IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante
norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e
cauzioni e tutela giudiziaria;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione
delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa rilasciate alla Cassa generale di assicurazioni -
Societa' italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con
sede in Milano;
Vista l'istanza in data 30 aprile 1992 e le successive
modificazioni ed integrazioni con la quale la predetta societa' ha
chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria;
Vista la lettera in data 30 novembre 1994, n. 416592, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere
favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;
Vista la relazione allegata alla predetta lettera dal 30 novembre
1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
Decreta:
La Cassa generale di assicurazioni - Societa' italiana per azioni
di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, e'
autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel
ramo tutela giudiziaria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 1994
Il direttore generale: CINTI