IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per consentire l'avvio degli interventi programmati in
agricoltura ed il rientro nella quota assegnata dalla normativa
comunitaria alla produzione nazionale del latte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Allo scopo di assicurare la continuita' degli interventi facenti
capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed
alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle
attivita' previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more
della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli
interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 e' autorizzata
la spesa di lire 800 miliardi.
2. La somma di cui al comma 1 e' ripartita dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica - CIPE, su proposta
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, tra le regioni e province autonome e tra
le azioni realizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - La legge n. 491/1993 reca: "Riordinamento
delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali". Si trascrive il testo dei commi 6 e 10 del relativo art.
2: "6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali
della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonche'
per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in
sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri
generali e delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione
di indirizzo e di cordinamento, nell'ambito della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' istituito il Comitato permanente delle
politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato e' presieduto dal
Ministro ed e' composto dai presidenti delle regioni e delle province
autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati
il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle
politiche comunitarie e, per quanto attiene all'art. 6, comma 6,
lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta,
tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare
riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attivita' di
ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale
della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al
controllo di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi
compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie
vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e
distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarieta'
nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori
agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria
agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti
agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare;
all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri
genealogici, nonche' ai relativi controlli funzionali; alla
regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e
certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla
regolazione delle sementi e dei fertilizzanti. 7-9 (Omissis). 10. Per
effetto dell'applicazione dell'art. 1, a partire dall'anno 1994, la
quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli
interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8
novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive
leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge,
non puo' essere superiore al 20 per cento".