IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di conformare la
disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori
dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di
cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare
altresi' al Garante per la radiodiffusione e l'editoria
l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio
delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi
provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del
settore radiotelevisivo;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti
televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti
autorizzate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del
tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con
propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, stabilendo altresi' le modalita' e i termini di
comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai
termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonche' le
notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e
quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli
articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a
trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che devono formare oggetto
di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i
gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo
di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo
periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un
solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale,
ovvero di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i
ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 20 per
cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o
televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante
per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta
semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente,
o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale,
nonche' eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563
del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del
soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e
pubblicita'.
2. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi
termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,
anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto
economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma
ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo
37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 1.
4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al
presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.