IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla
navigazione da diporto e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 15 della sopracitata legge 5 maggio
1989, n. 171, che ha previsto la possibilita' di utilizzare le
imbarcazioni e i natanti da diporto mediante contratti di locazione o
di noleggio in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art.
1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Considerata la necessita', ai sensi del comma 4 del succitato art.
15 di regolare l'attivita' di locazione e noleggio delle imbarcazioni
e dei natanti da diporto;
Considerato che l'attivita' di locazione dei natanti di cui alla
lettera a), primo e quarto comma, dell'art. 13 della legge n.
50/1971, come modificato dall'art. 12 della legge n. 193/1986,
rientra normalmente nei servizi offerti dai concessionari degli
stabilimenti balneari ai loro clienti e che, pertanto, essi vengono
locati attenendosi alle disposizioni emanate dall'autorita'
periferica con apposita ordinanza;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1974: "Norme per
l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22
febbraio 1973, n. 97, sulla previdenza marinara", nonche' le
disposizioni vigenti in tema di previdenza ed assistenza del
personale della navigazione interna;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994: "Regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto";
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle
finanze che approva la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni
governative;
Visto l'art. 182 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: "Codice
della navigazione";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 480/1994 espresso dalla
adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui alla nota n. 2941 del 20 settembre 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano
l'attivita' di locazione e noleggio delle imbarcazioni da diporto,
nonche' la locazione dei natanti
da diporto, effettuata da ditte e societa' con stabile
organizzazione.
2. Resta nella competenza delle autorita' periferiche marittime e
della navigazione interna la disciplina della locazione delle unita'
da diporto a remi nonche' dei natanti comunemente denominati jole,
pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi
similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a
quattro metri quadrati.
3. Per quanto compatibili con le norme che disciplinano la
navigazione da diporto, ai contratti di locazione e di noleggio delle
unita' di cui al comma 1, si applicano le norme del codice della
navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione previste per i contratti di locazione e di noleggio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 171/1989 reca: "Modifiche alle leggi 11
febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986,
n. 193, nonche' nuova disciplina sulla nautica da diporto".
L'art. 15 di detta legge cosi' recita:
"Art. 15. - 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo
comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successivi modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e
i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante
contratti di locazione o di noleggio.
2. Presso le autorita' marittime e della navigazione
interna sono istituiti registri in cui vengono iscritte le
unita' da diporto adibite alla locazione e al noleggio.
3. Presso le stesse autorita' indicate nel comma 2 sono
istituiti ruoli speciali delle ditte operanti nel settore
della locazione e del noleggio di unita' da diporto.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di
concerto con il Ministro dei trasporti, e' regolata
l'attivita' di locazione e noleggio delle unita' da
diporto".
- Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 50/1971
prevede che: "E' navigazione da diporto quella effettuata a
scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di
lucro".
- L'art. 13 della citata legge n. 50/1971 cosi' recita:
"Art. 13. - Sono natanti:
a) le unita' da diporto a remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza non superiore a sei
metri o munite di certificato attestante una stazza lorda
non superiore alle tre tonnellate purche' la potenza del
motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4
chilowatt, pari a venticinque cavalli.
I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di
cui all'art. 5 e della relativa licenza.
I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa,
salvo quelli indicati nel comma seguente.
I natanti comunemente denominati jole, pattini,
sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici,
mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non
superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro
il limite di un miglio dalla costa. L'autorita' marittima
puo' estendere o ridurre detto limite in relazione a
particolari condizioni locali.
I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti
alle determinazioni dell'autorita' competente per quanto
attiene i limiti di velocita' e le zone dello specchio
acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di
concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite
le norme tecniche per determinare il numero massimo delle
persone trasportabili, nonche' il numero minimo delle
persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al
presente articolo".
- Il D.M. 6 luglio 1974, recante: "Norme per l'esecuzione
delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22
febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 20 luglio
1974.
- Il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, approva il regolamento
di sicurezza per la navigazione da diporto ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
- Il D.M. 20 agosto 1992, recante: "Approvazione della
nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
- L'art. 182 del codice della navigazione cosi' recita:
"Art. 182 (Denunzia di avvenimenti straordinari). - Se
nel corso del viaggio si sono verificati eventi
straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a
bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in
porto deve farne denunzia al comandante del porto o
all'autorita' consolare allegando un estratto del giornale
nautico con le relative annotazioni.
Se la nave non e' provvista di giornale o se sul giornale
non e' stata fatta annotazione, l'autorita' marittima o
consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e
ne redige processo verbale.
Le autorita' predette procedono, ove sia il caso, ad
investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro
cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi
all'autorita' giudiziaria competente, a norma degli
articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione
di eventi straordinari".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.