IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia
di cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto,  in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge
che demanda al CIPI, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentito  il  comitato  di cui all'art. 19 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41,  la  determinazione  dei  criteri  per
l'individuazione dei casi di crisi aziendale;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha soppresso il CIPI;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al  CIPE
il  compito  di  dettare  i  criteri  generali  per la gestione degli
interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto l'art. 5, comma 8, della citata legge n.  451/1994  il  quale
dispone  che,  per  le  unita'  produttive  interessate da accordi di
programma per la reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e
situate nelle aree di cui all'art. 1 della legge 19 luglio  1993,  n.
236,  la  durata dei programmi di crisi aziendale puo' essere fissata
fino ad un massimo di 24 mesi, in deroga a quanto disposto  dall'art.
1, comma 5, della citata legge n. 223/1991;
  Vista  la  deliberazione del CIPI in data 25 marzo 1992, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 1992, con la quale  sono
stati  fissati  i  criteri  per  la valutazione dei piani di gestione
della crisi aziendale;
  Vista l'istruttoria effettuata dal comitato  di  cui  all'art.  19,
quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Considerato   che   il   tempo  trascorso  ha  reso  necessario  un
aggiornamento ed una puntualizzazione della deliberazione sopracitata
al fine di renderla piu' adatta a governare i fenomeni in atto  e  di
ricomprendere le fattispecie nel frattempo introdotte;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale nella quale sono contenuti i criteri per la  valutazione  dei
piani  delle  imprese che richiedono l'intervento straordinario della
Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;
  Udita la relazione del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  il  quale  precisa  che  i criteri proposti si differenziano
parzialmente  dallo  schema  approvato  dal  comitato   tecnico   per
consentire  la  tutela  salariale  in  particolari  casi di emergenza
occupazionale;
                              Delibera:
  Sono approvati i seguenti criteri per la valutazione  dei  casi  di
crisi aziendale:
1.  Condizioni  per l'approvazione di un programma di crisi aziendale
   ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  1.1. Dagli indicatori economico-finanziari (risultato  di  impresa,
fatturato,  risultato  operativo,  indebitamento), dovra' emergere un
andamento di tipo involutivo, da verificarsi sulla base dei documenti
contabili, relativi al biennio precedente, corredati dalla  relazione
dell'organo di amministrazione.
  1.2.   Dovra'  essere  riscontrato  il  ridimensionamento,  in  via
generale, dell'organico aziendale e, di  norma,  l'assenza  di  nuove
assunzioni,   con   particolare   riguardo   a  quelle  assistite  da
agevolazioni contributive e/o finanziarie.
  1.3. Dovra' essere presentato da parte  dell'impresa  un  piano  di
risanamento   volto   al  riequilibrio  dei  fattori  produttivi,  da
realizzarsi  nell'arco  di  dodici  mesi,  comprendente   un'adeguata
definizione  delle  iniziative  intraprese  e da intraprendere a tale
fine,  anche  con  specifico  riferimento  alle   specifiche   unita'
aziendali.
  1.4.  Per  gli  esuberi,  ove previsti, dovra' essere presentato un
dettagliato programma di gestione.
  Ai  fini  dell'accertamento  della  crisi  deve   riscontrarsi   la
ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.1 a 1.4.
  Eventi   di  natura  eccezionale  ed  imprevedibile,  esterni  alla
gestione aziendale, potranno essere presi in considerazione nel  caso
in  cui  essi siano direttamente incidenti sugli elementi considerati
ai precedenti punti 1.1 e  1.2,  sempre  che  siano  predisposti  gli
adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4.
  Casi di esclusione in via generale:
   inizio  dell'attivita' o significative trasformazioni dell'assetto
societario dell'impresa nel biennio precedente la richiesta di CIGS;
   assenza di un effettivo avvio dell'attivita' produttiva;
   cessazione  dell'attivita'  produttiva,  ad  accezione   di   casi
particolarmente   rilevanti   sotto   il   profilo   delle   ricadute
occupazionali  (oltre  100  lavoratori  interessati),   purche'   sia
predisposto  un  dettagliato  programma di gestione degli esuberi, da
attuarsi in un arco temporale di breve periodo (6-12 mesi).
2. Condizioni per l'approvazione di un programma di  crisi  aziendale
   ai  sensi  dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994,
   n.   299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19  luglio
   1994, n.  451.
  2.1.  Dovra'  essere presentato un programma per crisi aziendale di
cui all'art. 1 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  recante  gli
elementi  di  cui  ai  punti  1.1  e  1.2  del  precedente  punto  1,
predisposto dall'impresa titolare dell'unita' produttiva interessata;
  2.2. Dovra' essere stato  stipulato  un  accordo  di  programma  di
reindustrializzazione  secondo  quanto  previsto all'art. 5, comma 8,
della legge n. 451/1994;
  2.3. Dovra' essere presentato un piano di gestione  degli  esuberi,
con  particolare  riferimento  alla  loro  ricollocazione all'interno
dell'accordo di programma.
  Ai fini di un positivo accertamento di un programma di crisi,  deve
riscontrarsi  la  contestuale  ricorrenza  delle condizioni di cui ai
punti da 2.1 a 2.3.
  Il   presente   provvedimento,   sostituisce    integralmente    la
deliberazione  adottata  dal  CIPI nella seduta del 25 marzo 1993 che
cessa,  pertanto,  di  avere  efficacia  dalla  data  della  presente
deliberazione.
   Roma, 18 ottobre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 246