IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8 luglio 1986, n. 349, relativa alla "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Vista la legge 2  marzo  1987,  n.  59,  relativa  a  "Disposizioni
transitorie   ed   urgenti   per   il   funzionamento  del  Ministero
dell'ambiente";
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante  leggequadro  sulle
aree naturali protette;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  1987,  n.  428,  come
rettificato da specifico avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del  30  ottobre  1987,  relativo  alla  individuazione  di  zone  di
importanza naturalistica del litorale romano;
  Vista la deliberazione del consiglio regionale della regione  Lazio
del  20  marzo  1990, n. 1196, con la quale il territorio individuato
dal citato decreto ministeriale 28 luglio  1987,  n.  428,  e'  stato
suddiviso, secondo le caratteristiche ambientali, in tre zone:
   zona  1  -  in  cui  si  ritiene  prioritario attivare progetti di
salvaguardia e riqualificazione ambientale;
   zona 2 - comprendente aree  rurali  e  di  bonifica  nonche'  aree
omogenee da un punto di vista ambientale e paesistico;
   zona  3  -  comprendente  aree  ove  esiste  un  elevato  grado di
antropizzazione dovuto ad insediamenti esistenti  in  corso,  nonche'
aree interessate da programmi di rilevante interesse urbanistico;
  Considerato  che la suddetta deliberazione adotta con riferimento a
ciascuna delle predette zone una specifica normativa di salvaguardia;
  Considerato che ai sensi dell'art. 4 della citata legge 6  dicembre
1991, n. 394, in tutta l'area individuata dal decreto ministeriale 28
luglio  1987,  n.  428,  operano  le  misure di salvaguardia previste
dall'art. 6, comma 3, della stessa legge n. 394/1991;
  Considerato che le misure di salvaguardia di cui al  predetto  art.
6,  comma  3,  della  legge  n.  394/1991  sono attinenti alla rigida
conservazione del patrimonio naturalistico  e  pertanto  non  possono
essere  applicabili,  senza  consistenti  conseguenze  negative sullo
sviluppo sociale ed economico delle aree interessate, alla  parte  di
territorio piu' fortemente antropizzato;
  Considerato   che   nel   territorio   del  litorale  romano  come,
individuato dal citato decreto ministeriale 28 luglio 1987,  n.  428,
esistono  aree  fortemente  antropizzate,  quale e' ad esempio l'area
interessata dell'aereoporto internazionale di Fiumicino;
  Considerato che, ai sensi del piu' volte citato art.  6,  comma  3,
della  legge  n.  394/1991,  in  caso  di  necessita'  ed urgenza, il
Ministro  dell'ambiente,  con  provvedimento  motivato,  sentita   la
consulta,  puo'  consentire  deroghe  alle  misure di salvaguardia in
questione;
  Considerato che il TAR Lazio, sez. I, con decisione n. 1171/94,  ha
annullato  la  delibera  giunta  regionale  del Lazio n. 1196/90, che
aveva dettato  le  norme  di  salvaguardia  sul  territorio  de  quo,
esclusivamente  per  il vizio formale di incompetenza, affermando che
la competenza anche in materia di norme di salvaguardia (oltre che in
quella di  delimitazione  delle  aree  di  importanza  naturalistica)
spettava  ex art. 7 della legge n. 59/1987 al Ministro per l'ambiente
e non gia' alla regione, cui sono attribuite funzioni consultive;
  Ritenuto  necessario  modificare  le attuali misure di salvaguardia
relativamente alle zone 2 e zone  3,  cosi'  come  individuate  dalla
citata   delibera   del  consiglio  regionale  della  regione  Lazio,
adottando per tali zone quelle piu' articolate definite dalla  stessa
delibera del consiglio regionale della regione Lazio;
  Sentito  il  parere  della  consulta  tecnica  per le aree naturali
protette espresso nella riunione del 25 ottobre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il territorio dell'area di importanza  naturalistica  del  litorale
romano  e'  suddiviso,  secondo le caratteristiche ambientali, in tre
aree indicate con i numeri 1, 2, 3  e  delimitate  nella  cartografia
allegata:
   Area  1  -  in  cui  si  ritiene  prioritario attivare progetti di
salvaguardia e riqualificazione ambientale.
   Territori comprendenti:
    ambienti naturali;
    aree con comunita' animali e vegetali di elevato interesse per la
loro rarita' e/o consistenza numerica;
    aree di rilevante interesse paesaggistico.
   Area 2 -territori comprendenti:
    ambienti rurali e della bonifica dei primi anni del secolo;
    aree omogenee da un punto di vista ambientale e paesaggistico;
    ambienti destinati prevalentemente al  ripristino  di  situazioni
ambientali piu' evolute.
   Area 3 -territori comprendenti aree ove esiste un elevato grado di
antropizzazione  dovuto  ad  insediamenti  esistenti  o  in  corso, o
autorizzate.