IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Vista la legge 2 marzo 1987, n. 59, relativa a "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente"; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante leggequadro sulle aree naturali protette; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 428, come rettificato da specifico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1987, relativo alla individuazione di zone di importanza naturalistica del litorale romano; Vista la deliberazione del consiglio regionale della regione Lazio del 20 marzo 1990, n. 1196, con la quale il territorio individuato dal citato decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 428, e' stato suddiviso, secondo le caratteristiche ambientali, in tre zone: zona 1 - in cui si ritiene prioritario attivare progetti di salvaguardia e riqualificazione ambientale; zona 2 - comprendente aree rurali e di bonifica nonche' aree omogenee da un punto di vista ambientale e paesistico; zona 3 - comprendente aree ove esiste un elevato grado di antropizzazione dovuto ad insediamenti esistenti in corso, nonche' aree interessate da programmi di rilevante interesse urbanistico; Considerato che la suddetta deliberazione adotta con riferimento a ciascuna delle predette zone una specifica normativa di salvaguardia; Considerato che ai sensi dell'art. 4 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tutta l'area individuata dal decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 428, operano le misure di salvaguardia previste dall'art. 6, comma 3, della stessa legge n. 394/1991; Considerato che le misure di salvaguardia di cui al predetto art. 6, comma 3, della legge n. 394/1991 sono attinenti alla rigida conservazione del patrimonio naturalistico e pertanto non possono essere applicabili, senza consistenti conseguenze negative sullo sviluppo sociale ed economico delle aree interessate, alla parte di territorio piu' fortemente antropizzato; Considerato che nel territorio del litorale romano come, individuato dal citato decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 428, esistono aree fortemente antropizzate, quale e' ad esempio l'area interessata dell'aereoporto internazionale di Fiumicino; Considerato che, ai sensi del piu' volte citato art. 6, comma 3, della legge n. 394/1991, in caso di necessita' ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la consulta, puo' consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione; Considerato che il TAR Lazio, sez. I, con decisione n. 1171/94, ha annullato la delibera giunta regionale del Lazio n. 1196/90, che aveva dettato le norme di salvaguardia sul territorio de quo, esclusivamente per il vizio formale di incompetenza, affermando che la competenza anche in materia di norme di salvaguardia (oltre che in quella di delimitazione delle aree di importanza naturalistica) spettava ex art. 7 della legge n. 59/1987 al Ministro per l'ambiente e non gia' alla regione, cui sono attribuite funzioni consultive; Ritenuto necessario modificare le attuali misure di salvaguardia relativamente alle zone 2 e zone 3, cosi' come individuate dalla citata delibera del consiglio regionale della regione Lazio, adottando per tali zone quelle piu' articolate definite dalla stessa delibera del consiglio regionale della regione Lazio; Sentito il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette espresso nella riunione del 25 ottobre 1994; Decreta: Art. 1. Il territorio dell'area di importanza naturalistica del litorale romano e' suddiviso, secondo le caratteristiche ambientali, in tre aree indicate con i numeri 1, 2, 3 e delimitate nella cartografia allegata: Area 1 - in cui si ritiene prioritario attivare progetti di salvaguardia e riqualificazione ambientale. Territori comprendenti: ambienti naturali; aree con comunita' animali e vegetali di elevato interesse per la loro rarita' e/o consistenza numerica; aree di rilevante interesse paesaggistico. Area 2 -territori comprendenti: ambienti rurali e della bonifica dei primi anni del secolo; aree omogenee da un punto di vista ambientale e paesaggistico; ambienti destinati prevalentemente al ripristino di situazioni ambientali piu' evolute. Area 3 -territori comprendenti aree ove esiste un elevato grado di antropizzazione dovuto ad insediamenti esistenti o in corso, o autorizzate.