Il   decreto  interministeriale  26  marzo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1994, emanato in  applicazione
all'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  508 del 14 dicembre 1992,
disciplina la raccolta, il trasporto e lo  stoccaggio  temporaneo  di
rifiuti  di origine animale ovvero delle carcasse o parti di animali,
pezzi, o  prodotti  di  origine  animale,  nonche'  prodotti  ittici,
giudicati  non  idonei  al consumo umano diretto, a norma delle leggi
vigenti, esclusi "i  rifiuti  di  cucina  e  dei  pasti"  cosi'  come
indicato  al  punto  1  dell'art. 1 del citato decreto legislativo n.
508/1/992.
  Il   termine   rifiuti   non   deve   trarre   in   inganno   circa
l'applicabilita'  ai  medesimi  di  quanto  disposto  dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 915/1982; infatti il  decreto-legge  7
settembre  1994,  n.  530,  esclude  dal  suo campo di applicazione i
residui  di  origine  animale  destinati  al  riutilizzo  oggetto  di
specifiche   norme  di  carattere  igienico-sanitario,  alimentare  e
mangimistico.
  Si ricorda, in via  preliminare,  che  il  decreto  legislativo  n.
508/1992 distingue due tipi di rifiuti di origine animale: quelli "ad
alto  rischio"  e  quelli  "a  basso  rischio",  cosi'  come definiti
rispettivamente all'art. 3 ed all'art. 5 del medesimo decreto.
  Si richiama l'attenzione sulla circostanza che  il  citato  decreto
legislativo  n.  508/1992  disciplina le modalita' di trattamento dei
cosiddetti rifiuti di origine animale  presso  impianti  riconosciuti
fermo  restando  che  l'autorita'  sanitaria  locale  puo'  deciderne
l'incenerimento o il sotterramento qualora sussistano  le  condizioni
indicate nell'art. 3, comma 3, punti a), b), c), d), e), nel rispetto
di quanto prescritto al comma 4 del medesimo articolo.
  In tali circostanze il materiale deve essere trasportato ugualmente
tramite  automezzi  autorizzati e scortato da regolare documentazione
salvo che il sotterramento o  l'incenerimento  venga  effettuato  sul
luogo di produzione.
  Occorre  sottolineare in proposito che la possibilita' di ricorrere
all'incenerimento o al sotterramento di rifiuti di  origine  animale,
cosi'  come  previsto  dai  commi  3  e  4  dell'art.  3  del decreto
legislativo piu' volte citato, e'  ammessa  soltanto  in  particolari
circostanze   e   non  puo'  diventare  un  sistema  per  eludere  il
dispositivo della norma.
  In   particolare,   per   poter   autorizzare  il  sotterramento  o
l'incenerimento  di  rifiuti  animali  sul  posto,  occorre  che   si
verifichino una o piu' condizioni elencate dal decreto legislativo n.
508/1992:
   pericolo  di propagazione di malattie trasmissibili agli animali o
all'uomo durante  il  trasporto  degli  animali  infetti  o  sospetti
infetti;
   sospetto  che  negli animali o loro spoglie siano presenti residui
resistenti al trattamento termico che possono costituire un  pericolo
se utilizzate per l'alimentazione degli animali;
   impossibilita'  di  provvedere  allo  smaltimento  in  impianti di
traformazione di materiali ad alto rischio;
   difficolta' di accesso al  luogo  ove  si  trovano  i  rifiuti  da
trattare;
   quantita'  e distanza che non giustificano la raccolta del rifiuto
(piccole quantita' e distanze notevoli).
  L'invio  di  animali  morti  o  di  materiali  di  origine  animale
consegnati   agli   istituti   zooprofilattici   sperimentali,   alle
universita'  e  ad  altri  istituti  di  ricerca   per   accertamenti
diagnostici   puo'   essere   effettuato  anche  mediante  veicoli  o
contenitori non  autorizzati,  a  condizione  che  il  materiale  sia
scortato   da   lettera  di  accompagnamento/richiesta  a  firma  del
veterinario dell'azienda o della U.S.L.
Caratteristiche degli automezzi e dei contenitori.
  Le caratteristiche degli automezzi e/o cassoni scarrabili  o  altro
idoneo   mezzo   (container),   sono   indicate  nel  citato  decreto
legislativo n. 508/1992 nell'allegato I, sia per  quanto  riguarda  i
materiali ad alto che a basso rischio.
  In  applicazione  delle  suddette  norme il decreto ministeriale 26
marzo 1994 disciplina in particolare il  trasporto  di  materiale  ad
alto   e   basso   rischio  mediante  automezzi  aventi  le  seguenti
caratteristiche:
  Alto rischio:
    a) a perfetta tenuta stagna, anche relativamente  al  dispositivo
di   chiusura   ermetica   della  superficie  di  carico  (portelloni
posteriori, ecc.) al  fine  di  evitare  ogni  possibile  rischio  di
diffusione di malattie infettive;
    b)  costruiti  in  materiale resistente, impermeabile, facilmente
lavabile e disinfettabile;
    c)  adeguatamente  coperti  da  una  struttura  atta  ad  evitare
dispersione di materiale durante il trasporto.
  Basso rischio:
    a)  costruiti  in  materiale resistente, impermeabile, facilmente
lavabile e disinfettabile in modo da non consentire la fuoriuscita di
liquami;
    b) adeguatamente coperti  (chiusura  non  necessariamente  rigida
purche' atta ad evitare qualsiasi dispersione di materiale durante il
trasporto)  in quanto non abilitati al trasporto dei materiali di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 508/1992;
    c)  le  stesse   caratteristiche   valgono   per   il   materiale
classificato  a  basso rischio proveniente dalle concerie, nonche' il
materiale proveniente da impianti riconosciuti per la  produzione  di
carni destinate al consumo umano i cui sottoprodotti e prodotti siano
destinati  alla  produzione  di  alimenti  per  animali  familiari  e
prodotti tecnici;
    d)  per quanto concerne la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio
di  organi,  ghiandole  e  tessuti  destinati  ad  impianti  per   la
produzione  di prodotti farmaceutici di cui al decreto legislativo n.
508/1992, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
ministeriale 1 febbraio 1939 e le norme di cui all'allegato  I,  cap.
10, della direttiva n. 92/118/CEE del 17 dicembre 1992.
Autorizzazione degli automezzi e dei contenitori.
  L'autorizzazione   degli  automezzi,  ovvero  dei  contenitori,  e'
rilasciata  direttamente  dal  servizio  veterinario   della   unita'
sanitaria  locale competente, salvo che non sia diversamente previsto
da specifiche leggi regionali. La U.S.L.  competente  e'  quella  del
comune  di  residenza  del  richiedente/proprietario,  se trattasi di
persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia  presentata  da  una
societa',  la  U.S.L.  competente  e'  quella  del  comune  in cui la
suddetta  ha  la  sede  legale.  Qualora  vi  sia   coincidenza   fra
proprietario  dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione,
locatario-gestore dell'impianto  di  trasformazione  o  del  deposito
temporaneo,  competente  al rilascio dell'autorizzazione e' la U.S.L.
del comune in cui i suddetti sono ubicati.
  Il contenitore autorizzato, se provvisto di chiusura ermetica, puo'
essere trasportato su qualsiasi  tipo  di  automezzo,  ancorche'  non
autorizzato  compresi vettori nazionali ed internazionali, escludendo
tuttavia quelli destinati al trasporto di animali vivi ed alimenti.
  Si precisa, che come gia' indicato nella circolare  n.  22  del  24
maggio  1993,  le disposizioni del decreto ministeriale 26 marzo 1994
non si applicano alle pelli fresche o sottoposte a salatura destinate
alla industria conciaria essendo  questo  settore  regolamentato  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954.
  Nel  caso  in  cui su automezzo o cassone scarrabile autorizzato al
trasporto di rifiuti animali  a  basso  rischio  vengano  trasportate
anche  pelli  fresche,  queste  dovranno essere tenute separate dagli
altri rifiuti di origine animale.
  I prodotti a base  di  carne,  lattiero-caseari,  o  di  pesce  non
destinati  al  consumo  umano  possono  essere trasportati sfusi come
indicato nel punto 4  dell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
508/1992,  purche'  sui  contenitori,  imballaggi,  e cartoni vengano
riportate su un'etichetta le informazioni  relative  all'origine,  al
nome  ed  al tipo di rifiuto di origine animale nonche' la frase "Non
destinato al consumo umano".
  I servizi competenti delle U.S.L.  disporranno  se  detti  prodotti
saranno  destinati  ad  un  impianto  di  trasformazione  o alla loro
distruzione.
Trasporto dei materiali da utilizzarsi in deroga ai sensi dell'art. 7
   del decreto legislativo n. 508/1992.
  I materiali ad alto e basso rischio destinati ad essere  utilizzati
per  scopi  scientifici,  per l'alimentazione di animali dei giardini
zoologici e dei circhi, degli animali da  pelliccia,  di  cani  delle
mute  di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca,
autorizzati ai sensi del disposto  di  cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo  n. 508/1992 devono essere trasportati conformemente alle
disposizioni  contenute  nel  decreto  ministeriale  26  marzo   1994
osservando le indicazioni della presente circolare.
Documento di trasporto.
  Il  documento di trasporto deve essere conforme al modello allegato
A del decreto ministeriale 26 marzo 1994.
  Il decreto nulla innova  per  quanto  concerne  il  regolamento  di
polizia  veterinaria e, in particolare, la denuncia dei casi di morte
degli animali di cui all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  320. Pertanto, nel caso di animali morti per malattie
infettive e diffusive o per qualunque caso di morte improvvisa che si
verifica entro otto giorni da un caso  precedente  non  riferibile  a
malattia comunque gia' accertata, il trasporto dovra' essere eseguito
osservando  rigorosamente  le  indicazioni dell'art. 8 del decreto 26
marzo 1994.
  Per  eliminare  dubbi  interpretativi  sono  opportuni  i  seguenti
chiarimenti:
   speditore e' il produttore primario;
   trasportatore  e'  il  soggetto  che  effettua  la  raccolta ed il
trasporto;
   destinatario e' il soggetto a  cui  viene  conferito  il  rifiuto,
quindi  l'azienda trasformatrice ed eventualmente un proprio deposito
temporaneo, oppure il soggetto che effettua  unicamente  l'operazione
di  trasporto e stoccaggio, nonche' titolare di concessione di cui al
disposto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992.
  Il   documento   di   trasporto   dovra'   essere   compilato   dal
trasportatore; qualora in sostituzione del documento di trasporto sia
utilizzata  la  bolla  di  accompagnamento dei beni viaggianti (bolla
X/AB, decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978)  integrata
di  tutti  i  dati  richiesti dal decreto ministeriale 26 marzo 1994,
questa dovra' essere compilata dal produttore.
 Registri.
  Il registro di cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale  26  marzo
1994,  la cui tenuta compete unicamente all'azienda trasformatrice ed
al deposito temporaneo, puo' essere sostituito dal  registro  di  cui
all'art. 5 qualora su quest'ultimo vengano anche indicati gli estremi
della   partita   da   trasformare   nonche'   la  data  di  avvenuta
trasformazione.
  Tale registro, rilegato e numerato pagina per pagina, dovra' essere
vidimato sulla prima e  sull'ultima  pagina  da  parte  del  servizio
veterinario della U.S.L. di competenza.
  La tenuta del suddetto registro, se computerizzata, dovra' avvenire
su  modulo  continuo  e  la  prima  ed  ultima pagina dovranno essere
vidimate dal servizio veterinario  della  U.S.L.  di  competenza.  La
stampa dovra' avvenire ogni novanta giorni.
Lavaggio e disinfezione.
  Ai  sensi  dell'art.  5  gli  automezzi addetti alla raccolta ed al
trasporto dei rifiuti di origine animale  devono  essere  sottoposti,
dopo ogni scarico, ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione.
  Le  operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione devono risultare
dalla dichiarazione sottoscritta dal gestore dell'impianto  o  da  un
suo rappresentante. Tale dichiarazione dovra' essere annotata sia sul
registro  di  carico  e  scarico,  sia  sulla  copia del documento di
trasporto da consegnare al trasportatore.
  Non sara' necessaria la dichiarazione sul documento di trasporto se
a comprovare l'avvenuto lavaggio e disinfezione viene  rilasciata  al
trasportatore,  dopo  ogni operazione di lavaggio e disinfezione, una
dichiarazione con la scritta "lavato e disinfettato" datata e firmata
dal gestore dell'impianto o da un suo rappresentante.
  Copia  della  dichiarazione  di  avvenuto  lavaggio  e disinfezione
dell'automezzo o del contenitore autorizzato deve  essere  conservata
dal trasportatore ed esibita a richiesta dell'autorita'.
  Si   richiama   l'attenzione  sulle  disposizioni  contenute  negli
articoli 63 e 64 del regolamento di  polizia  veterinaria,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Deposito temporaneo.
  Relativamente al deposito temporaneo, appare utile precisare quanto
segue:
   1)  il deposito temporaneo deve essere una struttura adeguatamente
separata dalla pubblica via e provvista almeno di uno  spogliatoio  e
servizi  igienici  per  il  personale,  di  un'area attrezzata per il
lavaggio e la disinfezione degli automezzi, di una zona  coperta  per
la  ricezione  e  lo  stoccaggio  temporaneo  dei  rifiuti di origine
animale, di un locale per la salatura e stoccaggio  delle  pelli,  se
nello stesso deposito verra' anche effettuata tale attivita'; qualora
i  rifiuti  non  vengano  asportati quotidianamente dal deposito deve
essere presente anche un locale refrigerato.
  Il deposito deve essere dotato di un sistema di eliminazione  delle
acque luride conformemente ai requisiti igienico-sanitari vigenti.
  Nei   depositi  temporanei  ad  alto  rischio  non  possono  essere
effettuate operazioni di disossamento, macinazione e confezionamento.
Tali operazioni possono essere  effettuate  unicamente  nei  depositi
temporanei  a  basso  rischio  purche' in possesso di appositi locali
idonei, e forniti delle necessarie attrezzature.
  I depositi  temporanei  devono  essere  autorizzati  da  parte  del
sindaco  ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 320/1954 e devono essere  funzionalmente  collegati  ad
uno o piu' stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
n. 508/1992, in conformita' all'art. 6 del decreto del 26 marzo 1994.
  I   depositi   temporanei   possono   essere  gestiti  direttamente
dall'azienda  trasformatrice:  in   questo   caso   il   collegamento
funzionale   e'  diretto  ed  esplicito;  i  documenti  di  trasporto
riporteranno come destinatario l'azienda  trasformatrice  alla  quale
competera' l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
  I  depositi temporanei possono anche essere gestiti da commercianti
o soggetti  che  effettuano  unicamente  operazioni  di  trasporto  e
stoccaggio  di  residui  animali che vengono poi ceduti ad uno o piu'
stabilimenti di  trasformazione;  in  tal  caso  deve  sussistere  un
collegamento funzionale con l'impianto di trasformazione, documentato
con apposita convenzione.
  Deve, infatti, risultare chiaramente identificabile lo stabilimento
destinatario  dei  rifiuti:  pertanto  il  gestore del deposito viene
considerato "produttore primario" ai fini della stesura del documento
di trasporto relativo ad ogni singola consegna allo  stabilimento  di
trasformazione;  il gestore del deposito viene, peraltro, considerato
"destinatario" ai fini  della  stesura  del  documento  di  trasporto
relativo  al  ritiro  effettuato in fase di raccolta. Avra' l'obbligo
della tenuta del registro  di  carico  e  scarico  nel  quale  dovra'
registrare in modo cronologico gli estremi del documento di trasporto
emesso  al  ritiro  (carico)  e  dei  documenti  emessi alla consegna
(scarico).
  Ovviamente  non  devono  essere considerati "depositi temporanei" i
locali attigui a strutture ove vengano tenuti e/o allevati animali ed
a  stabilimenti  di  lavorazione  di  prodotti  di  origine  animale,
macelli,  laboratori di sezionamento carni, laboratori di macelleria,
utilizzati per lo stoccaggio temporaneo di residui di origine animale
prodotti dai medesimi.
  Il trasporto in casi isolati  di  carcasse  o  rifiuti  di  origine
animale  da  parte  di  allevatori ai depositi temporanei puo' essere
effettuato anche mediante veicoli o  contenitori  non  autorizzati  a
tale  scopo,  a  condizione  che non ricorrano gli obblighi stabiliti
dall'art. 8 del decreto ministeriale 26 marzo 1994 e che, le  spoglie
e  gli avanzi animali siano scortati da certificazione rilasciata dal
veterinario di azienda o della U.S.L. di competenza;
   2) la struttura puo'  essere  autorizzata  per  l'introduzione  di
materiale   a   basso  rischio,  comportando  cosi'  il  collegamento
funzionale con stabilimenti riconosciuti a basso o ad  alto  rischio,
oppure  puo'  essere  autorizzata  per l'introduzione di materiale ad
alto rischio a cui puo' afferire anche  materiale  a  basso  rischio,
ferma   restando   l'obbligatorieta'   al   collegamento   funzionale
esclusivamente con stabilimenti ad alto  rischio,  tramite  automezzi
autorizzati  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo
1994.
  Resta comunque inteso che i rifiuti di cui al primo comma dell'art.
8 del decreto 26 marzo 1994 possono essere destinati solamente ad uno
stabilimento di  trasformazione  ad  alto  rischio  riconosciuto  dal
Ministero   della   sanita',   senza  transitare  in  alcun  deposito
temporaneo.
Dichiarazione di avvenuto trattamento.
  Si precisa, inoltre, come la "dichiarazione annuale" prescritta dal
decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1993 concernente i cicli
alternativi di trattamento termico deve essere redatta in conformita'
a quanto indicato nell'allegato 2, dall'azienda trasformatrice o  dal
soggetto  che effettua solamente operazioni di trasporto e stoccaggio
di residui per il successivo conferimento all'azienda  trasformatrice
ed  in questo caso in relazione alle dichiarazioni annuali rilasciate
alle stesse da queste ultime.
  La dichiarazione di avvenuto trattamento dovra' essere inviata alla
ditta speditrice (produttore primario del rifiuto) entro il 30 aprile
dell'anno solare successivo a quello dell'avvenuto ritiro: una  copia
dovra'  essere trasmessa al servizio veterinario della U.S.L. dove e'
ubicato lo stabilimento di trasformazione o del  deposito  temporaneo
se  gestito  da  persona  fisica  o  giuridica  diversa  dall'azienda
trasformatrice.
  Si pregano gli uffici, enti, associazioni ed operatori in indirizzo
di attenersi scrupolosamente alle istruzioni  di  cui  alla  presente
circolare.
                                               p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                  NISTICO'
Registrata alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 345