Il decreto interministeriale 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1994, emanato in applicazione all'art. 8 del decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992, disciplina la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio temporaneo di rifiuti di origine animale ovvero delle carcasse o parti di animali, pezzi, o prodotti di origine animale, nonche' prodotti ittici, giudicati non idonei al consumo umano diretto, a norma delle leggi vigenti, esclusi "i rifiuti di cucina e dei pasti" cosi' come indicato al punto 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 508/1/992. Il termine rifiuti non deve trarre in inganno circa l'applicabilita' ai medesimi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; infatti il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, esclude dal suo campo di applicazione i residui di origine animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico. Si ricorda, in via preliminare, che il decreto legislativo n. 508/1992 distingue due tipi di rifiuti di origine animale: quelli "ad alto rischio" e quelli "a basso rischio", cosi' come definiti rispettivamente all'art. 3 ed all'art. 5 del medesimo decreto. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il citato decreto legislativo n. 508/1992 disciplina le modalita' di trattamento dei cosiddetti rifiuti di origine animale presso impianti riconosciuti fermo restando che l'autorita' sanitaria locale puo' deciderne l'incenerimento o il sotterramento qualora sussistano le condizioni indicate nell'art. 3, comma 3, punti a), b), c), d), e), nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del medesimo articolo. In tali circostanze il materiale deve essere trasportato ugualmente tramite automezzi autorizzati e scortato da regolare documentazione salvo che il sotterramento o l'incenerimento venga effettuato sul luogo di produzione. Occorre sottolineare in proposito che la possibilita' di ricorrere all'incenerimento o al sotterramento di rifiuti di origine animale, cosi' come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo piu' volte citato, e' ammessa soltanto in particolari circostanze e non puo' diventare un sistema per eludere il dispositivo della norma. In particolare, per poter autorizzare il sotterramento o l'incenerimento di rifiuti animali sul posto, occorre che si verifichino una o piu' condizioni elencate dal decreto legislativo n. 508/1992: pericolo di propagazione di malattie trasmissibili agli animali o all'uomo durante il trasporto degli animali infetti o sospetti infetti; sospetto che negli animali o loro spoglie siano presenti residui resistenti al trattamento termico che possono costituire un pericolo se utilizzate per l'alimentazione degli animali; impossibilita' di provvedere allo smaltimento in impianti di traformazione di materiali ad alto rischio; difficolta' di accesso al luogo ove si trovano i rifiuti da trattare; quantita' e distanza che non giustificano la raccolta del rifiuto (piccole quantita' e distanze notevoli). L'invio di animali morti o di materiali di origine animale consegnati agli istituti zooprofilattici sperimentali, alle universita' e ad altri istituti di ricerca per accertamenti diagnostici puo' essere effettuato anche mediante veicoli o contenitori non autorizzati, a condizione che il materiale sia scortato da lettera di accompagnamento/richiesta a firma del veterinario dell'azienda o della U.S.L. Caratteristiche degli automezzi e dei contenitori. Le caratteristiche degli automezzi e/o cassoni scarrabili o altro idoneo mezzo (container), sono indicate nel citato decreto legislativo n. 508/1992 nell'allegato I, sia per quanto riguarda i materiali ad alto che a basso rischio. In applicazione delle suddette norme il decreto ministeriale 26 marzo 1994 disciplina in particolare il trasporto di materiale ad alto e basso rischio mediante automezzi aventi le seguenti caratteristiche: Alto rischio: a) a perfetta tenuta stagna, anche relativamente al dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico (portelloni posteriori, ecc.) al fine di evitare ogni possibile rischio di diffusione di malattie infettive; b) costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; c) adeguatamente coperti da una struttura atta ad evitare dispersione di materiale durante il trasporto. Basso rischio: a) costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile in modo da non consentire la fuoriuscita di liquami; b) adeguatamente coperti (chiusura non necessariamente rigida purche' atta ad evitare qualsiasi dispersione di materiale durante il trasporto) in quanto non abilitati al trasporto dei materiali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 508/1992; c) le stesse caratteristiche valgono per il materiale classificato a basso rischio proveniente dalle concerie, nonche' il materiale proveniente da impianti riconosciuti per la produzione di carni destinate al consumo umano i cui sottoprodotti e prodotti siano destinati alla produzione di alimenti per animali familiari e prodotti tecnici; d) per quanto concerne la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di organi, ghiandole e tessuti destinati ad impianti per la produzione di prodotti farmaceutici di cui al decreto legislativo n. 508/1992, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 1 febbraio 1939 e le norme di cui all'allegato I, cap. 10, della direttiva n. 92/118/CEE del 17 dicembre 1992. Autorizzazione degli automezzi e dei contenitori. L'autorizzazione degli automezzi, ovvero dei contenitori, e' rilasciata direttamente dal servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche leggi regionali. La U.S.L. competente e' quella del comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una societa', la U.S.L. competente e' quella del comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o del deposito temporaneo, competente al rilascio dell'autorizzazione e' la U.S.L. del comune in cui i suddetti sono ubicati. Il contenitore autorizzato, se provvisto di chiusura ermetica, puo' essere trasportato su qualsiasi tipo di automezzo, ancorche' non autorizzato compresi vettori nazionali ed internazionali, escludendo tuttavia quelli destinati al trasporto di animali vivi ed alimenti. Si precisa, che come gia' indicato nella circolare n. 22 del 24 maggio 1993, le disposizioni del decreto ministeriale 26 marzo 1994 non si applicano alle pelli fresche o sottoposte a salatura destinate alla industria conciaria essendo questo settore regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954. Nel caso in cui su automezzo o cassone scarrabile autorizzato al trasporto di rifiuti animali a basso rischio vengano trasportate anche pelli fresche, queste dovranno essere tenute separate dagli altri rifiuti di origine animale. I prodotti a base di carne, lattiero-caseari, o di pesce non destinati al consumo umano possono essere trasportati sfusi come indicato nel punto 4 dell'allegato I del decreto legislativo n. 508/1992, purche' sui contenitori, imballaggi, e cartoni vengano riportate su un'etichetta le informazioni relative all'origine, al nome ed al tipo di rifiuto di origine animale nonche' la frase "Non destinato al consumo umano". I servizi competenti delle U.S.L. disporranno se detti prodotti saranno destinati ad un impianto di trasformazione o alla loro distruzione. Trasporto dei materiali da utilizzarsi in deroga ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992. I materiali ad alto e basso rischio destinati ad essere utilizzati per scopi scientifici, per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici e dei circhi, degli animali da pelliccia, di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca, autorizzati ai sensi del disposto di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992 devono essere trasportati conformemente alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 26 marzo 1994 osservando le indicazioni della presente circolare. Documento di trasporto. Il documento di trasporto deve essere conforme al modello allegato A del decreto ministeriale 26 marzo 1994. Il decreto nulla innova per quanto concerne il regolamento di polizia veterinaria e, in particolare, la denuncia dei casi di morte degli animali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320. Pertanto, nel caso di animali morti per malattie infettive e diffusive o per qualunque caso di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comunque gia' accertata, il trasporto dovra' essere eseguito osservando rigorosamente le indicazioni dell'art. 8 del decreto 26 marzo 1994. Per eliminare dubbi interpretativi sono opportuni i seguenti chiarimenti: speditore e' il produttore primario; trasportatore e' il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto; destinatario e' il soggetto a cui viene conferito il rifiuto, quindi l'azienda trasformatrice ed eventualmente un proprio deposito temporaneo, oppure il soggetto che effettua unicamente l'operazione di trasporto e stoccaggio, nonche' titolare di concessione di cui al disposto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992. Il documento di trasporto dovra' essere compilato dal trasportatore; qualora in sostituzione del documento di trasporto sia utilizzata la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (bolla X/AB, decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978) integrata di tutti i dati richiesti dal decreto ministeriale 26 marzo 1994, questa dovra' essere compilata dal produttore. Registri. Il registro di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 marzo 1994, la cui tenuta compete unicamente all'azienda trasformatrice ed al deposito temporaneo, puo' essere sostituito dal registro di cui all'art. 5 qualora su quest'ultimo vengano anche indicati gli estremi della partita da trasformare nonche' la data di avvenuta trasformazione. Tale registro, rilegato e numerato pagina per pagina, dovra' essere vidimato sulla prima e sull'ultima pagina da parte del servizio veterinario della U.S.L. di competenza. La tenuta del suddetto registro, se computerizzata, dovra' avvenire su modulo continuo e la prima ed ultima pagina dovranno essere vidimate dal servizio veterinario della U.S.L. di competenza. La stampa dovra' avvenire ogni novanta giorni. Lavaggio e disinfezione. Ai sensi dell'art. 5 gli automezzi addetti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di origine animale devono essere sottoposti, dopo ogni scarico, ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione. Le operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione devono risultare dalla dichiarazione sottoscritta dal gestore dell'impianto o da un suo rappresentante. Tale dichiarazione dovra' essere annotata sia sul registro di carico e scarico, sia sulla copia del documento di trasporto da consegnare al trasportatore. Non sara' necessaria la dichiarazione sul documento di trasporto se a comprovare l'avvenuto lavaggio e disinfezione viene rilasciata al trasportatore, dopo ogni operazione di lavaggio e disinfezione, una dichiarazione con la scritta "lavato e disinfettato" datata e firmata dal gestore dell'impianto o da un suo rappresentante. Copia della dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo o del contenitore autorizzato deve essere conservata dal trasportatore ed esibita a richiesta dell'autorita'. Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 63 e 64 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Deposito temporaneo. Relativamente al deposito temporaneo, appare utile precisare quanto segue: 1) il deposito temporaneo deve essere una struttura adeguatamente separata dalla pubblica via e provvista almeno di uno spogliatoio e servizi igienici per il personale, di un'area attrezzata per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi, di una zona coperta per la ricezione e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di origine animale, di un locale per la salatura e stoccaggio delle pelli, se nello stesso deposito verra' anche effettuata tale attivita'; qualora i rifiuti non vengano asportati quotidianamente dal deposito deve essere presente anche un locale refrigerato. Il deposito deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conformemente ai requisiti igienico-sanitari vigenti. Nei depositi temporanei ad alto rischio non possono essere effettuate operazioni di disossamento, macinazione e confezionamento. Tali operazioni possono essere effettuate unicamente nei depositi temporanei a basso rischio purche' in possesso di appositi locali idonei, e forniti delle necessarie attrezzature. I depositi temporanei devono essere autorizzati da parte del sindaco ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e devono essere funzionalmente collegati ad uno o piu' stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 508/1992, in conformita' all'art. 6 del decreto del 26 marzo 1994. I depositi temporanei possono essere gestiti direttamente dall'azienda trasformatrice: in questo caso il collegamento funzionale e' diretto ed esplicito; i documenti di trasporto riporteranno come destinatario l'azienda trasformatrice alla quale competera' l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. I depositi temporanei possono anche essere gestiti da commercianti o soggetti che effettuano unicamente operazioni di trasporto e stoccaggio di residui animali che vengono poi ceduti ad uno o piu' stabilimenti di trasformazione; in tal caso deve sussistere un collegamento funzionale con l'impianto di trasformazione, documentato con apposita convenzione. Deve, infatti, risultare chiaramente identificabile lo stabilimento destinatario dei rifiuti: pertanto il gestore del deposito viene considerato "produttore primario" ai fini della stesura del documento di trasporto relativo ad ogni singola consegna allo stabilimento di trasformazione; il gestore del deposito viene, peraltro, considerato "destinatario" ai fini della stesura del documento di trasporto relativo al ritiro effettuato in fase di raccolta. Avra' l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nel quale dovra' registrare in modo cronologico gli estremi del documento di trasporto emesso al ritiro (carico) e dei documenti emessi alla consegna (scarico). Ovviamente non devono essere considerati "depositi temporanei" i locali attigui a strutture ove vengano tenuti e/o allevati animali ed a stabilimenti di lavorazione di prodotti di origine animale, macelli, laboratori di sezionamento carni, laboratori di macelleria, utilizzati per lo stoccaggio temporaneo di residui di origine animale prodotti dai medesimi. Il trasporto in casi isolati di carcasse o rifiuti di origine animale da parte di allevatori ai depositi temporanei puo' essere effettuato anche mediante veicoli o contenitori non autorizzati a tale scopo, a condizione che non ricorrano gli obblighi stabiliti dall'art. 8 del decreto ministeriale 26 marzo 1994 e che, le spoglie e gli avanzi animali siano scortati da certificazione rilasciata dal veterinario di azienda o della U.S.L. di competenza; 2) la struttura puo' essere autorizzata per l'introduzione di materiale a basso rischio, comportando cosi' il collegamento funzionale con stabilimenti riconosciuti a basso o ad alto rischio, oppure puo' essere autorizzata per l'introduzione di materiale ad alto rischio a cui puo' afferire anche materiale a basso rischio, ferma restando l'obbligatorieta' al collegamento funzionale esclusivamente con stabilimenti ad alto rischio, tramite automezzi autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 1994. Resta comunque inteso che i rifiuti di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto 26 marzo 1994 possono essere destinati solamente ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio riconosciuto dal Ministero della sanita', senza transitare in alcun deposito temporaneo. Dichiarazione di avvenuto trattamento. Si precisa, inoltre, come la "dichiarazione annuale" prescritta dal decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1993 concernente i cicli alternativi di trattamento termico deve essere redatta in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2, dall'azienda trasformatrice o dal soggetto che effettua solamente operazioni di trasporto e stoccaggio di residui per il successivo conferimento all'azienda trasformatrice ed in questo caso in relazione alle dichiarazioni annuali rilasciate alle stesse da queste ultime. La dichiarazione di avvenuto trattamento dovra' essere inviata alla ditta speditrice (produttore primario del rifiuto) entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello dell'avvenuto ritiro: una copia dovra' essere trasmessa al servizio veterinario della U.S.L. dove e' ubicato lo stabilimento di trasformazione o del deposito temporaneo se gestito da persona fisica o giuridica diversa dall'azienda trasformatrice. Si pregano gli uffici, enti, associazioni ed operatori in indirizzo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di cui alla presente circolare. p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato NISTICO' Registrata alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 345