Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e
unita' di Taranto, e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal  1  aprile
1994 al 31 marzo 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari  e
unita'  di  Bari,  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 1 giugno
1994 al 31 maggio 1995.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994,
della ditta S.p.a. I cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e  unita'
di Sondrio.
   Parere comitato tecnico: seduta del 13 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 aprile
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  I cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio,
per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 20
ottobre 1993;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a.
Salga, con sede in Trecate (Novara) e unita' di Trecate (Novara).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 marzo 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 26 aprile aprile 1994 con effetto  dal  6  settembre
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Salga, con sede  in  Trecate  (Novara)  e  unita'  di  Trecate
(Novara), per il periodo dal 20 maggio 1994 al 5 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 27 maggio 1994 con decorrenza 6
marzo 1994;
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    3)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7  novembre  1994,  della
ditta S.p.a. Fimit, con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  26  aprile  1994  con  effetto  dall'8
novembre  1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Fimit, con sede in Torino e unita'  di  Torino,  per  il
periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 giugno 1994 con decorrenza 8
maggio 1994.
    4) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta
S.p.a.  Conner Peripherals Europe, con sede in Pont S. Martin (Aosta)
e unita' di Pont S. Martin (Aosta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio
1994,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Conner Peripherals Europe, con sede in Pont S. Martin  (Aosta)
e  unita' di Pont S. Martin (Aosta), per il periodo dal 3 luglio 1994
al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1994  con  decorrenza  3
luglio 1994.
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2  gennaio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Officine  metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino) e
unita' di Beinasco (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 7 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 3  gennaio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Officine metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino)  e
unita'  di  Beinasco  (Torino), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza
  3 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  19  ottobre 1993 al 18 aprile 1995, della
ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unita' di Brescia
e Segrate (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Petit Pierre, con sede  in
Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19
ottobre 1993 al 18 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 19
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 19 ottobre  1993,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Petit
Pierre, con sede in Brescia e unita' di Brescia e  Segrate  (Milano),
per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza
  19 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  14  marzo  1994  al  13  marzo 1995, della ditta S.p.a.
Perlini International, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unita'  di
Gabellara (Vicenza) e S. Bonifacio (Verona).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Perlini International, con sede  in  S.
Bonifacio  (Verona)  e  unita' di Galbellara (Vicenza) e S. Bonifacio
(Verona), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 marzo  1994  con  decorrenza  14
marzo 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 13 aprile 1994 al 12  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Tiberghien Italia, con sede in Verona e unita' di Verona.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione del  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Tiberghien Italia, con sede in Verona e
unita' di Verona, per il periodo dal 13 aprile  1994  al  12  ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza
  13 aprile 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 23 settembre 1993  al  22  settembre  1994,  della  ditta
S.p.a.  Licis,  con  sede  in  Torino,  dall'11 febbraio 1994 Aosta e
unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis,  con  sede  in  Torino,  dall'11
febbraio  1994  Aosta  e  unita'  di  Torino,  per  il periodo dal 23
settembre 1993 al 22 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza
  23 settembre 1993.
   Con esclusione dei lavoratori in C.F.L.;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  effetto  dal  23  settembre  1993,  in  favore   dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede
in  Torino,  dall'11  febbraio  1994 Aosta e unita' di Torino, per il
periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza
  23 marzo 1994.
   Con esclusione dei lavoratori in C.F.L.;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  7  marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Saira
alluminio, con sede in Villafranca (Verona) e unita'  di  Villafranca
(Verona).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Saira  alluminio,   con   sede   in
Villafranca (Verona) e unita' di Villafranca (Verona), per il periodo
dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza
  7 marzo 1994;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta  S.p.a.
Cesa A. & C., con sede in Alessandria e unita' di Alessandria.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesa A. & C., con sede in Alessandria e
unita' di Alessandria, per il periodo dal  21  febbraio  1994  al  19
luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza
21 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
1 ottobre 1994, n. 16010/32.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al  periodo  dal 2 dicembre 1993 al 1
giugno  1994,   della   ditta   S.c.   a   r.l.   Consorzio   agrario
interprovinciale  di  Roma  e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma) e
unita' di  Frosinone,  Nerola  (Roma),  Palombara  (Roma)  e  Pomezia
(Roma).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazione  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 2  dicembre
1992,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma  e  Frosinone,
con  sede  in  Pomezia  (Roma)  e unita' di Frosinone, Nerola (Roma),
Palombara (Roma) e Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 dicembre 1993
al 1 giugno 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto del 24  gennaio
1992.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  settembre  1993  al 5 marzo 1994, della ditta S.p.a.
Andelini, con sede in Monte San Vito (Ancona) e unita'  di  Monte  S.
Vito (Ancona).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Andelini, con sede in  Monte  San  Vito
(Ancona)  e  unita'  di Monte San Vito (Ancona), per il periodo dal 6
settembre 1993 al 5 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
6 settembre 1993;
    3) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativo  al  periodo  dal  1 luglio 1993 all'11 febbraio
1994, della ditta S.r.l. Siai Marchetti, con sede  in  Sesto  Calende
(Varese) e unita' di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12  dicembre  1992  con  effetto  dal  1
luglio  1992,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Siai Marchetti, con sede in  Sesto  Calende  (Varese)  e
unita'  di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese), per il periodo
dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza
1 luglio 1993;
    4) a seguito dell'approvazione della modifica del  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12  dicembre  1992  con  effetto  dal  1  luglio  1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti,
con sede in Sesto Calende (Varese) e unita' di Sesto Calende (Varese)
e Vergiate (Varese),  per  il  periodo  dal  1  gennaio  1994  all'11
febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta  S.p.a.  Romana
Calcestruzzi, con sede in Roma e unita' di Rieti e Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  5  agosto  1994  con  effetto dal 7 marzo 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Romana  Calcestruzzi,  con sede in Roma e unita' di Rieti e Roma, per
il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza
7 settembre 1994;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.p.a.
Liri petroli, con sede in Ceprano (Frosinone)  e  unita'  di  Ceprano
(Frosinone), Roma e Bari.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Liri  petroli,  con  sede  in  Ceprano
(Frosinone)  e  unita'  di  Ceprano  (Frosinone), Roma e Bari, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza
22 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 aprile 1993 al 29 marzo 1994,  della  ditta
S.p.a.  Bianchi  Mare',  con  sede  in  Caronno Pertusella (Varese) e
unita' di Bari, Bergamo e Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bianchi Mare', con sede in
Caronno  Pertusella (Varese) e unita' di Bari, Bergamo e Roma, per il
periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993 con decorrenza
1 aprile 1993;
    2)    e'    seguito    dell'approvazione    del   programma   per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale, con effetto dal 1 aprile 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Bianchi
Mare',  con  sede  in  Caronno  Pertusella (Varese) e unita' di Bari,
Bergamo e Roma, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 29 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza
1 ottobre 1993;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  10  gennaio  1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.n.c.
S.A.T. Di Besso Valerio & C., con sede in Montechiaro d'Asti (Asti) e
unita' di Montechiaro d'Asti (Asti).
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.n.c. S.A.T. Di Besso Valerio & C., con sede
in Montechiaro d'Asti (Asti), e unita' di Montechiaro d'Asti  (Asti),
per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.n.c. S.A.T. Di Besso Valerio &
C., con sede in Montechiaro d'Asti (Asti)  e  unita'  di  Montechiaro
d'Asti (Asti), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 6 luglio 1994 con decorrenza 10
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Commissint - Commissionaria internazionale,  con  sede  in  Torino  e
unita' di Roma e Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   Commissint   -   Commissionaria
internazionale,  con sede in Torino e unita' di Roma e Torino, per il
periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 18
gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  con  effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.    Commissint    -
Commissionaria  internazionale, con sede in Torino e unita' di Roma e
Torino, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con  decorrenza  18
luglio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio  1995,  della  ditta  S.r.l.
O.R.A.N.,  con  sede  in  Follo  (La  Spezia)  e  unita' di Follo (La
Spezia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. O.R.A.N., con sede in Follo (La Spezia)
e  unita' di Follo (La Spezia), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al
9 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza  10
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  O.R.A.N., con sede in
Follo (La Spezia) e unita' di Follo (La Spezia), per il  periodo  dal
10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 luglio 1994 con decorrenza 10
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995,  della  ditta  S.p.a.
Fiat  Sepin  servizi  per l'industria, con sede in Torino e unita' di
Ospedaletti (Imperia),  Marina  di  Massa  (Massa  Carrara),  Torino,
Marentino (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Sepin servizi per l'industria, con
sede in Torino e unita' di Ospedaletti  (Imperia),  Marina  di  Massa
(Massa  Carrara),  Torino,  Marentino (Torino) e Roma, per il periodo
dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18
gennaio 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Fiat Sepin servizi per
l'industria,  con  sede  in  Torino  e  Roma  e unita' di Ospedaletti
(Imperia),  Marina  di  Massa  (Massa  Carrara),  Torino,   Marentino
(Torino), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 18
luglio 1994;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Fiat information comunication service, con sede in Torino e unita' di
Torino e Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat information communication service,
con  sede  in Torino e unita' di Torino e Roma, per il periodo dal 18
gennaio 1994 al 17 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18
gennaio 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei  lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.r.l.  Fiat  information
communication service, con sede in Torino e unita' di Torino e  Roma,
per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 18
luglio 1994;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino e Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Fiat, con sede in Torino e unita' di
Torino e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18
gennaio 1994;
    10)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  con  effetto dal 18 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Fiat,  con
sede  in  Torino  e  unita'  di  Torino e Roma, per il periodo dal 18
luglio 1994 al 17 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con  decorrenza  18
luglio 1994;
    11)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995,  della  ditta  S.r.l.
Fiat  auto  mains,  con  sede  in  Torino e unita' di Arese (Milano),
Pomigliano d'Arco (Napoli) e Torino-None-Volvera.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat auto mains, con sede in  Torino  e
unita'    di   Arese   (Milano),   Pomigliano   d'Arco   (Napoli)   e
Torino-None-Volvera, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30  luglio
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 10 marzo 1994 con decorrenza 31
gennaio 1994;
    12)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  con  effetto dal 31 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Fiat  auto
mains,  con  sede  in  Torino  e unita' di Arese (Milano), Pomigliano
d'Arco (Napoli) e Torino-None-Volvera, per il periodo dal  31  luglio
1994 al 30 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 31
luglio 1994;
    13) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Fiat sagi, con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Fiat sagi, con sede in Torino e unita'
di Torino, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18
gennaio 1994;
    14)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  con  effetto dal 18 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat  sagi,
con  sede  in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 18 luglio
1994 al 17 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1994 con  decorrenza  18
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Mandelli  2 (Gruppo Mandelli), con sede in
Montefredane (Avellino)  e  unita'  in  Montefredane  (Avellino),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 15
marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Hitech Campania (Gruppo Mandelli),  con  sede
in  Montefredane  (Avellino)  e unita' in Montefredane (Avellino), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza
15 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 giugno 1994 con decorrenza 2
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Mandelli  (Gruppo  Mandelli),  con sede in
Piacenza e unita' in Piacenza, e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994
al 26 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15
marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Spring  (Gruppo  Mandelli),  con  sede  in
Piacenza e unita' in Piacenza, e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994
al 26 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15
marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Plasma  (Gruppo  Mandelli),  con  sede  in
Piacenza e unita' in Piacenza, e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994
al 26 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza
6 aprile 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27
aprile 1994.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Mandelli industriale (Gruppo Mandelli), con
sede  in  Piacenza  e  unita'  in   Piacenza,   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 15 gennaio 1994 al 26 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15
gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con  decorrenza  27
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova  cartiera  di  Arbatax,  con sede in
Cagliari e unita' in Tortoli (Nuoro), e' prorogata la  corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio
1994 al 12 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 13
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Manifattura di Cavriago, con  sede  in  Cavriago  (Reggio  Emilia)  e
unita' di Cavriago (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a otto unita', su un organico complessivo di diciotto
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Cavriago,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  25  ottobre  1994,  registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  14 gennaio 1994 al 1 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.B.
Pakage,  con  sede  in  Calendasco  (Piacenza) e unita' di Calendasco
(Piacenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  sei  mesi,  la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta  ore  settimanali  a  ventotto  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a ventidue unita',  su  un  organico  complessivo  di  trentasei
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. M.C.B. Pakage, a corrispondere i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  25  ottobre  1994,  registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.r.l.
Consorzio  cooperative  costruzioni,  con  sede  in  Bologna e unita'
nazionali,  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
novantadue unita', su un  organico  complessivo  di  centoquarantadue
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti   dalla  S.c.r.l.  Consorzio  cooperative  costruzioni,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel  decreto  ministeriale  25  ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Marchi,  con  sede in Modena e unita' di Modena, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo   di   lavoratori  pari  a  dodici  unita',  su  un  organico
complessivo di ventitre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla  S.r.l.  Marchi,  a  corrispondere  i  particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 7 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Bergonzi  A.,  con  sede  in  Pavia e unita' di Pavia, per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo di lavoratori pari a trentotto unita', su un organico
complessivo di trentotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Bergonzi A. - a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.C.S.
Graphic computer service, con sede  in  S.  Martino  in  Rio  (Reggio
Emilia) e unita' di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  trentotto
ore  e  mezzo  settimanali a ventotto ore e ottanta medie settimanali
nei confronti di un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  dodici
unita', su un organico complessivo di diciannove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  G.C.S.  Graphic  computer  service   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto  ministeriale  25  ottobre  1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Donati
sollevamenti, con sede  in  Daverio  (Varese)  e  unita'  di  Daverio
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a cinquantuno
unita',  e  da  venti a dieci ore medie settimanali per un lavoratore
part-time e su un organico complessivo di settantacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Donati  sollevamenti  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Camiceria Giuliani Mario, con  sede  in  Travedona  Monate  (Varese),
unita'  di  Travedona Monate (Varese), per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a ventotto unita',  su  un  organico  complessivo  di
quarantacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Giuliani Mario - a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Maglificio  F.lli Orlandi, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di
Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventidue unita', su un organico complessivo di ventiquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ge.Te.Ca.,  con sede in Milano e unita' di Ponte Nossa (Bergamo), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventisei
unita', su un organico complessivo di centosettantatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Ge.Te.Ca.  - a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 4 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
M.A.L.T.A., con sede in Milano e unita' di Milano,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  quaranta
ore  settimanali  a  venti  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a undici  unita',  su  un  organico
complessivo di ventuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. M.A.L.T.A. - a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  25  ottobre  1994,  registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Gremolith  Italia, con sede in Vermezzo (Milano) e unita' di Vermezzo
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro  da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unita', su
un organico complessivo di sedici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.r.l.   Gremolith  Italia,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Bordogna, con sede in Palazzolo  sull'Oglio  (Brescia)  e  unita'  di
Palazzolo  sull'Oglio  (Brescia),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a ventinove unita', su  un  organico  complessivo  di
cinquantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Bordogna,  a  corrispondere  i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Vigano' electrical, con sede in Inverigo (Como) e unita' di  Inverigo
(Como),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unita', su
un organico complessivo di diciassette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti   dalla  S.p.a.  Vigano'  electrical,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.I.
Italia, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali  e'  stato
stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro   da   quaranta   ore
settimanali  a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  sedici  unita',  su   un   organico
complessivo di ventiquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. M.T.I. Italia, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Trea,
con  sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a quarantacinque  unita',  su
un organico complessivo di quarantotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Trea, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25  ottobre
1994,  registrato  dalla  Corte  dei  conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
O.C.M.L.,  con  sede  in  Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unita' di
Carobbio degli Angeli (Bergamo), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a settantacinque unita', su un organico complessivo
di ottanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  O.C.M.L.,  a  corrispondere  i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Arbe
industrie  grafiche,  con  sede  in  Modena e unita' di Modena, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
trentotto  ore  settimanali  a  diciannove  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue  unita',
su un organico complessivo di centotrentotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Arbe industrie grafiche, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Canova, con sede in Milano e unita' di Alseno (Piacenza), per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  quaranta
ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a quarantuno unita', su un
organico complessivo di cinquantasette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Canova,  a  corrispondere  i   particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  25  ottobre  1994,  registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Fradal, con sede in Savignano  sul  Rubicone  (Forli')  e  unita'  di
Savignano  sul  Rubicone  (Forli'), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
trenta  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a quarantadue unita', su un organico  complessivo  di
quarantanove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei  lavoratori
dipendenti   dalla  S.p.a.  Fradal,  a  corrispondere  i  particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  5 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 24 gennaio 1994 al 22 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Edilcoop soc. coop., con sede in Crevalcore  (Bologna)  e  unita'  di
Crevalcore  (Bologna)  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore settimanali a trentuno ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari   a  settantaquattro  unita',  su  un  organico  complessivo  di
quattrocentoundici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilcoop soc. coop., a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  25  ottobre  1994,  registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
94A8362-94A8390