IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 2154/AM/94 del presidente della corte di appello di Brescia in data 28 ottobre 1994, con la quale si comunica che il tribunale di Bergamo non e' stato in grado di funzionare il giorno 14 ottobre 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo il giorno 14 ottobre 1994, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1994 Il Ministro: BIONDI