IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440 nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da
concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una
uniformita' di trattamento;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli
enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66;
Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17
novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di
mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n.
318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli
istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei
buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come
modificato con i decreti ministeriali del 26 giugno 1990 e del 25
marzo 1991 nonche', da ultimo, con decreto ministeriale del 24 giugno
1993, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate
a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la
misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile
e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento
effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad
imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile
aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal
Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali
i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una
commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del
rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in
anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito
fondiario ed edilizio;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il
quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso
variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse
annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica
semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni
emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di
rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va
aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli
intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di
collocamento e del rischio assunto per le operazioni;
Visto il proprio decreto del 22 dicembre 1994, con il quale la
commissione onnicomprensiva per l'anno 1995 e' stata fissata:
nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito agli enti
locali;
nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art.
46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il
costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi
variabili per le operazioni previste dai citati decreti-legge n.
318/1986 e n. 359/1987 e' pari al 10,50% e per quelle di cui al
citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di
attuazione del 28 giugno 1989, e' pari al 9,95%, comunicando altresi'
i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la
determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste
dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di
attuazione del 26 giugno 1990:
tasso medio della lira interbancaria: 8,42%;
rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 11,653%;
Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta
una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;
Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di
gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno
comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le
operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dai
decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993:
rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti
ad imposta: 11,653%;
media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
8,8095%;
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
Ritenute valide tali comunicazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1995, il costo della provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile
e' pari:
a) al 10,50% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) al 9,95% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
c) al 10,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26
giugno 1990;
d) al 10,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24
giugno 1993.
Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la
commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
Resta inteso che la suddetta misura della commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 1994
p. Il direttore generale: PAOLILLO