IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 771 del codice della navigazione come sostituito dall'art. 9 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che introduce tra i documenti di bordo dei velivoli il certificato acustico; Visto l'art. 10 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 213, che dispone in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei veicoli, da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in conformita' della normativa emanata in materia dalla Comunita' economica europea; Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1983 con cui e' stata recepita la direttiva CEE n. 80/51 del 20 dicembre 1979, come modificata dalla successiva direttiva CEE n. 83/206 del 21 aprile 1983, in materia di limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1984; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, con cui si e' provveduto al recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dalla predetta legge 13 maggio 1983, n. 213, e con particolare riguardo all'art. 18, che ha recepito i principi generali dell'allegato 16 "Protezione dell'ambiente"; Vista la direttiva del Consiglio CEE 89/629 del 4 dicembre 1989 sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - seconda serie speciale - n. 6 del 22 gennaio 1990; Attesa la necessita', in conformita' del programma di azione della CEE in materia ambientale, di adottare misure idonee atte a ridurre il rumore causato dal traffico aereo; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991), con cui la suddetta direttiva CEE 89/629 e' stata inserita nell'allegato D, contenente l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima legge; Decretano: Art. 1. 1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto non e' piu' consentito l'impiego nel territorio della Repubblica italiana dei velivoli subsonici a reazione che siano immatricolati, dopo tale data, nel registro aeronautico nazionale o nei registri di un altro Stato membro dell'Unione europea, se non soddisfino a requisiti almeno pari a quelli previsti dalla norme dell'allegato 16, volume 1, parte II, capitolo 3 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, seconda edizione (1988), di cui all'allegato A. 2. Tale disposizione si applica anche ai velivoli dei quali, dopo la data predetta, venga ceduto il godimento in base a qualunque forma di contratto di locazione o di locazione finanziaria, nonche' ai velivoli noleggiati, e di cui successivamente non si provveda all'immatricolazione nel registro aeronautico nazionale, o nei registri di iscrizione di un altro Stato membro dell'Unione europea.