IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art. 771  del  codice  della  navigazione  come  sostituito
dall'art.  9  della legge 13 maggio 1983, n. 213, che introduce tra i
documenti di bordo dei velivoli il certificato acustico;
  Visto l'art. 10 della suddetta legge 13 maggio 1983,  n.  213,  che
dispone  in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei
veicoli, da attuarsi con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  in
conformita'  della  normativa  emanata  in  materia  dalla  Comunita'
economica europea;
 Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1983 con cui  e'  stata
recepita  la  direttiva  CEE  n.  80/51  del  20  dicembre 1979, come
modificata dalla successiva direttiva CEE n.  83/206  del  21  aprile
1983,   in  materia  di  limitazione  delle  emissioni  sonore  degli
aeromobili subsonici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del  9
gennaio 1984;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n.
461, con cui si e' provveduto al recepimento nell'ordinamento interno
dei principi  generali  contenuti  negli  allegati  alla  convenzione
relativa  all'aviazione  civile  internazionale  (Chicago, 7 dicembre
1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come
integrato dalla  predetta  legge  13  maggio  1983,  n.  213,  e  con
particolare riguardo all'art. 18, che ha recepito i principi generali
dell'allegato 16 "Protezione dell'ambiente";
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio CEE 89/629 del 4 dicembre 1989
sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili
a reazione, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  seconda  serie
speciale - n. 6 del 22 gennaio 1990;
  Attesa  la necessita', in conformita' del programma di azione della
CEE in materia ambientale, di adottare misure idonee atte  a  ridurre
il rumore causato dal traffico aereo;
  Vista   la   legge   19  febbraio  1992,  n.  142,  concernente  le
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1991), con cui la suddetta direttiva CEE 89/629 e'
stata inserita nell'allegato D, contenente l'elenco  delle  direttive
da  attuare  in  via  amministrativa,  ai sensi dell'art. 4, comma 1,
della medesima legge;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di  pubblicazione
del  presente decreto non e' piu' consentito l'impiego nel territorio
della Repubblica italiana dei velivoli subsonici a reazione che siano
immatricolati, dopo tale data, nel registro aeronautico  nazionale  o
nei  registri  di  un  altro Stato membro dell'Unione europea, se non
soddisfino a requisiti almeno pari  a  quelli  previsti  dalla  norme
dell'allegato  16,  volume  1, parte II, capitolo 3 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, seconda edizione (1988), di cui
all'allegato A.
  2.  Tale  disposizione si applica anche ai velivoli dei quali, dopo
la data predetta, venga ceduto il godimento in base a qualunque forma
di contratto di locazione o  di  locazione  finanziaria,  nonche'  ai
velivoli  noleggiati,  e  di  cui  successivamente  non  si  provveda
all'immatricolazione  nel  registro  aeronautico  nazionale,  o   nei
registri di iscrizione di un altro Stato membro dell'Unione europea.