IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,
che con  decreti  del  Ministro  del  tesoro  sono  determinate  ogni
caratteristica,  condizione  e  modalita'  di emissione dei titoli da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge, in corso di pubblicazione,  recante  l'approvazione
del  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995,
con cui si e' stabilito il limite massimo  di  emissione  dei  titoli
pubblici per l'anno 1995;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50%
- 1 dicembre 1994-1997, da destinare a  sottoscrizioni  in  contanti;
detta  emissione  e'  incrementabile  per  le  suddette operazioni di
reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il  tramite
della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in titoli di Stato", individuati a  termini  del  medesimo  articolo,
hanno  accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una prima  tranche  di  buoni  del
Tesoro  poliennali  9,50%  -  1  dicembre 1994-1997, fino all'importo
massimo  di  lire   2.000   miliardi   nominali,   da   destinare   a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994, citato nelle premesse, al termine  di  detta  procedura  potra'
essere  disposta  l'emissione  di  una  seconda tranche dei buoni, da
assegnare agli operatori "specialisti in  titoli  di  Stato"  con  le
modalita'  di cui ai successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno
che tale  collocamento  supplementare  corrisponda  ad  un  ammontare
compreso  fra  il  5  e  il 10 per cento dell'importo di cui al primo
capoverso, il medesimo ammontare massimo viene  determinato  in  lire
200 miliardi.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente  alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,50%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1 giugno ed il 1 dicembre di ogni anno,
di durata del prestito.