LA BANCA D'ITALIA
                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
                                  E
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, recante norme per
l'accelerazione delle  procedure  di  dismissione  di  partecipazioni
dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  quinto,  del  predetto
decreto-legge 31 maggio1994, n. 332, convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  30  luglio  1994,  n.  474,  il  quale  dispone che con
regolamento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di   interesse   collettivo   siano
disciplinate le condizioni e le modalita' per l'esercizio del diritto
di   voto  per  corrispondenza  nelle  assemblee  delle  societa'  in
relazione alle quali siano intervenute procedure  di  dismissione  di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici;
                               EMANANO
l'unito  regolamento  concernente  le  condizioni  e le modalita' per
l'esercizio del diritto di voto per  corrispondenza  nelle  assemblee
delle  societa' direttamente o indirettamente controllate dallo Stato
e da enti  pubblici  per  le  quali  sono  intervenute  procedure  di
dismissione ai sensi dei predetti decreti-legge 27 settembre 1993, n.
389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, 31 marzo 1994,
n. 216 e 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 luglio 1994, n. 474. Il regolamento consta di sei articoli.
  Il   presente   provvedimento   e   l'annesso  regolamento  saranno
pubblicati nel Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Bollettino di
vigilanza e nel Bollettino della Consob.
  Il regolamento annesso al presente provvedimento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1994
                 Il Governatore della Banca d'Italia
                                FAZIO
              Il presidente della Commissione nazionale
                     per le societa' e la borsa
                              BERLANDA
                     Il presidente dell'Istituto
            per la vigilanza sulle assicurazioni private
                      e di interesse collettivo
                             SANGIORGIO