IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;
  Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994;
  Ritenuto  che,  in  considerazione  della  priorita' attribuita dal
piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia
opportuno   prevedere   espressamente   la   figura   dell'infermiere
geriatrico    addetto    all'area    geriatrica    anziche'    quella
dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere,  la
cui casistica assume minor rilievo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota, in data 13 settembre 1994,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  individuata  la figura professionale dell'infermiere con il
seguente profilo:  l'infermiere  e'  l'operatore  sanitario  che,  in
possesso  del  diploma  universitario  abilitante  e  dell'iscrizione
all'albo  professionale  e'  responsabile  dell'assistenza   generale
infermieristica.
  2.  L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa  e'  di  natura  tecnica,  relazionale,  educativa.  Le
principali  funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza
dei malati e dei disabili di tutte le eta' e l'educazione sanitaria.
  3. L'infermiere:
    a) partecipa all'identificazione  dei  bisogni  di  salute  della
persona e della collettivita';
    b)  identifica  i  bisogni  di  assistenza  infermieristica della
persona e della collettivita' e formula i relativi obiettivi;
    c)  pianifica,  gestisce  e  valuta  l'intervento   assistenziale
infermieristico;
    d)   garantisce   la  corretta  applicazione  delle  prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
    e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri
operatori sanitari e sociali;
    f)  per  l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario,
dell'opera del personale di supporto;
    g) svolge la sua attivita' professionale in  strutture  sanitarie
pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
  4.  L'infermiere  contribuisce  alla  formazione  del  personale di
supporto  e  concorre  direttamente  all'aggiornamento  relativo   al
proprio profilo professionale e alla ricerca.
  5.   La   formazione   infermieristica  post-base  per  la  pratica
specialistica e' intesa  a  fornire  agli  infermieri  di  assistenza
generale  delle  conoscenze  cliniche  avanzate e delle capacita' che
permettano loro di fornire  specifiche  prestazioni  infermieristiche
nelle seguenti aree:
    a) sanita' pubblica: infermiere di sanita' pubblica;
    b) pediatria: infermiere pediatrico;
    c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
    d) geriatria: infermiere geriatrico;
    e) area critica: infermiere di area critica.
  6.   In  relazione  a  motivate  esigenze  emergenti  dal  Servizio
sanitario nazionale, potranno essere  individuate,  con  decreto  del
Ministero  della  sanita',  ulteriori aree richiedenti una formazione
complementare specifica.
  7. Il percorso formativo viene definito con decreto  del  Ministero
della  sanita'  e  si  conclude  con  il  rilascio di un attestato di
formazione specialistica che  costituisce  titolo  preferenziale  per
l'esercizio  delle  funzioni  specifiche  nelle diverse aree, dopo il
superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del
titolo  e'  strettamente  legata  alla   sussistenza   di   obiettive
necessita'  del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di
fatto.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n. 502, nel testo modificato dal  D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e   della
          riabilitazione  avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  d'intesa con il Ministro della
          sanita'. Il Ministro della sanita'  individua  con  proprio
          decreto  le  figure  professionali da formare ed i relativi
          profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.