IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente
profilo: l'ostetrica/o e' l'operatore sanitario che, in possesso del
diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo
professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della
gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a
termine parti eutocici con propria responsabilita' e presta
assistenza al neonato.
2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia
nell'ambito della famiglia che nella comunita';
b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera
genitale femminile;
e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.
3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce,
come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di
propria competenza.
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. L'ostetrica/o e' in grado di individuare situazioni
potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di
praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
6. L'ostetrica/o svolge la sua attivita' in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita'".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.