A tutte le amministrazioni provinciali - Loro sedi A tutti i comuni - Loro sedi A tutte le comunita' montane - Loro sedi Ai prefetti della Repubblica - Loro sedi Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - AOSTA e, per conoscenza: Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali - ROMA Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali - ROMA Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ROMA Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale - ROMA Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - ROMA Alla Cassa depositi e prestiti - ROMA Al Commissario dello Stato nella regione siciliana - PALERMO Al rappresentante del Governo nella regione sarda - CAGLIARI Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia - TRIESTE Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario - Loro sedi Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta - AOSTA Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione - Loro sedi Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno - Sede All'A.N.C.I. - Via dei Prefetti n. 46 - ROMA All'U.P.I. - Piazza Cardelli n. 4 - ROMA All'U.N.C.E.M. - Via Palestro n. 30 - ROMA All'Istituto nazionale di statistica - ROMA (Paragrafo) 1. PREMESSA. Com'e' noto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i soli enti in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati con i criteri di cui al comma 2 dello stesso art. 45, hanno l'obbligo di assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1994, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. In base al combinato disposto della predetta normativa e delle disposizioni contenute al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo dalle disposizioni dell'art. 20 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, i predetti enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di assicurare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalita' di cui allo stesso capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'art. 61, comma 1. In base al predetto art. 45, comma 8, con decreto del Ministro dell'interno n. 15892/740701/02 del 27 luglio 1994, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1994, sono state stabilite le modalita' delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la sanzione della perdita della quota del 3 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno 1994, di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Si sottolinea che per l'individuazione degli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), sono stati adottati i decreti 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993 e n. 181 del 4 agosto 1994 ed e' stata emessa la circolare F.L. 20/94 del 28 luglio 1994. Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con modalita' tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare. Il summenzionato istituto provvedera' direttamente alla fornitura alle prefetture della Repubblica ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali. I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1995, di cui al precitato decreto ministeriale. A ciascuna provincia, a ciascun comune ed a ciascuna comunita' montana, tenuti all'adempimento, vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente. Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validita' della certificazione (ad es.: non e' valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province). Considerato che la modulistica e' utilizzabile per la certificazione di ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, le prefetture e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta vorranno trattenere ai propri atti i modelli non utilizzati per l'adempimento del 1994, in modo da poterli riutilizzare per gli adempimenti degli anni successivi. Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi. Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non e' ammesso ricorso gerarchico. Le prefetture hanno, infatti, il compito di curare l'acquisizione delle certificazioni, di effettuare il controllo formale e sostanziale delle stesse e di istruire il procedimento amministrativo che sfociera' nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata. Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati. (Paragrafo) 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE. Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1994 tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni e tutte le comunita' montane che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, versino in situazioni strutturalmente deficitarie e cioe': gli enti locali che abbiano adottato la delibera di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge e fino al 31 dicembre 1994; gli enti locali che dal conto consuntivo dell'anno 1993 presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di cui ai decreti del Ministro dell'interno 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993 e n. 181 del 4 agosto 1994. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini della presentazione della certificazione del tasso di copertura, agli enti in condizioni strutturalmente deficitarie sono equiparati gli enti che non abbiano presentato la tabella in allegato al certificato del conto consuntivo dell'anno 1993 e gli enti che non abbiano approvato il conto consuntivo dell'anno 1993. I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende. La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio. Unica eccezione e' fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio e', per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti. (Paragrafo) 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE. 3.1. La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con il decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata. 3.2. Il modello e' distinto per tipo di ente: modello per le amministrazioni provinciali o per le comunita' montane; modello per i comuni. E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente. E' altresi' fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica. I modelli sono composti ciascuno di cinque pagine e di quattro quadri: quadro 1: o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto e' indicato in modo particolareggiato sul modello); quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2; quadro 3: composto di una sola pagina, e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina; quadro 4: composto di una sola pagina, e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina. (Paragrafo) 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE. Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1994 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo e' ovviamente connesso al secondo, per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1994, salvo uno svuotamento del suo significato, nessun elemento posteriore a questa data potra' essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi. Si sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, rappresentando disposizioni transitorie per l'anno 1993, non sono piu' applicabili a partire dall'anno 1994. Si richiama, comunque, l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento. Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, cosi' come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero. Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi (da rispettare pena la sanzione) ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge n. 415 del 1989 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario e' facoltativo, non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si considerano i soli accertamenti di entrata da tariffa e, per i servizi a domanda individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioe' un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o piu' particolari servizi. Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato. Tali contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto. Si richiama l'attenzione sul dispositivo dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale, ad integrazione della precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da coprire con le tariffe, dell'ammortamento finanziario delle opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in base a contratti di appalto stipulati dopo il 1 gennaio 1993. L'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime: a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle seguenti lettere b) e c); b) per gli enti dissestati di cui all'art. 45, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992 resta fermo il dispositivo dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che prevede l'adeguamento tariffario ai limiti massimi (100 per cento); c) al 70 per cento per gli enti in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992. Dal combinato disposto della predetta normativa e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si evince che i soli enti di cui alle predette lettere b) e c), tenuti alla certificazione, sono passibili della sanzione di cui al comma 8 del citato art. 45 per il mancato rispetto delle percentuali minime, rispettivamente del 100% e del 70%, di copertura dei costi di gestione del servizio stesso. I successivi commi 2 e 3 del precitato art. 61 dettano i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime. E' importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa e' istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni passati. Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati. Si precisa che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato precedentemente. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circolare n. 95/B - prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale - Servizio III - Divisione V, indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia. Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono state previste, dall'art. 79, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993, la possibilita' di modificare le tariffe, per l'anno 1994, entro il 28 febbraio 1994 e la facolta' del beneficio, previsto all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992 del riequilibrio tariffario entro il 30 novembre 1994, per l'anno stesso. Il successivo comma 5 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come sostituito dall'art. 20, lettera c), del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, prevede che, in via transitoria per gli anni 1994 e 1995, il costo di esercizio di cui all'art. 61 e' determinato per deduzione, dal costo complessivo dell'intero servizio nettezza urbana, di una quota, stabilita dall'ente in sede previsionale e comunque non inferiore al 5 per cento dello stesso costo complessivo, a titolo di costo per lo smaltimento rifiuti di strade ed aree. Con apposito decreto ministeriale in itinere si recepisce, nella certificazione, la predetta disposizione normativa. Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione e' redatta tenendo presente che: gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente; gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione; gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese; non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa. Per quanto non espressamente richiamato nella presente, si fa riferimento alle istruzioni gia' fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato n. 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. Occorre, naturalmente, tralasciare le disposizioni relative ai consorzi di enti locali, in quanto enti non tenuti alla certificazione, per i quali, tra l'altro, non e' piu' previsto il relativo modello. Si rende, comunque, opportuno sottolineare che l'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con la dizione, alquanto generica, "enti locali" estende il proprio contenuto normativo, ai fini della sanzione, anche alle comunita' montane, escluse invece dalla precedente normativa. Cio' ha costituito oggetto del decreto ministeriale 15 marzo 1994 precitato. (Paragrafo) 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE. Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto 27 luglio 1994, del 31 marzo 1995 alle prefetture competenti per territorio ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione. Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1995). (Paragrafo) 6. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE. E' appena il caso di sottolineare che i decreti - del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data - 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonche' le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1994. I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori. Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - Via C. Balbo 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il 31 luglio 1995, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovra' essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare ed all'allegato n. 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992. Contestualmente ciascuna prefettura vorra' trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 5. Ulteriore adempimento e' l'inoltro di copia dei provvedimenti di sanzione adottati alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio dandone contestuale comunicazione a quest'ufficio. Ciascuna prefettura trasmettera', inoltre, a questo Ministero, copia degli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti locali, nonche' copia delle eventuali memorie difensive e degli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti stessi. Cio' al fine di provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni gia' applicate. (Paragrafo) 7. ADEMPIMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. Si premette che il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, ha operato il trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di finanza regionale e comunale. Tuttavia, in assenza di apposita normativa regionale, gli enti locali della regione stessa, individuati con i criteri di cui al paragrafo 2, sono, comunque, tenuti agli adempimenti di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Spetta, pertanto, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta verificare, per gli enti di quella regione, il rispetto delle predette disposizioni, provvedendo all'acquisizione delle certificazioni dimostrative, curandone il controllo ed adottando gli eventuali provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui all'art. 45, comma 8, predetto. Per quanto attiene alla redazione delle certificazioni, si fa riferimento alle istruzioni di cui alla presente circolare. La presidenza stessa provvedera' a trasmettere un originale delle certificazioni dell'anno 1994, unitamente ad una copia autenticata dei provvedimenti sanzionatori, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - piano III - via Cesare Balbo n. 39 - Roma, possibilmente entro il termine del 31 luglio 1995, segnalando nel contempo alla competente procura regionale della Corte dei conti i provvedimenti di sanzione. Sara', inoltre, cura della presidenza della giunta segnalare i provvedimenti sanzionatori perfezionati comunicando tempestivamente ogni ulteriore sviluppo al riguardo, anche in esito ad eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti. Quest'ufficio provvedera' a trattenere le somme dovute dagli enti locali a titolo di sanzione, in base ai provvedimenti adottati, in sede di erogazione delle somme dovute a titolo di trasferimento erariale dello Stato agli enti locali e provvedera' alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione nel caso di atti di accoglimento dei ricorsi, tempestivamente trasmessi. Il direttore generale dell'Amministrazione civile SORGE