A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali - Loro sedi
                                  A tutti i comuni - Loro sedi
                                  A tutte le comunita' montane - Loro
                                  sedi
                                  Ai prefetti della Repubblica - Loro
                                  sedi
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale  della  Valle  d'Aosta  -
                                  AOSTA
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministro   per   gli    affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali - ROMA
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo  atti Ministero interno -
                                  Sezione enti locali - ROMA
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  ROMA
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle   entrate   -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale - ROMA
                                   Al  Ministero del bilancio e della
                                  programmazione economica - ROMA
                                  Alla Cassa depositi  e  prestiti  -
                                  ROMA
                                  Al  Commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana - PALERMO
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda - CAGLIARI
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione  Friuli-Venezia  Giulia   -
                                  TRIESTE
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario -  Loro
                                  sedi
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta -
                                  AOSTA
                                  Agli uffici regionali di  riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno - Presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di  regione  -  Loro
                                  sedi
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno - Sede
                                  All'A.N.C.I.  - Via dei Prefetti n.
                                  46 - ROMA
                                  All'U.P.I. - Piazza Cardelli n. 4 -
                                  ROMA
                                  All'U.N.C.E.M. - Via Palestro n. 30
                                  - ROMA
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica - ROMA
(Paragrafo) 1. PREMESSA.
  Com'e'  noto,  ai  sensi  dell'art.  45,  comma  8,   del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  serie
generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i soli enti in situazioni
strutturalmente  deficitarie,  individuati  con  i  criteri di cui al
comma 2 dello stesso art. 45, hanno l'obbligo  di  assicurare  che  i
costi   complessivi  di  gestione  dei  servizi  pubblici  a  domanda
individuale  e  del  servizio  acquedotto,  per  l'anno  1994,  siano
coperti,  con  tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con
le modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 28
dicembre 1989, n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n.  38. In base al combinato disposto  della  predetta
normativa  e  delle  disposizioni  contenute  al capo III del decreto
legislativo 15 novembre 1993,  n.  507,  integrato  da  ultimo  dalle
disposizioni  dell'art. 20 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619,
i predetti  enti  in  situazioni  strutturalmente  deficitarie  hanno
l'obbligo  di  assicurare  che,  per  il servizio smaltimento rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi,
determinati nella misura e con le modalita' di cui allo  stesso  capo
III,  sia  tale  da  rispettare  almeno  i  tassi minimi di copertura
prescritti all'art.  61, comma 1.
  In base al predetto art. 45, comma  8,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno   n.   15892/740701/02   del  27  luglio  1994,  sentite
l'A.N.C.I.,  l'U.P.I.  e  l'U.N.C.E.M.,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5
agosto 1994, sono state stabilite le modalita'  delle  certificazioni
ai  fini dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del
rispetto delle precitate disposizioni di legge.
  L'inosservanza dei suddetti obblighi  comporta  la  sanzione  della
perdita  della  quota  del  3  per  cento  del  contributo  ordinario
spettante per l'anno 1994, di cui all'art. 45, comma 8,  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992.
  Si  sottolinea  che per l'individuazione degli enti di cui all'art.
45, comma 2, lettera b), sono stati adottati i decreti  30  settembre
1993  e  26  luglio  1994  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993 e  n.
181  del 4 agosto 1994 ed e' stata emessa la circolare F.L. 20/94 del
28 luglio 1994.
  Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei
servizi sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello
Stato,   con   modalita'  tali  da  consentirne  l'assoggettamento  a
procedure di controllo ed elaborazione a  mezzo  di  lettore  ottico,
unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare.
  Il  summenzionato  istituto provvedera' direttamente alla fornitura
alle prefetture della Repubblica  ed  alla  presidenza  della  giunta
regionale  della Valle d'Aosta in numero sufficiente ad assicurare la
distribuzione agli enti locali.
  I  predetti  uffici  vorranno  provvedere,  con la massima urgenza,
ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla  distribuzione
ai  soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di
consentire  la  presentazione   della   certificazione,   debitamente
redatta,  nel  termine  perentorio  del  31  marzo  1995,  di  cui al
precitato decreto ministeriale.
  A ciascuna provincia, a ciascun  comune  ed  a  ciascuna  comunita'
montana, tenuti all'adempimento, vanno forniti una copia del decreto,
una  copia  della presente circolare e tre modelli di certificazione,
secondo lo specifico tipo di ente.
  Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo  modelli  destinati
allo   specifico  tipo  di  ente,  in  quanto  l'uso  di  modulistica
predisposta per un diverso tipo di ente inficia  la  validita'  della
certificazione  (ad  es.: non e' valida la certificazione prodotta da
un comune sul modello per le province).
  Considerato   che   la   modulistica   e'   utilizzabile   per   la
certificazione di ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, le prefetture
e  la  presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta vorranno
trattenere ai propri atti i modelli non utilizzati per  l'adempimento
del  1994,  in modo da poterli riutilizzare per gli adempimenti degli
anni successivi.
  Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del  Ministro
dell'interno  5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state
delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle
certificazioni di che trattasi.
  Al  riguardo  si  precisa   che,   trattandosi   di   specifica   e
circostanziata  delega  data  alle SS.LL., avverso i provvedimenti di
sanzione emessi e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale  al
T.A.R.  competente  o  in  alternativa  ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Non e' ammesso ricorso gerarchico.
  Le prefetture hanno, infatti, il compito di  curare  l'acquisizione
delle   certificazioni,   di   effettuare   il  controllo  formale  e
sostanziale delle stesse e di istruire il procedimento amministrativo
che sfociera' nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi  di
irrogazione della sanzione di legge precitata.
  Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della
materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.
(Paragrafo) 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE.
  Sono  tenuti alla certificazione per l'anno 1994 tutte le province,
escluse quelle autonome, tutti i comuni e tutte le comunita'  montane
che,  ai  sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 504
del 1992, versino in situazioni strutturalmente deficitarie e cioe':
   gli enti locali che  abbiano  adottato  la  delibera  di  dissesto
finanziario  ai  sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989,
successivamente all'entrata in vigore dello  stesso  decreto-legge  e
fino al 31 dicembre 1994;
   gli enti locali che dal conto consuntivo dell'anno 1993 presentino
gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate dalla
tabella  dei  parametri  obiettivi,  di  cui  ai decreti del Ministro
dell'interno  30  settembre  1993  e  26   luglio   1994   pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993 e n. 181  del  4  agosto
1994.
  Ai  sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del
1992, ai fini della presentazione della certificazione del  tasso  di
copertura,  agli  enti in condizioni strutturalmente deficitarie sono
equiparati gli enti che non abbiano presentato la tabella in allegato
al certificato del conto consuntivo dell'anno 1993 e gli enti che non
abbiano approvato il conto consuntivo dell'anno 1993.
  I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per  le
proprie aziende.
 La  certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa
risulti,  in  tutto  o  in   parte,   negativa   in   quanto   l'ente
rispettivamente,  non  eroga  alcun  servizio  o  eroga  solo  alcuni
servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai
vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione  di  tutta  o  di
solo  una  parte della certificazione (anche se negativa) costituisce
inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione  oltre
il  termine  fissato  e  del mancato raggiungimento della percentuale
minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.
  Unica eccezione e' fatta per  le  amministrazioni  provinciali,  le
quali  possono  non  redigere  il solo quadro 3 della certificazione,
relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio  e',  per
sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.
(Paragrafo) 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE.
  3.1.  La  certificazione  deve  essere  redatta  esclusivamente sul
modello ufficiale a lettura ottica, approvato con il decreto  di  cui
alla  premessa,  stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato.
 E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa,  sia  essa
stampata o fotocopiata.
  3.2. Il modello e' distinto per tipo di ente:
   modello  per  le  amministrazioni  provinciali  o per le comunita'
montane;
   modello per i comuni.
 E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa  da  quella
specifica per il tipo di ente.
  E'   altresi'   fatto  divieto  di  introdurre  modificazioni  alla
modulistica.
  I modelli sono composti ciascuno di  cinque  pagine  e  di  quattro
quadri:
  quadro  1:  o  frontespizio: composto di una sola pagina, con esso,
oltre ai  dati  generali  dell'ente  (codice,  denominazione,  bollo,
ecc.),  si  attesta,  genericamente,  che  il  contenuto  dell'intera
certificazione  corrisponde  realmente  alle  risultanze  degli  atti
amministrativi  e  contabili  dell'ente (il tutto e' indicato in modo
particolareggiato sul modello);
  quadro 2: composto di due pagine (quadro  2.1  e  quadro  2.2),  e'
destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti
i  dati  dei  servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo
del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio  in
fondo al quadro 2.2;
  quadro  3:  composto  di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i  dati  del  servizio
nettezza  urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei
costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina;
  quadro  4:  composto  di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i  dati  del  servizio
acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi
da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
(Paragrafo) 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.
  Occorre  premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di
legge, richiamate  al  paragrafo  1,  conduce  ad  individuare,  come
elementi   costitutivi   della  obbligazione,  la  copertura  di  una
percentuale minima dei costi  dei  servizi  per  l'anno  1994  ed  il
rispetto  del  termine  per  la  presentazione  delle  certificazioni
dimostrative. Il primo e' ovviamente connesso al secondo, per cui  ne
discende  che,  dovendosi  attestare  la  certificazione  al  termine
perentorio del 31  dicembre  1994,  salvo  uno  svuotamento  del  suo
significato,  nessun  elemento posteriore a questa data potra' essere
considerato utile ai fini della determinazione delle  percentuali  di
copertura dei costi.
  Si  sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 33, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 504 del 1992, rappresentando  disposizioni
transitorie  per  l'anno  1993,  non  sono piu' applicabili a partire
dall'anno 1994.
  Si richiama, comunque, l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai  fini  del
calcolo  del  tasso  di  copertura  dei  costi  dei servizi a domanda
individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili  nido
devono essere computati al 50 per cento.
  Pertanto,  nella  certificazione,  i costi degli asili nido sono da
indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale  rilevato
dalle   risultanze  amministrativo-contabili  dell'ente,  cosi'  come
specificato nella certificazione stessa. Le  relative  entrate  vanno
comunque considerate per intero.
  Per   quanto  attiene  alla  determinazione  del  tasso  minimo  di
copertura  dei  costi  (da  rispettare  pena  la  sanzione)  ed  alla
determinazione  delle  relative voci finanziarie, si applicano, per i
servizi a domanda  individuale  e  per  il  servizio  acquedotto,  le
disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge
n.  415  del  1989  e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del
1992.
  Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento  tecnico,
mentre  l'inserimento  dell'ammortamento  finanziario e' facoltativo,
non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si  considerano  i
soli  accertamenti  di  entrata da tariffa e, per i servizi a domanda
individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioe' un esplicito
vincolo di destinazione alla  gestione  di  uno  o  piu'  particolari
servizi.  Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad
eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale
per  assunzione  di   personale   successivamente   destinato.   Tali
contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal
computo  del  costo  di  gestione  di parte degli oneri sostenuti per
l'erogazione del servizio.  La  normativa  citata  in  premessa,  non
recando    alcuna   deroga   al   proprio   dettato,   non   permette
interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.
  Si richiama l'attenzione sul dispositivo dell'art. 46  del  decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  il  quale,  ad  integrazione  della
precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da
coprire con le tariffe,  dell'ammortamento  finanziario  delle  opere
pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in
base a contratti di appalto stipulati dopo il 1 gennaio 1993.
  L'art.  61,  comma  1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio  smaltimento
rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati  di  cui  all'art.  58,  devono essere coperti dal gettito
della tassa, nelle seguenti misure minime:
    a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle
seguenti lettere b) e c);
    b) per gli enti dissestati di cui all'art. 45, comma  2,  lettera
a),   del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992  resta  fermo  il
dispositivo dell'art. 25 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito  con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che
prevede l'adeguamento tariffario ai limiti massimi (100 per cento);
    c) al 70 per cento per  gli  enti  in  condizioni  di  squilibrio
finanziario  di  cui  all'art.  45,  comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 504 del 1992.
  Dal combinato disposto della predetta normativa e dell'art. 45  del
decreto legislativo n. 504 del 1992, si evince che i soli enti di cui
alle  predette  lettere  b)  e  c),  tenuti alla certificazione, sono
passibili della sanzione di cui al comma 8 del citato art. 45 per  il
mancato rispetto delle percentuali minime, rispettivamente del 100% e
del 70%, di copertura dei costi di gestione del servizio stesso.
  I  successivi  commi  2 e 3 del precitato art. 61 dettano i criteri
per la determinazione dei  costi  del  servizio  da  coprire  con  il
gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.
  E'  importante  sottolineare  come  dal  combinato  disposto  degli
articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993,  si  evince
che  la  tassa  e'  istituita per il solo servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione,  quindi,
dello   smaltimento   dei   rifiuti   giacenti  su  strade  ed  aree,
contrariamente a quanto disposto negli anni passati. Pertanto, sia la
tassa che  il  tasso  di  copertura  dei  costi  del  servizio  vanno
determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei
rifiuti  giacenti  su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non
siano  qualificabili  come   rifiuti   solidi   urbani   interni   ed
includendovi,  tutti  i  costi  inerenti, ivi compreso l'ammortamento
finanziario degli investimenti effettuati.
  Si precisa che ai fini del calcolo del tasso  di  copertura  si  fa
riferimento  ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione
di ogni contribuzione come precisato precedentemente.
  Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla  circolare  n.  95/B  -
prot.  n.  5/2806-94 del 22 giugno 1994 del Ministero delle finanze -
Dipartimento delle entrate - Direzione  centrale  per  la  fiscalita'
locale  -  Servizio  III  - Divisione V, indirizzata a tutti gli enti
locali, la quale reca chiarimenti in materia.
  Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani  interni
sono  state  previste, dall'art. 79, comma 4, del decreto legislativo
n. 507 del 1993, la possibilita' di modificare le tariffe, per l'anno
1994, entro il 28 febbraio 1994 e la facolta' del beneficio, previsto
all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n.  504  del  1992  del
riequilibrio tariffario entro il 30 novembre 1994, per l'anno stesso.
  Il  successivo  comma 5 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 507
del 1993, come sostituito dall'art. 20, lettera c), del decreto-legge
7 novembre 1994, n. 619, prevede che, in via transitoria per gli anni
1994 e 1995, il costo di esercizio di cui all'art. 61 e'  determinato
per  deduzione,  dal  costo complessivo dell'intero servizio nettezza
urbana, di una quota, stabilita  dall'ente  in  sede  previsionale  e
comunque non inferiore al 5 per cento dello stesso costo complessivo,
a  titolo  di costo per lo smaltimento rifiuti di strade ed aree. Con
apposito  decreto  ministeriale  in  itinere  si   recepisce,   nella
certificazione, la predetta disposizione normativa.
  Con  la  firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va
indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito  spazio,
si  attesta, in particolare, che la certificazione e' redatta tenendo
presente che:
   gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti  sono
conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;
   gli  accertamenti  e  gli  impegni  discendono da atti formalmente
assunti e rappresentano rispettivamente reali  crediti  e  debiti  di
amministrazione   di   competenza   dell'anno  di  riferimento  della
certificazione;
   gli  oneri  di  personale,  addetto  a  mansioni  promiscue,  sono
addebitati  a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali
prestazioni rese;
   non vi sono altre partite al di fuori di  quelle  riportate  nella
certificazione stessa.
  Per  quanto  non  espressamente  richiamato  nella  presente, si fa
riferimento alle istruzioni gia' fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7  ed
all'allegato  n. 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.
  Occorre, naturalmente,  tralasciare  le  disposizioni  relative  ai
consorzi   di   enti   locali,   in   quanto  enti  non  tenuti  alla
certificazione, per i quali, tra l'altro, non  e'  piu'  previsto  il
relativo modello.
  Si  rende,  comunque,  opportuno  sottolineare  che  l'art.  45 del
decreto legislativo  n.  504  del  1992,  con  la  dizione,  alquanto
generica,  "enti  locali"  estende il proprio contenuto normativo, ai
fini della sanzione, anche alle  comunita'  montane,  escluse  invece
dalla  precedente  normativa.  Cio' ha costituito oggetto del decreto
ministeriale 15 marzo 1994 precitato.
(Paragrafo) 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.
  Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice  esemplare
-  improrogabilmente  entro il termine, fissato dal precitato decreto
27 luglio 1994, del 31 marzo  1995  alle  prefetture  competenti  per
territorio  ed  alla  presidenza  della  giunta regionale della Valle
d'Aosta per gli enti di quella regione.
 Sono valide, oltre alle consegne manuali  a  mezzo  corriere,  anche
quelle  postali  comprovate dalla data della raccomandata postale con
avviso di ricevimento.
  Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede  nel  primo
caso,   il   bollo-datario  apposto  sulla  lettera  di  trasmissione
dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso  il  bollo-datario
apposto   dall'ufficio  postale  (entrambi  anteriori  o  al  massimo
contestuali alla data del 31 marzo 1995).
(Paragrafo) 6. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.
  E'  appena  il  caso  di  sottolineare che i decreti - del Ministro
dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data - 15  marzo  1994  hanno
delegato   alle   prefetture   le   funzioni   di   controllo   delle
certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei  costi
di alcuni servizi di enti locali, nonche' le funzioni di adozione dei
provvedimenti  di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha
vigore anche per le certificazioni dell'anno 1994.
  I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter  procedurale
che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
  Ad  ogni  buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al
Ministero  dell'interno  -  Direzione  generale  dell'Amministrazione
civile - Direzione centrale per la finanza locale - Via C. Balbo 39/A
-  III  piano  -  Roma, di un originale delle certificazioni e di una
copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il  31  luglio
1995,  possibilmente  a  mezzo corriere speciale. Tale documentazione
dovra' essere accompagnata tassativamente dai  modelli  riepilogativi
di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare ed all'allegato n. 3
al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.
  Contestualmente  ciascuna  prefettura  vorra'  trattenere ai propri
atti un esemplare delle certificazioni  unitamente  alle  lettere  di
trasmissione   ed   a  tutti  gli  elementi  necessari  ad  accertare
l'adempimento entro il  termine  prescritto.  Particolare  attenzione
deve  essere  riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario
di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 5.
  Ulteriore adempimento e' l'inoltro di copia  dei  provvedimenti  di
sanzione  adottati  alla  procura  regionale  della  Corte  dei conti
competente  per  territorio  dandone  contestuale   comunicazione   a
quest'ufficio.
  Ciascuna  prefettura  trasmettera',  inoltre,  a  questo Ministero,
copia degli eventuali ricorsi  giurisdizionali  proposti  dagli  enti
locali,  nonche' copia delle eventuali memorie difensive e degli atti
intermedi e conclusivi dei  procedimenti  stessi.  Cio'  al  fine  di
provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni gia' applicate.
(Paragrafo)  7.  ADEMPIMENTI  DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA.
  Si premette che il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, ha
operato il trasferimento alla regione Valle  d'Aosta  delle  funzioni
amministrative  esercitate  dagli  organi centrali e periferici dello
Stato in materia di finanza regionale e comunale.
  Tuttavia, in assenza di  apposita  normativa  regionale,  gli  enti
locali  della  regione  stessa,  individuati  con i criteri di cui al
paragrafo 2, sono, comunque, tenuti agli adempimenti di cui  all'art.
45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
  Spetta,  pertanto,  alla  presidenza  della  giunta regionale della
Valle d'Aosta verificare, per gli enti di quella regione, il rispetto
delle  predette  disposizioni,  provvedendo  all'acquisizione   delle
certificazioni  dimostrative, curandone il controllo ed adottando gli
eventuali provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui all'art.
45, comma 8, predetto.
  Per quanto attiene  alla  redazione  delle  certificazioni,  si  fa
riferimento alle istruzioni di cui alla presente circolare.
  La  presidenza  stessa provvedera' a trasmettere un originale delle
certificazioni dell'anno 1994, unitamente ad  una  copia  autenticata
dei provvedimenti sanzionatori, al Ministero dell'interno - Direzione
generale  dell'amministrazione  civile  -  Direzione  centrale per la
finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - piano III
-  via  Cesare Balbo n. 39 - Roma, possibilmente entro il termine del
31 luglio 1995,  segnalando  nel  contempo  alla  competente  procura
regionale della Corte dei conti i provvedimenti di sanzione.
  Sara',  inoltre,  cura  della  presidenza  della giunta segnalare i
provvedimenti sanzionatori perfezionati  comunicando  tempestivamente
ogni  ulteriore  sviluppo  al  riguardo,  anche in esito ad eventuali
ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti.
  Quest'ufficio provvedera' a trattenere le somme dovute  dagli  enti
locali  a  titolo  di sanzione, in base ai provvedimenti adottati, in
sede di erogazione delle  somme  dovute  a  titolo  di  trasferimento
erariale dello Stato agli enti locali e provvedera' alla restituzione
delle  somme  trattenute  a  titolo  di  sanzione nel caso di atti di
accoglimento dei ricorsi, tempestivamente trasmessi.
                                          Il direttore generale
                                       dell'Amministrazione civile
                                                  SORGE