IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, recante istituzione dell'Agenzia spaziale italiana; Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di affidare, per un periodo determinato, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ASI ad un organo monocratico, al fine di predisporre un piano di riassetto economico dell'ente e di consentire l'adempimento delle relative funzioni con la massima regolarita'; Considerato che l'analogo disegno di legge, presentato al Parlamento in data 12 novembre 1994, non e' stato tempestivamente approvato in via definitiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Fino al riordinamento dell'attivita' spaziale nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'Agenzia spaziale italiana - ASI e' sottoposta alle disposizioni del presente decreto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresi' sciolti gli organi collegiali previsti dallo statuto dell'ente. 3. L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI e' affidata ad un amministratore unico, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e competenza professionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 4. Il controllo sugli atti dell'amministratore di cui al comma 3, fatte comunque salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente, e' effettuato da un comitato nominato con lo stesso decreto di nomina dell'amministratore, composto da due professionisti, rispettivamente iscritti all'albo nazionale degli avvocati e all'albo nazionale dei revisori dei conti, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro del tesoro, il quale viene collocato in posizione di fuori ruolo.