IL PRESIDENTE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto  il  regolamento  approvato con regio decreto 4 gennaio 1925,
n.63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, e  successive  modificazioni,
recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e
norme   sul   controllo   delle  partecipazioni  di  imprese  o  enti
assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Vista  l'istanza  presentata dalla societa' Unionvita S.p.a. con la
quale  la  predetta  impresa  ha  chiesto   di   essere   autorizzata
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa nei rami I, V e VI di cui
al punto A) della tabela allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
nonche' riassicurativa nel ramo I;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10  novembre  1992,
che   coordina   le   disposizioni   legislative,   regolamentari  ed
amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita  e  che
modifica  le  direttive  79/267/CEE  e  90/619/CEE  (terza  direttiva
assicurazione vita) ed in particolare l'art. 5, comma 3;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  15  dicembre  1994,  ritenuta  la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  all'attivita'  assicurativa
previsti  dalla  normativa  vigente, si e' espresso favorevolmente in
merito  all'istanza   soprarichiamata   presentata   dalla   societa'
Unionvita S.p.a.;
                              Autorizza
la  societa'  Unionvita S.p.a. con sede in Roma, via della Fontanella
di Borghese, 42, ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami I, V
e VI di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22  ottobre
1986, n. 742, nonche' riassicurativa nel ramo I.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1994
                                            Il presidente: SANGIORGIO