IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia
di cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto,  in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge
che demanda al CIPI, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentito  il  comitato  di cui all'art. 19 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41,  la  determinazione  dei  criteri  per
l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo;
  Visto,  in  particolare,  il comma 9 dell'art. 1 che prevede che il
trattamento di integrazione salariale non possa essere goduto per  un
periodo  superiore  a  trentasei  mesi nel quinquennio, demandando al
CIPI  la  fissazione  delle  condizioni  e  delle  modalita'  per  il
superamento  di  detto  limite  nei  casi:  di  procedure concorsuali
indicate all'art. 3, di proroga  di  programmi  di  ristrutturazione,
riorganizzazione   e   conversione  che  presentino  una  particolare
complessita' e di stipula  del  contratto  di  solidarieta'  previsto
dall'art.  1  del  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che dispone, sino
al  31 dicembre 1995, l'esclusione dal computo dei trentasei mesi nel
quinquennio dei periodi di integrazione  salariale  goduti  ai  sensi
dell'art.  1  del  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha soppresso il CIPI;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 -
convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha  demandato  al
CIPE  il  compito di dettare i criteri generali per la gestione degli
interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299 - convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 -
che  ha  sostituito  il  comma  3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991
prevedendo la possibilita' di concedere proroghe del  trattamento  di
integrazione  salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di
ristrutturazione,   riorganizzazione   o    conversione    presentino
particolare  complessita'  in  ragione delle caratteristiche tecniche
dei  processi  produttivi  dell'azienda,  ovvero  in  ragione   della
rilevanza  delle  conseguenze  occupazionali  di  detti programmi con
riferimento alle dimensioni dell'impresa ed  alla  sua  articolazione
sul territorio;
  Vista la deliberazione del CIPI in data 13 luglio 1993 - pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993 - con la quale
sono stati fissati i criteri per l'applicazione  dei  commi  9  e  10
dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991;
  Vista  l'istruttoria  effettuata dal Comitato previsto dall'art. 1,
quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Considerato  che  il  tempo  trascorso  ha   reso   necessario   un
aggiornamento ed una puntualizzazione della deliberazione sopracitata
al  fine  di renderla piu' adatta a governare i fenomeni in atto e di
ricomprendere le fattispecie nel frattempo introdotte;
  Vista la proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  nella  quale sono contenuti i criteri per la valutazione dei
piani di riorganizzazione e di ristrutturazione e per la  definizione
della   complessita'   connessa   alla  particolarita'  dei  processi
produttivi e per quella connessa alle ricadute occupazionali;
  Udita la relazione del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  circa l'opportunita' di differenziare in modo sostanziale le
diverse  connotazioni  della  complessita'  disegnate   dalla   norma
affrontando,  altresi', il problema di non privare della tutela degli
ammortizzatori sociali i lavoratori delle imprese ancora appartenenti
all'area  pubblica  nel  momento,   particolarmente   delicato,   del
passaggio  ai  privati,  qualora  tale  passaggio sia accompagnato da
rilevanti riassetti occupazionali;
                              Delibera:
  1. Sono approvati i sottoindicati criteri per  la  valutazione  dei
piani di riorganizzazione e ristrutturazione presentati dalle imprese
che  richiedono  l'intervento  straordinario della Cassa integrazione
guadagni.
1.1.   Condizioni   per   l'approvazione   di   un    programma    di
riorganizzazioneaziendale.
  1.1.1.  L'impresa  richiedente  dovra'  presentare  un programma di
investimenti  volti  a  fronteggiare  inefficienze  della   struttura
gestionale   per  squilibri  tra  apparato  produttivo,  commerciale,
amministrativo.  Il   programma   di   investimenti   dovra'   essere
predisposto  anche  in  dipendenza  della  ridefinizione dell'assetto
societario e  del  capitale  sociale,  nonche'  della  ricomposizione
dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva.
  1.1.2.  Il  valore  medio  annuo  degli  investimenti  previsti nel
programma aziendale dovra' essere superiore, in misura significativa,
al  valore  medio  annuo  degli  investimenti  operati  nel   biennio
precedente l'avvio del programma stesso.
  1.1.3.  Le  sospensioni  dal  lavoro  dovranno essere motivatamente
ricollegabili,   nell'entita'   e   nei   tempi,   al   processo   di
riorganizzazione  da  realizzare.  Per i programmi superiori a dodici
mesi, esplicitazione, in particolare, del  piano  di  gestione  delle
sospensioni  e  degli  esuberi,  avendo riguardo alle modalita' ed ai
tempi.
  1.1.4. Dovranno essere esplicitamente e  dettagliatamente  indicate
le modalita' di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
  Ai  fini dell'approvazione del programma di riorganizzazione dovra'
riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da  1.1.1
a 1.1.4.
1.2.    Condizioni    per   l'approvazione   di   un   programma   di
ristrutturazioneaziendale.
  1.2.1.  Il  programma   presentato   dall'impresa   dovra'   essere
caratterizzato  dalla  preminenza,  in  termini percentuali di valore
corrente,  delle  quote  di  investimenti  per  impianti   fissi   ed
attrezzature  direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto
al complesso  degli  investimenti  previsti  nell'arco  temporale  di
esecuzione del programma aziendale.
  1.2.2.    Il    valore   medio   annuo   degli   investimenti   per
immobilizzazioni  immateriali  e  materiali  previsti  nel  programma
aziendale dovra' essere superiore, in misura significativa, al valore
medio  annuo  della  stessa  tipologia  di  investimenti  operati nel
biennio precedente l'avvio del programma stesso.
  1.2.3. Le sospensioni  dal  lavoro  dovranno  essere  motivatamente
ricollegabili,   nell'entita'   e   nei   tempi,   al   processo   di
ristrutturazione da realizzare.
  1.2.4. Dovranno essere esplicitamente e  dettagliatamente  indicate
le modalita' di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
  Ai  fini dell'approvazione del programma di ristrutturazione dovra'
riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da  1.2.1
a 1.2.4.
  2.  Condizioni  di complessita'. Il limite massimo di fruizione dei
trattamenti  straordinari   di   integrazione   salariale   stabilito
dall'art.  1,  comma  3,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, come
modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n.  451,
puo'  essere  superato nelle singole unita' produttive - intendendosi
per unita' produttiva l'unita' locale censita dall'ISTAT - secondo le
modalita' ed i criteri di seguito disciplinati:
2.1. Complessita' dei processi produttivi ai fini della  proroga  del
periodo di CIGS.
  Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le
quali si verificano le sottonotate condizioni:
  2.1.1.   Attuazione   degli  investimenti  e  delle  operazioni  di
ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un
margine   negativo   di   oscillazione,   in   termini   di    valore
dell'investimento  previsto  nel  periodo stesso, entro il limite del
15%.
  2.1.2. Modificazioni tecniche del processo produttivo, aggiuntive a
quelle previste dal pregresso programma biennale di ristrutturazione.
  2.1.3.  Dimensione  occupazionale  di  ciascuna  unita'  produttiva
dell'impresa  non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una
sola unita', non inferiore a 50 addetti, ove siano  interessate  piu'
unita'.
  2.1.4.  Concorso di piu' unita' produttive sul territorio nazionale
i cui processi produttivi risultino interconnessi.
  2.1.5.   Dipendenza   delle    operazioni    di    ristrutturazione
dall'introduzione di nuove tecnologie di processo e/o prodotto.
  2.1.6. Frequente innovazione di processo e/o prodotto per la rapida
obsolescenza fisiologica delle tecnologie impiegate.
  Ai  fini  di  un positivo accertamento di tale tipologia di proroga
del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle
condizioni di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.3 e di almeno di una  delle
condizioni di cui ai punti da 2.1.4 a 2.1.6.
2.2. Complessita' connessa alle ricadute occupazionali.
  Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi
delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni:
  2.2.1.   Attuazione   degli  investimenti  e  delle  operazioni  di
ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un
margine   negativo   di   oscillazione,   in   termini   di    valore
dell'investimento  previsto  nel  periodo stesso, entro il limite del
15%.
  2.2.2.  Dimensione occupazionale dell'impresa nel suo complesso non
inferiore a 200 addetti.
  2.2.3. Concorso di piu' unita' produttive sul territorio  nazionale
interessate ai problemi occupazionali.
  2.2.4.  Esuberi  al  termine  del  pregresso  programma biennale di
ristrutturazione, nelle unita' produttive interessate, in misura  non
inferiore  al  25%  della  forza  lavoro  risultante  all'inizio  del
predetto programma.
  2.2.5. Ricorso medio alla CIGS, nel pregresso periodo biennale, per
un numero di addetti non inferiore al 50% degli  esuberi  di  cui  al
punto 2.2.4.
  2.2.6.   Esplicitazione   delle   ragioni  tecniche  inerenti  alla
complessita'  della  gestione  delle  sospensioni  e  degli  esuberi,
nonche'  del  connesso programma, per il quale si richiede la proroga
dei trattamenti di integrazione salariale.
  Ai fini di un positivo accertamento di tale  tipologia  di  proroga
del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle
condizioni di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.6.
3.   Particolari   requisiti   per   l'approvazione   dei   piani  di
riorganizzazione - e delle relative proroghe - presentati da parte di
imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico.
  Tenuto conto che nell'ambito del sistema  delle  imprese  ancora  a
prevalente  capitale  pubblico  e'  in  corso  un  vasto  processo di
riassetto delle risorse economiche  ed  umane  che  determinera'  nei
prossimi  anni  una  progressiva  revisione  delle  strategie  ed una
rideterminazione dei fabbisogni di personale che, secondo gli accordi
stipulati tra le parti sociali, saranno accompagnate dal  ricorso  al
pensionamento  anticipato  previsto dagli articoli 8 e 10 della legge
n. 451/1994 e da tutte le altre provvidenze previste dall'ordinamento
a tutela della manodopera, pur nell'ambito dei criteri approvati  con
la  presente  deliberazione,  l'approvazione dei piani delle suddette
imprese avverra' con le modalita' sottoindicate.
3.1. Prima approvazione.
  Nel caso di appartenenza dell'impresa ad un gruppo  -  intendendosi
per  "gruppo"  il  complesso  di  imprese  operative  facenti capo ad
un'unica impresa capogruppo la quale detenga  non  meno  del  51  per
cento  del capitale sociale di ciascuna impresa operativa - esistenza
di un piano di gruppo, dal quale emergano  precise  linee  guida,  di
carattere  programmatico  e strategico, e gli obiettivi produttivi ed
occupazionali che il gruppo intende perseguire, nel triennio 1994-96,
con particolare riferimento  alle  modalita'  di  eventuale  cessione
delle imprese o della loro dismissione.
  3.1.1.  Per  ogni  impresa  richiedente dovra' essere presentato un
programma  di  riassetto  gestionale   ed   occupazionale   volto   a
fronteggiare  le specifiche problematiche aziendali ed evidenziato il
collegamento con gli indirizzi formulati nel piano di gruppo.
  3.1.2.  Dovranno  essere  esplicitate  le  modalita'  di  copertura
finanziaria  degli interventi programmati con particolare riferimento
alle garanzie fornite dall'azionista a supporto delle  iniziative  di
riassetto organizzativo e gestionale.
  3.1.3.  Dovra'  essere  riscontrato  un motivato collegamento delle
modalita' e dei tempi di sospensione dal lavoro del personale con  le
azioni di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a
dodici  mesi  dovra'  essere esplicitato, in particolare, il piano di
gestione  delle  sospensioni  e  degli  esuberi, avendo riguardo alle
modalita' ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo  di  tutte
le  altre  provvidenze pubbliche (pensionamento anticipato, mobilita'
lunga, contratti di solidarieta', lavori socialmente utili) nonche' a
specifiche  misure  da  attuarsi  da  parte  dell'impresa  (mobilita'
intergruppo,   mobilita'   guidata,   incentivi   all'esodo)  per  la
salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali.
  3.1.4. Dovra' essere effettuato un periodico monitoraggio (annuale)
- anche con il supporto del Comitato di cui all'art. 19  della  legge
28 febbraio 1986, n. 41 - dello stato di attuazione del programma sia
sotto  il profilo del recupero economico-produttivo dell'impresa, sia
sotto l'aspetto della salvaguardia dell'occupazione.
  3.2. Condizioni di  proroga.  Fermi  restando  i  limiti  di  tempo
massimi  previsti  dalla  normativa,  i  programmi di cui al presente
paragrafo possono beneficiare di proroga alle seguenti condizioni:
  3.2.1.  Dovra'  essere  comprovata  l'attuazione  delle  specifiche
operazioni  di riassetto a livello di impresa e di gruppo nel periodo
del  pregresso  programma  biennale  dettagliando  e  motivando   gli
eventuali  scostamenti dal piano originariamente presentato tanto per
quanto concerne le operazioni di riassetto organizzativo e gestionale
che occupazionale.
  3.2.2.   Dovra'   essere   comprovata   la   rilevante   dimensione
occupazionale dell'impresa all'interno del gruppo.
  3.2.3.  Il  complesso delle imprese e delle unita' interessate alla
proroga  dovra'   presentare   un'articolazione   significativa   sul
territorio nazionale.
  3.2.4.  Gli  esuberi  di  gruppo al termine del pregresso programma
biennale dovranno risultare non  superiori  al  70  per  cento  degli
esuberi  denunciati  all'inizio  del  predetto  programma; il ricorso
medio alla CIGS previsto per il biennio oggetto di proroga non dovra'
superare il 60 per cento di tali esuberi.
  3.2.5 Dovranno essere esplicitate le ragioni tecniche inerenti alla
complessita'  della  gestione  delle  sospensioni  e  degli  esuberi,
nonche'  del  connesso programma, per il quale si richiede la proroga
dei trattamenti di integrazione salariale.
   Roma, 18 ottobre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
 Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 249