IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla "Disciplina della riproduzione animale"; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, recante il Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991 ed, in particolare, l'art. 32 che prevede che le regioni ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali effettuino, tramite l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani", le analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito sulla base delle direttive tecniche emanate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero della sanita'; Ritenuto opportuno stabilire direttive tecniche in merito alle dimensioni del controllo ufficiale, modalita' di campionamento e di analisi, comunicazioni agli enti ed amministrazioni interessati ai risultati dei controlli medesimi; Sentito il Ministero della sanita' che in data 15 dicembre 1994 ha espresso parere favorevole sulle direttive tecniche proposte dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Ritenuto altresi' di favorire la qualificazione del materiale seminale nazionale attraverso il riferimento sulle certificazioni rilasciate dai centri di produzione di materiale seminale del sistema di controlli ufficiali sul materiale seminale medesimo; Decreta: Art. 1. 1. Il controllo ufficiale al fine della verifica dei requisiti di qualita' delle partite di materiale seminale congelato dei riproduttori animali di interesse zootecnico, a qualsiasi titolo distribuite, nel quadro dell'applicazione del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, recante: "Regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 sulla disciplina della riproduzione animale", e' attuato, a posteriori e dopo scongelamento del materiale seminale medesimo, dall'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani", successivamente indicato come "Istituto", secondo le modalita' del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo vigente dell'art. 8 della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991), recante "Disciplina della riproduzione animale", e' il seguente: "Art. 8. - 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di: a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonche' di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti; b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni; c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta - elaborazioni dei dati riguardanti la riproduzione animale; d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonche' di ovuli ed embrioni". - Il testo vigente dell'art. 32 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, (in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1994), concernente il "Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante 'Disciplina della riproduzione animale'" e' il seguente: "Art. 32 (Controlli di qualita'). - 1. I centri di produzione dello sperma provvederanno ad effettuare analisi di qualita' per ogni partita di materiale seminale prodotto od importato, con riferimento, almeno, ai parametri, dopo scongelamento, di: concentrazione totale, concentrazione di spermatozoi progressivamente mobili, motilita' totale e percentuale e anomalie morfologiche totali e percentuali. Gli esiti di dette analisi devono essere mantenuti in appositi archivi per dieci anni. 2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvederanno a riportare sui registri relativi agli embrioni prodotti, lo stadio di sviluppo dell'embrione, la classe qualitativa, le informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento. 3. Le regioni e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale 'Lazzaro Spallanzani' alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero della sanita'".