IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 15 gennaio 1991,  n.  30,  sulla  "Disciplina  della
riproduzione animale";
  Visto  il  decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, recante il
Regolamento di esecuzione della predetta  legge  n.  30/1991  ed,  in
particolare,  l'art.  32  che  prevede che le regioni ed il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e  forestali  effettuino,  tramite
l'Istituto  sperimentale  italiano  "Lazzaro Spallanzani", le analisi
sulle partite di materiale seminale a  qualsiasi  titolo  distribuito
sulla  base  delle  direttive  tecniche  emanate  dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero  della
sanita';
  Ritenuto  opportuno  stabilire  direttive  tecniche  in merito alle
dimensioni del controllo ufficiale, modalita' di campionamento  e  di
analisi,  comunicazioni  agli  enti ed amministrazioni interessati ai
risultati dei controlli medesimi;
  Sentito il Ministero della sanita' che in data 15 dicembre 1994  ha
espresso  parere  favorevole  sulle  direttive  tecniche proposte dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Ritenuto altresi'  di  favorire  la  qualificazione  del  materiale
seminale  nazionale  attraverso  il  riferimento sulle certificazioni
rilasciate dai centri di produzione di materiale seminale del sistema
di controlli ufficiali sul materiale seminale medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il controllo ufficiale al fine della verifica dei  requisiti  di
qualita'   delle   partite   di   materiale  seminale  congelato  dei
riproduttori animali di  interesse  zootecnico,  a  qualsiasi  titolo
distribuite, nel quadro dell'applicazione del decreto ministeriale 13
gennaio 1994, n. 172, recante: "Regolamento di esecuzione della legge
n.  30/1991 sulla disciplina della riproduzione animale", e' attuato,
a posteriori e dopo scongelamento del  materiale  seminale  medesimo,
dall'Istituto    sperimentale    italiano    "Lazzaro   Spallanzani",
successivamente indicato come "Istituto", secondo  le  modalita'  del
presente decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            - Il testo vigente dell'art. 8 della legge del 15 gennaio
          1991,  n.    30 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio
          1991), recante "Disciplina della riproduzione animale",  e'
          il seguente:
             "Art.  8.  -  1.  Il  Ministro  dell'agricoltura e delle
          foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente legge, provvede ad emanare, di concerto con
          il Ministro della sanita', sentita la conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome  di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di:
               a) istituzione ed esercizio delle  stazioni  di  monta
          naturale  e degli impianti per l'inseminazione artificiale,
          nonche'  di  requisiti  sanitari  che  devono  possedere  i
          riproduttori  per  essere  ammessi  ad operare nelle stesse
          stazioni ed impianti;
               b) requisiti  sanitari  per  prelievo,  conservazione,
          impiego  e distribuzione del materiale di riproduzione e di
          ovuli ed embrioni;
               c)  certificazione  degli  interventi  fecondativi   e
          raccolta   -   elaborazioni   dei   dati   riguardanti   la
          riproduzione animale;
               d)  requisiti   e   controlli   tecnico-sanitari   per
          l'importazione   ed   esportazione  dei  riproduttori,  del
          relativo materiale di riproduzione,  nonche'  di  ovuli  ed
          embrioni".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  32 del D.M. 13 gennaio
          1994, n. 172, (in Gazzetta Ufficiale n.  59  del  12  marzo
          1994),  concernente  il  "Regolamento  di  esecuzione della
          legge 15 gennaio 1991, n.  30,  recante  'Disciplina  della
          riproduzione animale'" e' il seguente:
             "Art.  32  (Controlli  di  qualita').  -  1. I centri di
          produzione dello sperma provvederanno ad effettuare analisi
          di qualita' per ogni partita di materiale seminale prodotto
          od importato, con riferimento, almeno, ai  parametri,  dopo
          scongelamento, di: concentrazione totale, concentrazione di
          spermatozoi  progressivamente  mobili,  motilita'  totale e
          percentuale e anomalie morfologiche totali  e  percentuali.
          Gli  esiti  di  dette  analisi  devono  essere mantenuti in
          appositi archivi per dieci anni.
             2. I centri di produzione e  i  gruppi  di  raccolta  di
          embrioni,   limitatamente   agli   embrioni   congelati  ed
          immagazzinati,  provvederanno  a  riportare  sui   registri
          relativi  agli  embrioni  prodotti,  lo  stadio di sviluppo
          dell'embrione, la classe qualitativa, le informazioni sulla
          curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.
             3. Le regioni e il  Ministero  delle  risorse  agricole,
          alimentari   e  forestali  provvedono,  tramite  l'Istituto
          sperimentale 'Lazzaro Spallanzani'  alla  effettuazione  di
          analisi  sulle  partite  di  materiale seminale a qualsiasi
          titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei
          requisiti di cui al  precedente  comma  1.  Detto  Istituto
          opera   sulla  base  di  direttive  tecniche  emanate,  con
          apposito  provvedimento,  dal   Ministero   delle   risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali,  sentito  il Ministero
          della sanita'".