IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
sui prezzi delle specialita' medicinali, al fine di rendere operative
le  determinazioni  della  Commissione unica del farmaco, nonche' per
assicurare   l'assistenza   sanitaria  ai  cittadini  extracomunitari
regolarmente residenti in Italia e non occupati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi
della  deliberazione  del  CIPE indicante i criteri per la fissazione
del  prezzo  medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo
8,  comma  12,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialita'
medicinali  collocate  nelle  classi  di cui alle lettere a) e b) del
comma  10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993,
vengono  commercializzate  ai  prezzi indicati dalle aziende titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  che  siano stati
giudicati  dalla  Commissione  unica  del  farmaco  compatibili con i
vincoli  di  spesa  farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537
del 1993.
  2.  Il  prezzo  al  pubblico  delle  specialita' medicinali per uso
umano,  compresi  i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente,
non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,
e' libero.
  3.  Fino al 20 marzo 1995, i prezzi delle specialita' medicinali di
cui  alla  lettera  c)  dell'articolo  8,  comma  10,  della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  non  possono  subire variazioni in aumento
rispetto ai prezzi in vigore al 15 settembre 1994.