IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme sui prezzi delle specialita' medicinali, al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco, nonche' per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e non occupati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialita' medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere a) e b) del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993. 2. Il prezzo al pubblico delle specialita' medicinali per uso umano, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, e' libero. 3. Fino al 20 marzo 1995, i prezzi delle specialita' medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono subire variazioni in aumento rispetto ai prezzi in vigore al 15 settembre 1994.