IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare per
l'anno  1994 taluni benefici fiscali alle imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Interventi per il settore dell'autotrasporto
                       di cose per conto terzi
  1.  Per il primo semestre dell'anno 1994, e' concesso un credito di
imposta  di  complessive  lire  285  miliardi  a favore delle imprese
nazionali  autorizzate  all'esercizio dell'autotrasporto di merci per
conto di terzi, nonche' un contributo per le imprese di autotrasporto
di  Paesi  membri  della  CE,  rapportato  ai  consumi di gasolio per
autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
  2.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, con proprio
decreto,   ripartisce   i  fondi  disponibili,  tenendo  conto  delle
percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.
  3.  Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi,
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti
del  fondo  disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma
2, e' adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno  1990,  n.  165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  di  concerto con il Ministro delle finanze, allo
scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere
ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  dell'imposta
locale  sui  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
sede  di  versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti
di  imposta,  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  e sui compensi da
lavoro autonomo.
  4.  Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE e' adottato,
nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma
2,  apposito  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di  concerto  con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la
concessione  di  un  contributo  rapportato ai consumi di gasolio per
autotrazione  per  i  percorsi  effettuati  nel  territorio italiano,
nell'ammontare  e con le modalita' che saranno stabilite nello stesso
decreto.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  285  miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70
miliardi,  mediante  utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo
7294  dello  stato  di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione    per    l'anno    medesimo,    all'uopo    intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a
lire  10  miliardi,  mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al
capitolo  7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
cui  all'articolo  17,  comma  1,  della legge 4 agosto 1990, n. 240;
quanto   a   lire  65  miliardi  ed  a  lire  30  miliardi,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in conto residui per
l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono
a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi
ridotte  le  autorizzazioni  di  spesa  di cui alle rispettive citate
leggi;  quanto  a  lire  110  miliardi  a  carico  dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1994,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.