IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi 1. L'art. 509 del codice penale e' cosi' modificato: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro"; b) nel primo comma le parole: "e' punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione"; c) il secondo comma e' abrogato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 509 del codice penale, come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato, e' il seguente: "Art. 509 (Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro). - Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi corporativi), e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione".