IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante
delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in
materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi
1. L'art. 509 del codice penale e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle
norme disciplinanti i rapporti di lavoro";
b) nel primo comma le parole: "e' punito con la multa fino a lire
un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
c) il secondo comma e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui' trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 509 del codice penale, come
modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 509 (Inosservanza delle norme disciplinanti i
rapporti di lavoro). - Il datore di lavoro o il lavoratore,
il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un
contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi
corporativi), e' punito con la sanzione amministrativa da
lire duecentomila a lire un milione".