IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;
Vista l'istanza con la quale la societa' Veneta Engineering con
sede in Isola della Scala (Verona) traversa destra 2/a di via Caduti
sul Lavoro, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a
rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE numeri
89/392 e 91/368;
Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati
sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV
alle direttive numeri 89/392 e 91/368; che la predisposizione del
fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora
il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le
verifiche di conformita' della macchina ai requisiti essenziali di
sicurezza;
Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto
nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n.
159258;
Considerato che la societa' Veneta Engineering ha dichiarato di
possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n.
89/392/CEE;
Decreta:
Art. 1.
1. La societa' Veneta Engineering a r.l. e' autorizzata al rilascio
della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i
prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle
direttive numeri 89/392 e 91/368 secondo la numerazione di
classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente
alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:
A. Macchine.
1) Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del
legno e della carne.
1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della
lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con
dispositivo di trascinamento amovibile.
1.2) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della
lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a
spostamento manuale.
1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della
lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale.
1.4) Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per
lavorazione del legno.
4) Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico
manuale per la lavorazione del legno e della carne.
5) Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e
per la lavorazione del legno.
6) Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno.
7) Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno.
8) Seghe a catena portatili da legno.
9) Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei
metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di
lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s.
10) Formatrici di materia plastica per iniezione e compressione a
carico o scarico manuale.
11) Formatrici di gomma a iniezione o compressione, a carico o
scarico manuale.
12) Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;
armatura semovente idraulica;
motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine
per lavori sotterranei.
13) Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate
di un meccanismo di compressione.
14) Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione
amovibili descritti al punto 3.4.7.
15) Ponti elevatori per veicoli.
16) Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta
verticale superiore a tre metri.
17) Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.
B. Componenti di sicurezza.
1) Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle
persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori
elettromagnetici).
2) Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivi di
comando che richiedono l'uso delle due mani.
3) Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di
cui ai precedenti punti 9), 10) e 11).
2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere
effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella
direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto
previsto nell'allegato VI della stessa.