IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per  il  risanamento  della  finanza  pubblica  e  per
l'occupazione nelle aree depresse;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del  bilancio  e  della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Ai  fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare  e  del  limite massimo del ricorso al mercato finanziario
per  gli  anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e
2,  della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il
presente  decreto,  salvo  quanto  disposto dall'articolo 9, contiene
esclusivamente  disposizioni  in grado di comportare maggiori entrate
in  misura  non  inferiore  a 16.000 miliardi di lire su base annua e
riduzione  di  spesa in misura non inferiore a 8.000 miliardi di lire
su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.