IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per il risanamento della finanza pubblica e per
l'occupazione nelle aree depresse;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario
per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il
presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene
esclusivamente disposizioni in grado di comportare maggiori entrate
in misura non inferiore a 16.000 miliardi di lire su base annua e
riduzione di spesa in misura non inferiore a 8.000 miliardi di lire
su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.