IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene esclusivamente disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a 16.000 miliardi di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a 8.000 miliardi di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.