IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 4 luglio 1965, n. 963, ed in particolare l'art. 32,
che consente al Ministro, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della
pesca anche in deroga alle discipline regolamentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante norme per la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1992, n. 129;
Visto il quarto piano triennale della pesca marittima e
dell'acquicoltura in acque marine e salmastre, adottato con decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21
dicembre 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12 alla
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994;
Considerata l'opportunita' di istituire, in via sperimentale e su
base compartimentale, consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla
cattura dei molluschi bivalvi, al fine di un razionale prelievo della
risorsa, di un incremento della stessa e dell'avvio di concrete
sperimentazioni di gestione integrata della fascia costiera;
Visto il parere favorevole reso dalla Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima e dal Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione n. 6220335 del 12 gennaio 1995 al Presidente
del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma
3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed
il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche nel mare, puo', in via sperimentale, affidare a
consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi, la gestione su base compartimentale di tale tipo
di pesca, con le modalita' e nei limiti di cui ai successivi
articoli.