Con decreto ministeriale n. I/2/3787/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Parma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.912.109.669 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/2570/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Pescara e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.698.788.500 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/4005/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Viterbo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.365.035.200 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/4106/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.183.296.420 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Latina, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/4050/94 del 27 settembre 1994 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.677.317.568 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/4137/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 30.376.340.598 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/3919/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.628.972.340 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/4000/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 24.215.061.798 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Foggia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/4126/94 del 27 settembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.838.299.107 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Brindisi, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.