Con decreto ministeriale n. I/2/3787/94 del 27 settembre  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Parma e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre
1995  del  versamento   delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
18.912.109.669  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione
staccata di Parma dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,  al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/2570/94 del 27 settembre  1994  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Pescara e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  11.698.788.500
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  l'Abruzzo,  sezione
staccata  di Pescara dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale n. I/2/4005/94 del 27 settembre 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Viterbo e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre
1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.365.035.200
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 60% del
carico iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Lazio,  sezione
staccata  di Viterbo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n. I/2/4106/94 del 27 settembre 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  12.183.296.420
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 70% del
carico iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Lazio,  sezione
staccata  di Latina, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale n. I/2/4050/94 del 27 settembre 1994 al
commissario  governativo  delegato   al   servizio   di   riscossione
dell'ambito  B  della  provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
settembre 1995 del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
3.677.317.568  corrispondente,  al netto dei compensi di riscossione,
al 50% del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo  di  esperire
tutti  gli  atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di
provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Campania,  sezione
staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. I/2/4137/94 del 27 settembre  1994  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre
1995  del  versamento   delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
30.376.340.598  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
del carico iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione regionale delle  entrate  per  la  Calabria,  sezione
staccata di Cosenza, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche'
alla revoca o riduzione della dilazione concessa  in  relazione  alle
riscossioni  effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale n. I/2/3919/94 del 27 settembre 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  33.628.972.340
corrispondente,  al  netto  dei  compensi di riscossione, all'80% del
carico iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia,  sezione
staccata  di  Lecce, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale n. I/2/4000/94 del 27 settembre 1994 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  24.215.061.798
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, del carico
iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia,  sezione
staccata  di Foggia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale n. I/2/4126/94 del 27 settembre 1994 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre
1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.838.299.107
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  60%  del
carico iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  la  Puglia, sezione
staccata di Brindisi, dara' attuazione, con  apposito  provvedimento,
al  predetto  decreto  e  provvedera'  ad  ogni ulteriore adempimento
nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione
alle riscossioni effettuate  ed  agli  eventuali  sgravi  di  imposta
accordati ai contribuenti.