IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;
Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine
il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del
servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1 gennaio
1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, e' di durata
decennale;
Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle
concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;
Considerato altresi' che, per procedere ai conferimenti delle
concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di
cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 43/1988;
Visto il decreto ministeriale n. I/2/401/94 del 31 gennaio 1994,
con il quale, e' stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito
territoriale della concessione del servizio di riscossione dei
tributi di Forli';
Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la
Direzione centrale per la
riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni
sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle
finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma
dell'art. 61;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1 gennaio 1995, per
ciascun ambito territoriale;
Visto l'art. 1, lettera f), n. 7), della predetta legge n. 657
del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla
determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve
provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con
l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi di gestione, al
fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;
Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo
1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la
determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio
di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, e' stabilito
che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in
modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per
ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei
costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni
concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto
altresi' dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;
Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i
compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono
determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della
Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della
commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono
articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;
c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte
a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;
d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato
per ogni ambito;
Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere a),
b), e c) possono essere confermate, per il periodo a
regime decorrente dal 1 gennaio 1995, nella medesima misura
stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28
gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella
logica economica che ha presieduto la loro determinazione;
Considerato che per quanto concerne la lettera d) il nuovo assetto
provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo
sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero
assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo
all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione
nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei
compensi per il biennio 1993-1994;
Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze
del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei
compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale
per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende
integralmente riportato;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, per l'ambito territoriale
costituito dalla provincia di Forli' la misura dei compensi di cui
all'art. 61, comma 3, e' stabilita nel modo seguente:
lettera a): commissione per la riscossione dei versamenti diretti
pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L.
12.000 ed un massimo di L. 120.000;
lettera b): compenso per la riscossione degli importi iscritti a
ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di
mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di
L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
lettera c): compenso per le somme riscosse coattivamente pari al
3,65 per cento delle somme riscosse;
lettera d): compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito
pari a L. 9.323 (lire novemilatrecentoventitre). Il numero degli
abitanti serviti e' quello risultante dagli ultimi dati sulla
popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di
statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.