IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di
seconda sessione, nonche' l'attivazione dei relativi interventi di
sostegno e di recupero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 24 febbraio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:
a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore;
b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza
di maestro d'arte.
2. Gli esami di idoneita' di cui all'articolo 192 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono
in un'unica sessione estiva.
3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del
consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o
trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30
giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di
ammissione o non ammissione alla classe successiva.
4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 74;
b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193;
c) il comma 4 dell'articolo 193;
d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;
e) il comma 2 dell'articolo 196.