AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622". Il D.L. n. 622/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995). Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, ad eccezione della deroga a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, cosi' come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, si applicano, per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza dell'amministrazione della giustizia per la ristrutturazione e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari della citta' di Palermo, nonche' per la realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici. 2. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione e la ristrutturazione di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari nella citta' di Palermo. 3. La scelta dei fornitori e degli appaltatori di cui ai contratti a trattativa privata autorizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e' demandata ad una commissione presieduta dal prefetto di Palermo e composta dal sindaco di Palermo, dal presidente dell'ordine forense di Palermo, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal soprintendente per i beni culturali e ambientali e dal comandante dei vigili del fuoco. La partecipazione alla commissione non da' diritto ad indennita' o ad emolumenti. Riferimenti normativi: - Il D.L. n. 524/1994 reca: "Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato e a quanto previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 2. L'attuazione degli interventi e' curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458. 3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato. 4. Per i pareri di competenza dell'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458". Con riguardo alle disposizioni sopra richiamate si precisa quanto segue: L'articolo unico della legge n. 7/1982 (Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari) sostituisce con due commi il secondo comma dell'art. 29 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271. Il capoverso secondo di detto articolo unico (che corrisponde al terzo comma dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 dianzi citato), stabilisce, in merito a talune spese alle quali il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, che: "E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita' al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale". Il D.L. n. 364/1993 reca: "Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria". Si trascrive il testo del relativo art. 5: "Art. 5. - 1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401. 2. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo e' prescritto il solo parere di congruita' tecnico-economica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che e' reso dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso art. 8 e' ridotto alla meta'". Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 364/1993, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 17 novembre 1993. - Per il testo del terzo comma dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 si veda nella nota precedente.