AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto-legge 7 novembre 1994, n.
622". Il  D.L.  n.  622/1994,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini  costituzionali  (il  relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995).
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del  decreto-legge  31
agosto  1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593,
ad  eccezione  della  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma   terzo
dell'articolo   29   del   decreto-legge  14  aprile  1978,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno  1978,  n.  271,
cosi'  come  modificato  dall'articolo  unico  della legge 18 gennaio
1982, n. 7, si applicano, per la durata di mesi diciotto  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  ai lavori di
competenza    dell'amministrazione    della    giustizia    per    la
ristrutturazione  e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad
ospitare uffici giudiziari della citta' di Palermo,  nonche'  per  la
realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e
servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli
stessi edifici.
  2.  Le  disposizioni  contenute  nel  comma  1  dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 agosto 1994,  n.  524,  convertito  dalla  legge  21
ottobre  1994,  n.  593,  si applicano per la durata di mesi diciotto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori
di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione
e la ristrutturazione di edifici ospitanti o  destinati  ad  ospitare
uffici giudiziari nella citta' di Palermo.
  3.  La scelta dei fornitori e degli appaltatori di cui ai contratti
a trattativa privata  autorizzati  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  e'
demandata  ad  una  commissione  presieduta dal prefetto di Palermo e
composta dal sindaco di Palermo, dal presidente  dell'ordine  forense
di  Palermo,  dal  provveditore regionale alle opere pubbliche per la
Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale,  dal  soprintendente
per  i  beni  culturali  e ambientali e dal comandante dei vigili del
fuoco.  La  partecipazione  alla  commissione  non  da'  diritto   ad
indennita' o ad emolumenti.
          Riferimenti normativi:
             - Il D.L. n. 524/1994 reca: "Interventi straordinari per
          il  completamento  del palazzo di giustizia di Napoli e per
          l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale
          dei  Ministri  della  giustizia  sul  crimine   organizzato
          transnazionale". Si trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art.  1.  -  1.  Per  il completamento delle strutture,
          delle  dotazioni  strumentali,  dei   sistemi   e   servizi
          informatici  e  degli  impianti  di sicurezza del complesso
          giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia  e  giustizia
          e'  autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata,
          senza limiti di importo, anche  in  deroga  alle  norme  di
          contabilita'  di  Stato  e  a quanto previsto dal capoverso
          secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n.
          7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
             2.  L'attuazione  degli  interventi  e'   curata   dalla
          Direzione  generale  degli  affari  civili del Ministero di
          grazia e giustizia, ai sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del
          decreto-legge  17  settembre 1993, n.  364, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n.  458.
             3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti  di  cui
          al  comma  1  e delle spese comunque occorrenti provvede il
          direttore generale degli affari  civili  del  Ministero  di
          grazia  e  giustizia, sulla base di apposita certificazione
          in ordine alla regolarita' dei lavori eseguiti,  rilasciata
          dal  provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche,  e di
          attestazione sulla congruita' dei prezzi  delle  forniture,
          rilasciata  dall'ufficio  tecnico  erariale,  nonche' sulla
          base dei  documenti  giustificativi  vistati  dallo  stesso
          direttore  generale o da un magistrato del Ministero da lui
          delegato.
             4.  Per  i  pareri  di  competenza  dell'Autorita'   per
          l'informatica  della pubblica amministrazione si applica il
          disposto  dell'art.  5,  comma  2,  del  decreto-legge   17
          settembre  1993,  n.  364,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 15 novembre 1993, n. 458".
             Con  riguardo  alle  disposizioni  sopra  richiamate  si
          precisa quanto segue:
              L'articolo  unico  della legge n. 7/1982 (Provvedimenti
          urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli
          uffici giudiziari) sostituisce con  due  commi  il  secondo
          comma  dell'art.  29  del  D.L.  14  aprile  1978,  n.  111
          (Provvedimenti   urgenti   per   l'amministrazione    della
          giustizia),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 10
          giugno 1978, n. 271. Il capoverso secondo di detto articolo
          unico (che corrisponde al terzo comma dell'art. 29 del D.L.
          n. 111/1978 dianzi citato), stabilisce, in merito a  talune
          spese  alle  quali  il  Ministro di grazia e giustizia puo'
          provvedere   direttamente,   in  economia  o  a  trattativa
          privata, che: "E' fatto obbligo  di  richiedere  il  parere
          preventivo  di  congruita' al Provveditorato generale dello
          Stato o all'ufficio tecnico erariale".
              Il D.L. n. 364/1993 reca: "Interventi  urgenti  per  il
          sistema  informativo, per le strutture, per le attrezzature
          e  per  i  servizi  dell'Amministrazione  giudiziaria".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 5:
             "Art.  5.  -  1. Ai contratti stipulati dal Ministero di
          grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni
          di cui all'art.   10, commi ottavo, nono  e  decimo,  della
          legge  26  aprile 1983, n. 130, ed all'art. 7, comma 1, del
          decreto-legge 31  luglio  1987,  n.  320,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
             2.  Per  i  contratti  concernenti  il potenziamento del
          sistema  informativo  e'  prescritto  il  solo  parere   di
          congruita'  tecnico-economica di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,   che   e'   reso
          dall'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
          amministrazione, ma il termine di  cui  al  comma  4  dello
          stesso art. 8 e' ridotto alla meta'".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato,  consultare  il testo del D.L. n. 364/1993,
          coordinato con la legge di  conversione,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  270  del 17
          novembre 1993.
             - Per il testo del terzo comma dell'art. 29 del D.L.  n.
          111/1978 si veda nella nota precedente.