IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante:
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge
n.  487/1992,  come  modificato  dall'art.  3  del  decreto-legge  22
novembre  1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:
   "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del  programma
di  cui  all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma
2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data
dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1";
   "decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che  a  tale
data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati
alla  procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del
Ministro del tesoro, ad  eccezione  delle  societa'  individuate  con
decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le
disposizioni  del  presente decreto, e successive modificazioni, fino
alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario
della liquidazione coatta amministrativa al  commissario  liquidatore
dell'EFIM";
  Visto   il   programma   presentato   dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM, a norma dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge  n.
487/1992 in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto del Ministro
del  tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e col  Ministro  delle  partecipazioni  statali,  n.
945279, del 21 gennaio 1993;
  Considerato  che il giorno 20 gennaio 1995 e' scaduto il periodo di
due anni dalla data del decreto di approvazione del sopra  richiamato
programma di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 487/1992;
  Vista  la  lettera n. CL 39/95 del 12 gennaio 1995, con la quale il
commissario liquidatore dell'EFIM  ha  comunicato  che  "la  societa'
Nuova  Safim  in liquidazione alla data del 20 c.m. risultera' ancora
controllata dall'ente soppresso";
  Ritenuto che esistono i  presupposti  per  l'assoggettamento  della
predetta  societa'  Nuova  Safim  in  liquidazione  alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Nuova Safim in liquidazione, con sede in Roma, via XXIV
Maggio n. 43/45,  iscritta  nel  registro  delle  imprese  presso  la
cancelleria  del  tribunale  di Roma n. 2216/67, e' assoggettata alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo  V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.