Nel dare corso al quinto piano, relativo all'anno 1995, per il quale la legge 27 luglio 1994, n. 465 ha previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi, ad interventi volti alla prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile, questo Ufficio centrale intende sottolineare, come per l'anno precedente, la validita' dei parametri, appresso indicati, di selezione dei progetti, che tengano conto dei seguenti aspetti: necessita' di individuare le aree di intervento dove risulta piu' elevato il grado di disagio sociale e/o di devianza minorile; esame della qualita' tecnica e della rispondenza alla normativa degli obiettivi e dei contenuti dei progetti; valutazione della capacita' progettuale degli enti locali che garantisca l'implementazione degli interventi secondo le linee di indirizzo concordate, attraverso la segnalazione delle risorse e delle collaborazioni interistituzionali esistenti ed attivabili; verifica in itinere e finale dei risultati raggiunti, dalle progettualita' finanziate negli anni precedenti e riproposte, attraverso il coinvolgimento dei centri giustizia minorile competenti e, per il loro tramite, dei servizi minorili dipendenti. 1) Finalita' dei progetti. I progetti sono destinati a minori (e/o gruppi di minori) in eta' compresa tra 11/18 anni in condizione di forte deprivazione di opportunita' educative e sociali (siano o meno gia' entrati nel circuito penale) e residenti in aree a rischio per il combinarsi di accentuati livelli di disgregazione sociale e di forte presenza di criminalita' organizzata e minorile. E' indispensabile che i progetti prevedano modalita' d'intervento flessibili e territorialmente circoscritte, tali da consentire di far fronte all'evoluzione dei fenomeni criminosi. I progetti devono perseguire le seguenti finalita': stabilire un contatto diverso con i minori o gruppi di minori; coinvolgere, ove necessario, le famiglie; assicurare opportunita' di sostegno ai minori e/o gruppi di minori, di ordine materiale, relazionali e culturali, favorendo gli interventi di carattere socializzante ed aggregante, anche d'autogestione; promuovere l'accordo istituzionale tra gli organismi dello Stato e le autonomie locali, in modo da creare una cultura comune sul problema della criminalita' organizzata; catalizzare e potenziare il sistema delle opportunita' disponibili; promuovere la collaborazione attiva e l'impegno diretto attorno al progetto delle forze sociali locali, dell'associazionismo; favorire lo sviluppo di una chiarificazione e presa di coscienza circa i problemi connessi alla criminalita' organizzata sia nell'opinione pubblica locale che tra gli operatori impegnati nel progetto. 2) Contenuto dei progetti. Nell'ambito degli interventi previsti a favore dell'utenza indicata verra' attribuita preferenza assoluta ai progetti che prevedano: a) il sostegno ed il trattamento dei minori in ambiente esterno attraverso l'impiego di specifiche professionalita', quali gli educatori di strada, in collegamento con i servizi di assistenza degli enti locali; b) l'attivazione di centri diurni polifunzionali aperti anche a minori non sottoposti a procedimenti penali. Tali centri dovranno prevedere programmi educativi di studio e di formazione-lavoro, di animazione, di consulenza e di sostegno alle famiglie ed altresi' consentire l'attuazione di misure cautelari, alternative e sostitutive alla detenzione (art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272); c) la realizzazione di comunita' giovanili per l'ospitalita' di minori sottoposti a misure cautelari, collegate con le altre agenzie socio-educative in modo da consentire un rapido rientro dei minori nel proprio contesto di vita (articoli 18, 18-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448); d) il potenziamento di comunita' giovanili organizzate per accogliere per periodi medio-brevi minori sottoposti alla misura della sospensione del processo e messa alla prova, collegate con i servizi sociali territoriali (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448). Va precisato che le comunita' dovranno avere le caratteristiche previste dall'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1989, n. 272; organizzazione di tipo familiare che preveda l'accoglimento di non piu' di 10 unita' con la presenza anche di minori non appartenenti al settore penale; personalizzazione del trattamento educativo; professionalita' specifica e apporto previsto per ciascuna; livello di esperienza maturata nel settore; possesso dei titoli professionali; interdisciplinarieta' degli operatori; integrazione con tutte le risorse territoriali. 3) Articolazione dei progetti. I progetti dovranno indicare: l'area geografica cui si riferiscono (quartiere, frazione, comune); l'utenza destinataria in termini qualitativi e quantitativi (minori denunciati, evasori dell'obbligo scolastico, situazioni di nuclei familiari problematici); le motivazioni a sostegno (condizioni socio-culturali e ambientali su cui si vuole intervenire; condizioni di rischio, rapporti con l'area penale, eventuali possibili rapporti con la criminalita' organizzata); gli strumenti concreti, materiali e qualitativi, attraverso i quali si intende procedere (creazioni di equipes di coordinamento, collegamento con istituzioni territoriali, del privato sociale organizzato e volontariato, intervento di rete); le finalita' e gli obiettivi da raggiungere (prevenzione secondaria e terziaria); la tipologia dei servizi e strutture che si intendono attivare; l'indicazione dei tempi di attuazione (annuale - triennale); la tipologia e modalita' delle verifiche relative all'andamento dei progetti (intermedie e finali); il personale che si intende impiegare ed attivita' di formazione aggiornamento relativa allo stesso; le strutture e gli spazi gia' disponibili; le istituzioni territoriali con le quali si intende collegarsi; il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato; l'utilizzazione delle risorse locali e delle forze produttive; la ripartizione analitica ed annuale dei costi, suddivisi per singole voci di spesa (personale, locazione, materiale, ecc.). 4) Procedura. Per la richiesta di finanziamenti per l'anno 1995, i comuni interessati dovranno trasmettere la delibera della giunta con i progetti proposti al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile, - Via Giulia, 131, Roma, entro il 30 marzo 1995, tramite le seguenti competenti direzioni dei centri per la giustizia minorile: per la regione Sardegna: Direzione del centro per la giustizia minorile - Via Ippolito Nievo, 12, Roma, tel. 06/5806453; per la regione Campania: Direzione del centro per la giustizia minorile - Viale Colli Aminei, 44, Napoli, tel. 081/7415638; per la regione Puglia: Direzione del centro per la giustizia minorile - Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205; per le regioni Sicilia e Calabria: Direzione del centro per la giustizia minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/6813110. Le suddette direzioni entro il 30 aprile 1995 trasmetteranno all'Ufficio centrale per la giustizia minorile la documentazione di cui sopra, corredata per ciascun progetto da un verbale, relativo alla valutazione compiuta dai gruppi integrati operanti presso le stesse direzioni. Saranno considerate presentate nei termini le richieste con data di spedizione non successiva al 30 marzo 1995. In caso di delibera intervenuta in questo stesso giorno sara' ammissibile la richiesta spedita entro la giornata successiva. Sia le direzioni dei centri per la giustizia minorile che i gruppi integrati locali sono disponibili per un'azione di consulenza e di collegamento. 5) Destinazione dei contributi. Saranno privilegiati quei progetti che prevedano l'utilizzo di strutture e locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale, e di enti ed organizzazioni pubbliche) idonei ad accogliere le diverse attivita' previste dai progetti. In assenza di dette strutture potranno essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti da oneri di locazione per l'utilizzazione di locali di proprieta' privata, i quali dovranno tuttavia essere gia' adeguati alle necessita' ed alle articolazioni operative dei progetti proposti. In tale ipotesi verranno considerate, ai fini del finanziamento complessivo, le spese riferite all'esclusiva manutenzione ordinaria delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri di attivita' e/o accoglienza per minori. Potranno viceversa essere ammesse nelle quantita' ritenute indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative al personale da utilizzare nelle attivita' progettuali, esclusivamente nell'ambito delle eventuali convenzioni che i comuni finanziati riterranno di stipulare con associazioni e cooperative del privato sociale organizzato o del volontariato. Saranno altresi' ammesse le seguenti tipologie di spesa: oneri di assicurazione e gestione ordinaria; oneri per l'acquisto di beni strumentali di cui si dimostri l'effettiva necessita', la congruenza economica e l'adeguatezza rispetto alle iniziative da intraprendere; oneri per l'acquisto di materiale e attrezzature di facile consumo; oneri derivanti dal rimborso spese per l'impiego di volontari purche' preventivate nel pieno rispetto della legge n. 266/1991. Non saranno viceversa in nessun caso finanziate spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari e convegni in quanto non direttamente indirizzate ad attivita' fruibili dall'utenza minorile coinvolta nelle progettualita'. Il finanziamento sara' assicurato dalle competenti direzioni dei centri per la giustizia minorile con pagamento a mezzo ordinativi emessi sulla sezione di tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia di ......................................................... a favore di ......................................................... secondo le seguenti scadenze: a) il 35% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto, su richiesta del comune che preannuncia l'attivazione del progetto e parere favorevole del gruppo integrato locale; b) il 45% della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta del comune, corredata da una relazione sullo stato di attuazione del progetto e parere del gruppo integrato locale; c) il rimanente 20% entro il 25 novembre di ogni anno su richiesta del comune con relazione conclusiva e contestuale valutazione del gruppo integrato. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo. La presente circolare, che interessa tutti i comuni delle regioni meridionali, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana anche in attuazione delle norme contenute nell'art. 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241. Il direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile MALAGNINO