Nel dare corso al quinto piano,  relativo  all'anno  1995,  per  il
quale la legge 27 luglio 1994, n. 465 ha previsto uno stanziamento di
lire   10  miliardi,  ad  interventi  volti  alla  prevenzione  della
delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile,  questo
Ufficio centrale intende sottolineare, come per l'anno precedente, la
validita'   dei   parametri,  appresso  indicati,  di  selezione  dei
progetti, che tengano conto dei seguenti aspetti:
   necessita' di individuare le aree di intervento dove risulta  piu'
elevato il grado di disagio sociale e/o di devianza minorile;
   esame  della  qualita'  tecnica e della rispondenza alla normativa
degli obiettivi e dei contenuti dei progetti;
   valutazione della capacita'  progettuale  degli  enti  locali  che
garantisca  l'implementazione  degli  interventi  secondo le linee di
indirizzo concordate, attraverso  la  segnalazione  delle  risorse  e
delle collaborazioni interistituzionali esistenti ed attivabili;
   verifica  in  itinere  e  finale  dei  risultati  raggiunti, dalle
progettualita'  finanziate  negli  anni  precedenti   e   riproposte,
attraverso il coinvolgimento dei centri giustizia minorile competenti
e, per il loro tramite, dei servizi minorili dipendenti.
1) Finalita' dei progetti.
  I  progetti  sono destinati a minori (e/o gruppi di minori) in eta'
compresa tra 11/18  anni  in  condizione  di  forte  deprivazione  di
opportunita'  educative  e  sociali  (siano  o  meno gia' entrati nel
circuito penale) e residenti in aree a rischio per il  combinarsi  di
accentuati  livelli  di  disgregazione sociale e di forte presenza di
criminalita' organizzata e minorile.
  E' indispensabile che i progetti prevedano  modalita'  d'intervento
flessibili e territorialmente circoscritte, tali da consentire di far
fronte all'evoluzione dei fenomeni criminosi.
  I progetti devono perseguire le seguenti finalita':
   stabilire un contatto diverso con i minori o gruppi di minori;
   coinvolgere, ove necessario, le famiglie;
   assicurare  opportunita'  di  sostegno  ai  minori  e/o  gruppi di
minori, di ordine materiale, relazionali e culturali,  favorendo  gli
interventi   di   carattere   socializzante   ed   aggregante,  anche
d'autogestione;
   promuovere l'accordo istituzionale tra gli organismi dello Stato e
le autonomie locali,  in  modo  da  creare  una  cultura  comune  sul
problema della criminalita' organizzata;
   catalizzare   e   potenziare   il   sistema   delle   opportunita'
disponibili;
   promuovere la collaborazione attiva e l'impegno diretto attorno al
progetto delle forze sociali locali, dell'associazionismo;
   favorire lo sviluppo di una chiarificazione e presa  di  coscienza
circa   i   problemi   connessi  alla  criminalita'  organizzata  sia
nell'opinione pubblica locale che tra  gli  operatori  impegnati  nel
progetto.
2) Contenuto dei progetti.
  Nell'ambito degli interventi previsti a favore dell'utenza indicata
verra' attribuita preferenza assoluta ai progetti che prevedano:
    a)  il  sostegno ed il trattamento dei minori in ambiente esterno
attraverso  l'impiego  di  specifiche  professionalita',  quali   gli
educatori  di  strada,  in  collegamento  con i servizi di assistenza
degli enti locali;
    b) l'attivazione di centri diurni polifunzionali aperti  anche  a
minori  non  sottoposti  a  procedimenti penali. Tali centri dovranno
prevedere programmi educativi di studio e  di  formazione-lavoro,  di
animazione,  di  consulenza  e  di sostegno alle famiglie ed altresi'
consentire  l'attuazione   di   misure   cautelari,   alternative   e
sostitutive  alla  detenzione  (art.  12  del  decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272);
    c) la realizzazione di comunita' giovanili per  l'ospitalita'  di
minori  sottoposti a misure cautelari, collegate con le altre agenzie
socio-educative in modo da consentire un rapido  rientro  dei  minori
nel  proprio  contesto  di vita (articoli 18, 18-bis e 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448);
    d)  il  potenziamento  di  comunita'  giovanili  organizzate  per
accogliere  per  periodi  medio-brevi  minori  sottoposti alla misura
della sospensione del processo e messa alla prova,  collegate  con  i
servizi  sociali  territoriali  (art.  28  del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).
  Va precisato che le comunita'  dovranno  avere  le  caratteristiche
previste dall'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1989, n. 272;
   organizzazione di tipo familiare che preveda l'accoglimento di non
piu' di 10 unita' con la presenza anche di minori non appartenenti al
settore penale;
   personalizzazione del trattamento educativo;
   professionalita'   specifica  e  apporto  previsto  per  ciascuna;
livello di esperienza  maturata  nel  settore;  possesso  dei  titoli
professionali;
   interdisciplinarieta' degli operatori;
   integrazione con tutte le risorse territoriali.
3) Articolazione dei progetti.
  I progetti dovranno indicare:
   l'area   geografica   cui  si  riferiscono  (quartiere,  frazione,
comune);
   l'utenza  destinataria  in  termini  qualitativi  e   quantitativi
(minori  denunciati,  evasori  dell'obbligo scolastico, situazioni di
nuclei familiari problematici);
   le motivazioni a sostegno (condizioni socio-culturali e ambientali
su cui si vuole intervenire;  condizioni  di  rischio,  rapporti  con
l'area  penale,  eventuali  possibili  rapporti  con  la criminalita'
organizzata);
   gli strumenti concreti,  materiali  e  qualitativi,  attraverso  i
quali  si  intende  procedere (creazioni di equipes di coordinamento,
collegamento  con  istituzioni  territoriali,  del  privato   sociale
organizzato e volontariato, intervento di rete);
   le   finalita'   e   gli  obiettivi  da  raggiungere  (prevenzione
secondaria e terziaria);
   la tipologia dei servizi e strutture che si intendono attivare;
   l'indicazione dei tempi di attuazione (annuale - triennale);
   la tipologia e modalita' delle  verifiche  relative  all'andamento
dei progetti (intermedie e finali);
   il  personale  che si intende impiegare ed attivita' di formazione
aggiornamento relativa allo stesso;
   le strutture e gli spazi gia' disponibili;
   le istituzioni territoriali con le quali si intende collegarsi;
   il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato;
   l'utilizzazione delle risorse locali e delle forze produttive;
   la ripartizione analitica ed  annuale  dei  costi,  suddivisi  per
singole voci di spesa (personale, locazione, materiale, ecc.).
 4) Procedura.
  Per  la  richiesta  di  finanziamenti  per  l'anno  1995,  i comuni
interessati dovranno trasmettere  la  delibera  della  giunta  con  i
progetti  proposti  al  Ministero  di  grazia  e  giustizia - Ufficio
centrale per la giustizia minorile, - Via Giulia, 131, Roma, entro il
30 marzo 1995, tramite le seguenti competenti  direzioni  dei  centri
per la giustizia minorile:
   per  la  regione  Sardegna:  Direzione del centro per la giustizia
minorile - Via Ippolito Nievo, 12, Roma, tel. 06/5806453;
   per la regione Campania: Direzione del  centro  per  la  giustizia
minorile - Viale Colli Aminei, 44, Napoli, tel. 081/7415638;
   per  la  regione  Puglia:  Direzione  del  centro per la giustizia
minorile - Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205;
   per le regioni Sicilia e Calabria: Direzione  del  centro  per  la
giustizia  minorile  -  Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel.
091/6813110.
  Le suddette  direzioni  entro  il  30  aprile  1995  trasmetteranno
all'Ufficio  centrale  per la giustizia minorile la documentazione di
cui sopra, corredata per ciascun progetto  da  un  verbale,  relativo
alla  valutazione  compiuta  dai  gruppi integrati operanti presso le
stesse direzioni.
  Saranno considerate presentate nei termini le richieste con data di
spedizione non successiva al 30  marzo  1995.  In  caso  di  delibera
intervenuta  in  questo  stesso giorno sara' ammissibile la richiesta
spedita entro la giornata successiva.
  Sia le direzioni dei centri per la giustizia minorile che i  gruppi
integrati  locali  sono  disponibili per un'azione di consulenza e di
collegamento.
5) Destinazione dei contributi.
  Saranno privilegiati quei  progetti  che  prevedano  l'utilizzo  di
strutture  e  locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di
edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale,  statale,  e  di
enti  ed  organizzazioni  pubbliche)  idonei ad accogliere le diverse
attivita' previste  dai  progetti.  In  assenza  di  dette  strutture
potranno  essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti
da oneri di locazione per l'utilizzazione  di  locali  di  proprieta'
privata,   i  quali  dovranno  tuttavia  essere  gia'  adeguati  alle
necessita' ed alle articolazioni operative dei progetti proposti.
  In tale ipotesi verranno considerate,  ai  fini  del  finanziamento
complessivo,  le  spese riferite all'esclusiva manutenzione ordinaria
delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione
le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri
di attivita' e/o accoglienza per minori.
  Potranno  viceversa  essere  ammesse   nelle   quantita'   ritenute
indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative al
personale  da  utilizzare nelle attivita' progettuali, esclusivamente
nell'ambito delle  eventuali  convenzioni  che  i  comuni  finanziati
riterranno  di  stipulare  con associazioni e cooperative del privato
sociale organizzato o del volontariato.
  Saranno altresi' ammesse le seguenti tipologie di spesa:
   oneri di assicurazione e gestione ordinaria;
   oneri per l'acquisto  di  beni  strumentali  di  cui  si  dimostri
l'effettiva  necessita',  la  congruenza  economica  e  l'adeguatezza
rispetto alle iniziative da intraprendere;
   oneri  per  l'acquisto  di  materiale  e  attrezzature  di  facile
consumo;
   oneri  derivanti  dal  rimborso  spese  per l'impiego di volontari
purche' preventivate nel pieno rispetto della legge n. 266/1991.
  Non saranno viceversa in nessun caso finanziate spese  relative  ad
iniziative  di  studio  e  ricerca, seminari e convegni in quanto non
direttamente indirizzate ad attivita' fruibili  dall'utenza  minorile
coinvolta nelle progettualita'.
  Il  finanziamento  sara'  assicurato dalle competenti direzioni dei
centri per la giustizia minorile con  pagamento  a  mezzo  ordinativi
emessi  sulla  sezione  di  tesoreria  dello  Stato  presso  la Banca
d'Italia di .........................................................
a favore di .........................................................
secondo le seguenti scadenze:
    a) il 35% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto,
su richiesta del comune che preannuncia l'attivazione del progetto  e
parere favorevole del gruppo integrato locale;
    b)  il 45% della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta
del comune, corredata da una relazione sullo stato di attuazione  del
progetto e parere del gruppo integrato locale;
    c)  il  rimanente  20%  entro  il  25  novembre  di  ogni anno su
richiesta  del  comune  con  relazione   conclusiva   e   contestuale
valutazione del gruppo integrato.
  Le   somme   non  impegnate  alla  chiusura  di  ciascun  esercizio
finanziario possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello
successivo.
  La presente circolare, che interessa tutti i comuni  delle  regioni
meridionali,   sara'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  anche  in  attuazione  delle  norme   contenute
nell'art. 12 della legge del 7 agosto 1990, n.  241.
Il direttore dell'Ufficio centrale
    per la giustizia minorile
           MALAGNINO