IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XlV; Viste le regole II/2 e II/4 della citata Convenzione internazionale nelle cui appendici vengono stabilite le conoscenze minime necessarie al conseguimento delle abilitazioni, rispettivamente, di comandante e di primo ufficiale di coperta e di ufficiale responsabile di una guardia di coperta su navi pari o superiori a 200 t.s.l.; Tenuto conto delle indicazioni contenute nella risoluzione 18 allegata alla Convenzione internazionale sopra citata, concernente l'addestramento al simulatore radar per il personale suddetto; Tenuto conto della Risoluzione IMO A.483(XII) del 15 gennaio 1982, con la quale e' stato adottato il programma di addestramento all'osservazione e al tracciamento radar; Ritenuta la necessita' di determinare criteri univoci relativi a programmi, strutture ed attrezzature, nonche' composizione e requisiti corpo istruttori del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale della durata non inferiore a trentacinque ore distribuite in cinque giorni, di cui non meno di quindici ore per allievo (da far risultare da apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche. 2. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.