IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo  1942,  n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16  dicembre  1985,
concernente  l'adesione  alla  Convenzione  sulle norme relative alla
formazione della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  e  alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24  novembre  1987,  relativo  al
deposito, presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il  26  novembre
1987, conformemente all'art. XlV;
  Viste le regole II/2 e II/4 della citata Convenzione internazionale
nelle cui appendici vengono stabilite le conoscenze minime necessarie
al conseguimento delle abilitazioni, rispettivamente, di comandante e
di  primo  ufficiale  di  coperta  e di ufficiale responsabile di una
guardia di coperta su navi pari o superiori a 200 t.s.l.;
  Tenuto conto  delle  indicazioni  contenute  nella  risoluzione  18
allegata  alla  Convenzione  internazionale sopra citata, concernente
l'addestramento al simulatore radar per il personale suddetto;
  Tenuto conto della Risoluzione IMO A.483(XII) del 15 gennaio  1982,
con  la  quale  e'  stato  adottato  il  programma  di  addestramento
all'osservazione e al tracciamento radar;
  Ritenuta la necessita' di determinare criteri  univoci  relativi  a
programmi,   strutture   ed   attrezzature,  nonche'  composizione  e
requisiti corpo istruttori del corso  di  addestramento  all'uso  del
radar osservatore normale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituito  il  corso  di  addestramento  all'uso  del radar
osservatore normale della durata non  inferiore  a  trentacinque  ore
distribuite  in  cinque  giorni,  di cui non meno di quindici ore per
allievo (da far risultare da  apposita  scheda  personale),  dovranno
essere impegnate in esercitazioni pratiche.
  2.  Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato
nell'allegato A al presente decreto.