IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 9 della  legge  25  ottobre  1978,  n.  690,  relativa
all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio
delle  Comunita'  europee  n.  76/211/CEE,  con  il  quale  e'  stata
conferita al Governo una delega legislativa per  la  revisione  della
disciplina metrologica del preconfezionamento in massa o in volume di
alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391,  adottato  in  attuazione  della  delega  citata, concernente la
disciplina metrologica del preconfezionamento in volume  o  in  massa
dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 12 giugno 1985,  recante  modifica  delle  gamme  di
quantita'  nominali  e  capacita'  nominali  previste dal decreto del
Presidente della Repubblica  26  maggio  1980,  n.  391,  per  taluni
prodotti in imballaggi preconfezionati;
  Considerata  l'opportunita', in relazione ad esigenze di produzione
e di consumo, di stabilire, ai sensi dell'art. 4,  terzo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 391/1980 sopracitato,
gamme di capacita'  nominali  dei  contenitori  ampliate  rispetto  a
quelle  previste  dall'allegato  II, punto 2, del suddetto decreto n.
391/1980, cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  12  giugno
1985;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato n. 539/94 reso in adunanza
generale del 22 settembre 1994;
  Vista la nota n. 300039 del 16 gennaio 1995 con la quale  e'  stato
assolto  l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
400;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  punto  2  dell'allegato II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, cosi' come modificato dall'art.  2
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato 12 giugno 1985, e' cosi' sostituito:
   "2. Alimenti umidi per cani e gatti (capacita' in ml):
85 - 106 - 142 - 212 - 228 - 314 - 425 - 446 - 850 - 1062  -  1275  -
1700 2650 - 4250".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  9 della legge n. 690/1978 e' il
          seguente:
             "Art.  9  (Delega  al  Governo).  -  Il  Governo   della
          Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro diciotto mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          apposito  decreto  avente  valore di legge ordinaria per la
          revisione     della     disciplina     metrologica      sul
          preconfezionamento  in  volume o in massa dei preimballaggi
          di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente
          legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
              1) le iscrizioni  concernenti  il  volume  o  la  massa
          nominale    devono    essere    normalizzate   nelle   loro
          caratteristiche  dimensionali,   nella   loro   ubicazione,
          nonche'  nelle  unita' di misura secondo cui il volume o la
          massa medesimi devono essere espressi;
              2) i volumi o le masse nominali e  gli  errori  massimi
          tollerati  devono  essere  unificati  secondo  valori,  ove
          possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi
          di tipo C.E.E.;
              3) un  codice  deve  consentire  l'identificazione  del
          lotto di appartenenza del preimballaggio;
              4)   nei   casi  in  cui  la  quantita'  contenuta  nel
          preimballaggio  non  viene  misurata  all'atto  stesso  del
          preconfezionamento,   ma  e'  controllata  successivamente,
          dovra' essere precisato quando e' obbligatorio l'impiego di
          selezionatrici ponderali regolarmente  legalizzate  secondo
          le   vigenti   leggi   metriche,  ai  fini  di  una  idonea
          effettuazione del controllo medesimo;
              5) i preimballaggi devono  essere  resi  conformi  alle
          nuove norme metrologiche fissate dal provvedimento delegato
          entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore".
             -  Il  D.M.  12  giugno  1985  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 20  giugno
          1985.
             -  Il testo dell'intero art. 4 del D.P.R. n. 391/1980 e'
          il seguente:
             "Art. 4 (Quantita' nominale). - I prodotti  preimballati
          in  quantita'  nominali  uguali  o superiori a 5 g o 5 ml e
          inferiori o uguali a  10  kg  o  10  l,  contemplati  negli
          allegati  al  presente  decreto,  devono  essere  posti  in
          vendita esclusivamente:
               a) per i  prodotti  previsti  nell'allegato  I,  nelle
          masse  o nei volumi nominali a fianco di ciascuno indicati.
          Ove siano indicati termini  speciali,  la  disposizione  si
          applica a partire dalle date ivi contemplate;
               b)   per  i  prodotti  previsti  nell'allegato  II  se
          condizionati nei contenitori  rigidi  ivi  specificati,  in
          contenitori  aventi le capacita' nominali indicate in detto
          allegato;
               c) per i  prodotti  previsti  nell'allegato  III,  nei
          volumi   nominali   e,   se   condizionati  in  contenitori
          metallici,   in   contenitori   di    capacita'    nominali
          corrispondenti a quelle ivi fissate.
             Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    possono   essere   stabilite   per   i
          preimballaggi contenenti  prodotti  non  contemplati  negli
          allegati al presente decreto, gamme di quantita' nominali e
          di capacita' nominali dei loro contenitori, corrispondenti,
          ove  possibile,  a quelle fissate negli stessi allegati per
          prodotti omogenei.
             In relazione ad esigenze di produzione e di  consumo,  o
          ad    impegni   derivanti   da   convenzioni   e   trattati
          internazionali possono essere  stabilite  con  decreti  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          esenzioni dalle disposizioni dei commi  precedenti,  ovvero
          gamme  di  quantita'  nominali  o di capacita' nominali dei
          relativi contenitori rigidi ridotte,  ampliate  o  comunque
          diverse da quelle sopra previste".
             - Per il testo vigente dell'allegato II al citato D.P.R.
          n.  391/1980 si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'allegato  II  al  citato  D.P.R.  n.
          391/1980, come modificato dall'art. 2 del  D.M.  12  giugno
          1985 e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
                                                         "ALLEGATO II
 
                       GAMME DEI VALORI DELLE CAPACITA'
                            AMMESSE PER CONTENITORI
 
             Le  norme  EN 23, 1, seconda edizione (maggio 1978) e EN
          76,  prima  edizione  (dicembre  1978)   sono   applicabili
          eccettuati i casi in cui i prodotti e le gamme di capacita'
          previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel
          presente allegato.
          1.   Conserve   e   semiconserve  confezionate  in  scatole
             metalliche ed in imballaggi di vetro; prodotti  vegetali
             (frutta,  ortaggi,  pomodori,  patate, esclusi asparagi,
             minestre, succhi di frutta o di  ortaggi  e  nettari  di
             frutta) destinati all'alimentazione umana.
          1.1  Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacita' in
             ml).  106 - 156 - 212 - 228 - 314 - 370 - 425  -  446  -
             580 - 720 - 850 - 1062 -1700 2650-3100-4250-10200
          1.1.1 Elenco supplementare per i bicchieri.
                53-125-250
          1.2  Elenco delle capacita' ammesse per i prodotti speciali
          (in ml):
              - tartufi: 26-53-71-106-212-425-720-850
              - pomodori:
                concentrati: 71-142-212-370-425-720-850-3100-4250
                pelati            o            non            pelati:
          236-370-425-580-720-850-2650-3100
             -   macedonie   di   frutta,   frutta   allo   sciroppo:
            106-156-212228-236 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720  -
            850 - 1062 - 1700 - 2650 3100 - 4250 - 10200
          2. Alimenti umidi per cani e gatti (capacita' in ml).
          85-106-142-212-228-314-425-446-850-1062-1275-1700-2650-4250
          3. Prodotti in polvere per lavaggio e per pulitura.
          3.1  Le  capacita' degli imballaggi preconfezionati sono le
          seguenti:
 
             Scatola n.         Volume in ml
                -                    -
               E 0,5                 375
               E 1                   750
               E 2                  1500
               E 3                  2250
               E 5                  3750
               E10                  7700
               E15                 11450
               E20                 15200
               E25                 18950
               E30                 27700
             Barili n.          Volume in ml
                -                    -
               E 5                  3950
               E10                  7700
               E15                 11450
               E20                 15200
               E25                 18950
               E30                 27700
 
             3.2 Le capacita' degli imballaggi preconfezionati  senza
          limitazioni di forma e materiali sono le seguenti:
 
                    Volume in ml
                        -
                       375
                       750
                      1500
                      2250
                      3750
                      3950
                      5450
                      7700
                     11450
                     15200
                     18950
                     22700".