IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  istitutivo  del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  2  della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante norme
per gli interventi per la  realizzazione  di  itinerari  ciclabili  e
pedonali nelle aree urbane;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  stabilito,  tra  l'altro,  che a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli
interventi di cui al citato art. 2  della  legge  n.    208/1991,  si
intendono  di  competenza  regionale  e  che,  pertanto,  le relative
disponibilita', provenienti dal cap. 7878 dello stato  di  previsione
del  Ministero  del tesoro, confluiscono, previa riduzione del 15 per
cento, nel cap. 7081  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
  Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che
stabilisce,  tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
indica  i  criteri  direttivi,  relativamente  anche al riparto, e ne
verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;
  Visti i criteri direttivi del 24  novembre  1994  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l'allegata tabella di
riparto a favore delle regioni e delle province autonome di Trento  e
Bolzano dei trasferimenti da effettare degli anni 1994 e 1995;
  Considerato  che  per  le  erogazioni  va  anche tenuto conto degli
adempimenti  richiamati  dai  criteri  direttivi   della   Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, i quali sono applicabili nei  confronti
delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e  Bolzano  compatibilmente  con  gli  statuti  di  autonomia  e   le
rispettive norme di attuazione;
  Vista   la  legge  di  bilancio  24  dicembre  1993,  n.  539,  per
l'esercizio 1994;
  Ritenuto di dover impegnare la  somma  di  lire  10.200.000.000  in
conto  competenza  1994,  a  favore  delle  regioni  e delle province
autonome di Trento e Bolzano secondo  quote  proporzionali  a  quelle
relative   alla   somma  di  L.  18.700.000.000  complessivamente  da
trasferire per l'anno 1994 di cui all'allegata tabella;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma di L. 10.200.000.000 e' impegnata, per il 1994,  a  favore
delle  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, per le
finalita' esposte in premessa, secondo le quote a fianco di  ciascuna
indicato:
                                                      Importi
       Regioni e province autonome                   (in lire)
                  ---                                   ---
Abruzzo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     450.126.000
Provincia autonoma di Bolzano   . . . . . . . . . . .     152.286.000
Calabria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     640.968.000
Campania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.683.510.000
Emilia-Romagna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     291.822.000
Lazio   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.571.412.000
Liguria   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     513.774.000
Lombardia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     639.336.000
Marche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     394.944.000
Puglia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     464.610.000
Sardegna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     481.950.000
Sicilia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.546.320.000
Provincia autonoma di Trento  . . . . . . . . . . . .     137.190.000
Valle d'Aosta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      73.644.000
Veneto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.158.108.000
                                                       --------------
                                           Totale . .  10.200.000.000