IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato Fondo e' costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore; Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi, in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalita' dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico; Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 - recante interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990; Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluenti nel Fondo regionale di sviluppo; Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare, le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n. 122/1989; Visti i propri decreti del 6 giugno 1994, n. 13 e del 29 novembre 1994, n. 47; Ritenuto di dover impegnare le quote relative al residuo stanziamento di competenza di cui alle predette tabelle, colonne lettera "H", le cui erogazioni sono subordinate ai programmi da predisporre ai sensi dei richiamati articoli 3 e 6, ivi comprese le quote da ammettere a contributo di cui alle colonne lettera "G" spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che per le erogazioni va tenuto, altresi', conto degli adempimenti richiamati dai criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i quali sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale compatibilmente con gli statuti di autonomia e le rispettive norme di attuazione; Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994; Decreta: Art. 1. La somma di L. 112.414.705.000 e' impegnata, a valere sullo stanziamento 1994, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalita' esposte in premessa, secondo le quote complessive a fianco di ciascuna di seguito indicate: (Importi in lire) Regioni Spettanze Spettanze Totale art. 3 art. 6 --- --- --- --- Abruzzo . . . . . . . . 1.999.800.000 - 1.999.800.000 Basilicata. . . . . . . 2.234.300.000 - 2.234.300.000 Provincia autonoma di Bolzano. . . . . . 1.660.390.000 - 1.660.390.000 Calabria. . . . . . . . 203.005.000 1.170.000.000 1.373.005.000 Campania. . . . . . . . - 7.928.500.000 7.928.500.000 Friuli-Venezia Giulia . 3.184.610.000 2.975.000.000 6.159.610.000 Lazio . . . . . . . . . 1.901.110.000 - 1.901.110.000 Lombardia . . . . . . . 7.228.070.000 14.122.000.000 21.350.070.000 Molise. . . . . . . . . 1.405.305.000 - 1.405.305.000 Sardegna. . . . . . . . 3.570.000.000 5.780.000.000 9.350.000.000 Sicilia . . . . . . . . 8.545.305.000 24.480.000.000 33.025.305.000 Provincia autonoma di Trento . . . . . . 1.490.900.000 - 1.490.900.000 Valle d'Aosta . . . . . 804.610.000 - 804.610.000 Emilia-Romagna. . . . . - 951.500.000 951.500.000 Liguria . . . . . . . . - 3.213.900.000 3.213.900.000 Piemonte. . . . . . . . - 9.977.400.000 9.977.400.000 Puglia. . . . . . . . . - 5.962.100.000 5.962.100.000 Toscana . . . . . . . . - 489.400.000 489.400.000 Veneto. . . . . . . . . - 1.137.500.000 1.137.500.000 -------------- -------------- --------------- Totale. . . 34.227.405.000 78.187.300.000 112.414.705.000