IL MINISTRO DELLE RISORSE 
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  822/87  del  Consiglio,   relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; 
  Visti i regolamenti CEE numeri  2392/89  del  Consiglio  e  3201/90
della Commissione, che stabiliscono le  disposizioni  in  materia  di
designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva; 
  Visto il decreto ministeriale  20  aprile  1990,  n.  184,  recante
disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento  CEE
n. 986/89, relativo  ai  documenti  che  scortano  il  trasporto  dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; 
  Viste  le  disposizioni  comunitarie  e  nazionali  concernenti   i
prodotti  soggetti  ad  accisa  ed,  in  particolare,  le   direttive
92/12/CEE e 92/83/CEE del Consiglio, i regolamenti numeri  2719/92  e
3649/92 della Commissione e la legge  29  ottobre  1993,  n.  427  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
331; 
  Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, che detta le
norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il
settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 17,  che  prevede  la
possibilita'  da  parte  degli  Stati   membri   di   fissare   norme
complementari rispetto a quelle comunitarie in materia di registri; 
  Viste le disposizioni fiscali in  materia  ed,  in  particolare,  i
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  6
ottobre 1978, n. 627,  il  decreto  ministeriale  29  novembre  1978,
riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' l'art. 3 della  legge  2
maggio 1976, n. 160,  ed  il  decreto  ministeriale  4  maggio  1981,
concernenti le caratteristiche, la  fabbricazione,  l'importazione  e
l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura
di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; 
  Visto l'art. 35, ultimo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
  Vista la comunicazione in data 26  marzo  1994  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la necessita' di prevedere le norme di applicazione per
gli aspetti che il regolamento CEE  n.  2238/93  demanda  agli  Stati
membri; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini dell'art. 2, lettera a), del regolamento CEE n.  2238/93
per  "organismo  competente"  si   intende   l'Ispettorato   centrale
repressione frodi con sede in  Roma,  via  XX  Settembre  n.  20,  di
seguito indicato "Ispettorato centrale repressione frodi". 
  2. Ai fini dell'art. 2, lettera c), del regolamento CEE n. 2238/93,
per "piccoli produttori" si intendono i produttori che  producono  in
media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, con riferimento  alla
produzione  media  dell'ultimo  quinquennio   ottenuta   nell'azienda
vitivinicola, anche con uve fresche o mosti di uve acquistati. 
  3. Ai soli fini della definizione di "rivenditore  al  minuto",  di
cui all'art. 2, lettera d),  del  regolamento  CEE  n.  2238/93,  per
"piccoli quantitativi" si intendono le vendite di  vini  condizionati
in recipienti di volume  nominale  non  superiore  a  60  litri,  con
l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed
a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano  quantita'
superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini 
condizionati in recipienti di volume nominale fino 
a 5 litri. 
  4. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i
depositi dei rivenditori al minuto. 
  5. Ai fini del presente regolamento, si intendono: 
    a)  per  "prodotti"  o  "prodotti  vinicoli":  i  prodotti  ed  i
sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87  ed
i corrispondenti prodotti importati dall'estero; 
    b) per "codice": il numero attribuito ad ogni  persona  fisica  o
giuridica soggetta alla  tenuta  dei  registri  di  cui  al  presente
regolamento   dall'ufficio   periferico   dell'Ispettorato   centrale
repressione frodi competente per territorio; 
    c) per  "documento  di  accompagnamento"  che  scorta,  ai  sensi
dell'art.  3,  paragrafo  1,  del  regolamento  CEE  n.  2238/93,  il
trasporto di un prodotto di cui alla precedente lettera a),  soggetto
o non soggetto alle  formalita'  di  circolazione  contemplate  dalle
disposizioni della direttiva 92/12/CEE, i  documenti  rispettivamente
previsti dall'art. 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n. 
2238/93 oppure dal successivo art. 2 del presente regolamento. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE n. 822/87 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 84 del 27
          marzo 1987.
             - Il regolamento CEE  n.  2392/89  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 232
          del 9 agosto 1989.
             - Il regolamento CEE  n.  3201/90  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 309
          dell'8 novembre 1990.
             -  Il  decreto  ministeriale  20 aprile 1990, n. 184, e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  13
          luglio 1990.
             -  La  direttiva  92/12/CEE  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 76  del  23
          marzo 1992.
             -  La  direttiva  92/83/CEE  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 316 del  31
          ottobre 1992.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2719/92 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  276
          del settembre 1992.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  3649/92 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  369
          del 18 dicembre 1992.
             -  Il  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1993.
             -  La legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1993.
             - Il regolamento CEE  n.  2238/93  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 200
          del 10 agosto 1993.
             - Il D.P.R. n. 633/1972 reca: "Istituzione e  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto".
             -  Il  D.M.  29  novembre 1978 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978.
             - Il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978.
             -  Il  D.M.  4  maggio  1981  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981.
             - Il testo dell'art. 35, ultimo  comma,  del  D.P.R.  n.
          162/1965  e'  il  seguente:  "Con  decreto del Ministro per
          l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello  per  le
          finanze,   sono   altresi'   stabilite   le  modalita'  per
          l'emissione  delle  bollette  di  accompagnamento,  per  la
          tenuta  dei  registri  di  carico  e scarico, per la tenuta
          delle schede di produzione e per il controllo  dell'uso  di
          dette   documentazioni,  in  armonia  con  le  disposizioni
          previste dalle leggi finanziarie".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbono recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
            -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, lettera c),
          del regolamento CEE  n.  2238/93:  "Ai  fini  del  presente
          regolamento, si intende per:
           c)  'piccoli  produttori':  i  produttori che producono in
          media meno di 1.000 hl di vino all'anno. Gli  Stati  membri
          si  basano  su  una  media di produzione annua calcolata su
          almeno tre  annate  consecutive.  Essi  hanno  facolta'  di
          considerare   come  piccoli  produttori  i  produttori  che
          acquistano uve fresche o mosti di uve per  trasformarle  in
          vino".
             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, lettera d),
          del  regolamento  CEE  n.  2238/93:  "Ai  fini del presente
          regolamento, si intende per:
           d)  'rivenditori  al  minuto':  le   persone   fisiche   o
          giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano
          professionalmente   un'attivita'   commerciale   avente  ad
          oggetto  la  vendita  diretta  al  consumatore  di  piccoli
          quantitativi,  determinati da ciascuno Stato membro tenendo
          conto delle caratteristiche  particolari  del  commercio  e
          della  distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine
          attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente,  impianti
          per  il  condizionamento dei vini in grosse quantita' o che
          esercitano la vendita ambulante di  vini  trasportati  alla
          rinfusa".
             -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 3, paragrafo
          1, del regolamento CEE n. 2238/93:
             "Ogni persona fisica o giuridica,  e  ogni  associazione
          tali   persone,   compresi   gli  intermediari,  che  hanno
          residenza o sede nel territorio doganale della Comunita'  e
          che  hanno effettuato o fanno effettuare il trasporto di un
          prodotto  vitivinicolo,  devono  redigere,  sotto  la  loro
          responsabilita',  un  documento  che  scorti  il  trasporto
          stesso,    in    appresso    denominato    'documento    di
          accompagnamento'.
             Tale   documento   di  accompagnamento  reca  almeno  le
          seguenti  indicazioni,  secondo  le  istruzioni   contenute
          nell'allegato II:
               a) nome e indirizzo dello speditore;
               b) nome e indirizzo del destinatario;
               c)  numero  di riferimento destinato ad individuare il
          documento d'accompagnamento;
               d) data di redazione nonche' data di spedizione se  e'
          diversa dalla data di redazione;
               e) designazione del prodotto trasportato a norma delle
          disposizioni comunitarie e nazionali;
               f) quantita' del prodotto trasportato;
             Inoltre,   per  i  trasporti  in  recipienti  di  volume
          nominale superiori a 60 l, il documento reca:
               g) per quanto concerne:
               - i vini: il titolo alcolometrico effettivo;
               - i prodotti non fermentati: l'indice  rifrattometrico
          o la massa volumica;
               -  i  vini  nuovi ancora in fermentazione e i mosti di
          uva  parzialmente  fermentati:  il   titolo   alcolometrico
          totale;
               h) per quanto concerne i vini e i mosti di uve:
               -  la  zona viticola, conformemente alle delimitazioni
          modificate nell'allegato IV del regolamento CEE n.  822/87,
          da  cui  proviene  il  prodotto trasportato, utilizzando le
          abbreviazioni seguenti: A, B, CI a, CI b,  CII,  CIII  a  e
          CIII b;
               -  le operazioni di cui all'allegato II cui sono stati
          sottoposti i prodotti trasportati".
             - Si trascrive il testo vigente dell'art.  3,  paragrafo
          2, lettera a), del regolamento CEE n. 2238/93:
             "Sono  riconosciuti come documento d'accompagnamento: a)
          per i prodotti soggetti  alle  formalita'  di  circolazione
          contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE:
              - in caso di immissione in circolazione con sospensione
          dei   diritti   di   accisa,  un  documento  amministrativo
          d'accompagnamento o  un  documento  commerciale  redatto  a
          norma del regolamento CEE n. 2719/92,
              -  nel  caso  di  circolazione  intracomunitaria  o  di
          immissione al consumo nello Stato membro  di  partenza,  un
          documento  di  accompagnamento  semplificato o un documento
          commerciale  redatto  a  norma  del  regolamento   CEE   n.
          3649/92".