IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 84/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 6, lettere a), b) e c) del summenzionato decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/1z8/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica; Visto il proprio decreto 28 settembre 1993 "Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria"; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'elenco delle specialita' medicinali registrate contenenti sostanze ad azione estrogena, diverse dagli stilbenici, androgena, o gestagena, che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, possono essere somministrate agli animali da azienda, esclusi quelli destinati all'ingrasso, al fine di effettuare i seguenti trattamenti: terapeutico; di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilita' e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni. 2. L'elenco di cui al comma uno e' riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.