IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, attuazione
delle direttive n.  81/602/CEE,  n.  85/358/CEE,  n.  84/469/CEE,  n.
88/146/CEE  e  n.  88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica e  ad  azione  tireostatica  nelle
produzioni  animali,  nonche' alla ricerca di residui negli animali e
nelle carni fresche;
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 6, lettere a), b) e  c)  del
summenzionato decreto legislativo;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, attuazione
delle direttive n. 81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n.  87/20/CEE  e  n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio 1993, n. 66, attuazione
delle direttive 90/677/CEE e  92/1z8/CEE  in  materia  di  medicinali
veterinari  e  disposizioni complementari per i medicinali veterinari
ad azione immunologica;
  Visto il  proprio  decreto  28  settembre  1993  "Approvazione  del
modello di ricetta medico-veterinaria";
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato l'elenco delle  specialita'  medicinali  registrate
contenenti  sostanze  ad  azione estrogena, diverse dagli stilbenici,
androgena, o gestagena, che, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.    118,  possono  essere
somministrate agli  animali  da  azienda,  esclusi  quelli  destinati
all'ingrasso, al fine di effettuare i seguenti trattamenti:
   terapeutico;
   di   sincronizzazione   del  ciclo  estrale,  di  interruzione  di
gestazione indesiderata,  di  miglioramento  della  fertilita'  e  di
preparazione  dei  donatori  e  delle  ricettrici  per  l'impianto di
embrioni.
  2. L'elenco di cui al comma  uno  e'  riportato  nell'allegato  che
costituisce parte integrante del presente decreto.