Si   comunica  che  il  consiglio  di  amministrazione  di  questa
Universita', nel corso della seduta del 31 gennaio-1  febbraio  1995,
ha  deliberato  di  modificare  il  "Capo  IV  -  Norme  finali"  del
regolamento organizzativo interno per  l'attuazione  della  legge  n.
241/1990, ed in particolare l'art. 18, nel modo seguente:
   "(Entrata  in vigore del regolamento e forme di pubblicita'). - Il
presente  regolamento  entrera'  in  vigore  il   trentesimo   giorno
successivo a quello della pubblicazione dello stesso - per estratto -
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  nonche'
dell'affissione integrale all'albo dell'Universita'. Allo stesso modo
verranno rese pubbliche le successive modifiche o integrazioni.
   Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi  abbia  interesse
appositi  elenchi  recanti  la indicazione delle unita' organizzative
responsabili  dell'istruttoria  e  del  procedimento,   nonche'   del
provvedimento  finale,  in  relazione  a ciascun tipo di procedimento
amministrativo".
   Detto regolamento, formato dalla parte normativa,  dagli  allegati
dal  2  all'8  b,  nonche'  dall'allegato  1  riportante  le  tabelle
contenenti le categorie dei procedimenti  amministrativi,  le  unita'
organizzative competenti e il responsabile del procedimento, e' stato
emanato  a  norma  dell'art.  38,  secondo  comma, del regolamento di
ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'   e
disciplina   le  modalita'  e  le  forme  di  attuazione  nell'ambito
dell'Universita' degli studi di Bari della legge n. 241 del 7  agosto
1990 sul procedimento amministrativo.
   Esso  tende  ad  assicurare  il  buon  andamento e l'imparzialita'
dell'amministrazione  secondo   il   dettato   dell'art.   97   della
Costituzione   e,  nello  spirito  della  normazione  costituzionale,
assegna alle relative nozioni una duplice valenza nel senso che  esse
sono  apprezzabili nella sfera esterna dell'attivita' amministrativa,
nella misura in cui si  concretizzano  all'interno,  nell'ordinamento
dei singoli uffici.
   A   tal   fine   l'Universita'  di  Bari  realizza  i  criteri  di
economicita', di efficacia e  di  trasparenza  della  sua  attivita',
organizzando  le  strutture  burocratiche  in  modo  da  accelerare e
semplificare i procedimenti amministrativi, nel contestuale  rispetto
della   loro   regolarita',   della  legittimita'  dei  provvedimenti
conclusivi adottati e della regola partecipativa.
   In attuazione della normativa di cui agli articoli  7  e  seguenti
della  citata  legge n. 241/1990, vengono indicati i casi in cui deve
essere comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, il momento
e i destinatari della comunicazione; vengono disciplinati le forme  e
i  limiti  della  partecipazione, nonche' il procedimento conseguente
alla  presentazione  di  memorie  e  documenti;  vengono  fissate  le
modalita'   di   esercizio   del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e i  casi  di  sua  esclusione;  viene  stabilito  per
ciascun  tipo  di  procedimento  il  termine entro il quale esso deve
concludersi, quando esso non e' gia' direttamente disposto per legge.
   A garanzia  del  conseguimento  dei  risultati  dell'azione  degli
uffici   attraverso  l'applicazione  dei  principi  sopra  enunciati,
nell'osservanza dei termini e delle  altre  norme  del  procedimento,
oltre  che  degli indirizzi generali fissati dall'amministrazione, il
regolamento   individua   i   dipendenti   sui   quali   ricade    la
responsabilita'  dei  singoli  atti,  la  quale  si  aggiunge,  senza
sostituirla, a quella dirigenziale di cui all'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.