IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore cordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento (CEE) n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2085 in data 20 luglio 1993, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 4256 in data 19 dicembre 1988, relativo all'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento; Considerato che le regioni e province autonome possono, per la predisposizione dei propri documenti di bilancio, fare riferimento per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso; Vista la nota n. 52805 del 23 novembre 1994, con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica tra l'altro l'ulteriore fabbisogno finanziario del settore agricolo per l'anno 1994; Considerato che tale fabbisogno trova, al momento, parziale copertura nelle disponibilita' del suddetto Fondo di rotazione per l'anno 1994; Considerata l'opportunita' di procedere in via prioritaria al finanziamento dei regolamenti CEE n. 866/90, 1094/88, 2328/91 (titoli VII e VIII), 458/80, 270/79, 1973/92 nonche' di provvedere ad una prima assegnazione, pari a L. 165.000.000.000, per l'attuazione dei regolamenti CEE numeri 2328/91 (L. 146.745.761.000), 1360/78 (L. 16.254.239.000) e 1035/72 (L. 2.000.000.000), per la realizzazione delle misure dell'obiettivo 5 a nelle regioni fuori obiettivo 1; Considerata altresi', la necessita' di provvedere al finanziamento della quota nazionale, pari a L. 12.500.000.000, per l'impiego dei divulgatori agricoli operanti presso le regioni dell'obiettivo 1 per L. 11.590.000.000, e per le misure di assistenza tecnica di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 4256/88, per L. 1.000.000.000; Ritenuta l'opportunita' di correlare l'intervento del Fondo di rotazione per l'obiettivo 5 a, aree fuori obiettivo 1, alle percentuali stabilite per le zone degli obiettivi 1 e 5 b con proprie delibere del 13 aprile 1994; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorita' solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio ed alla programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel settore "Agricoltura", per l'anno 1994, e' disposto un ulteriore finanziamento di L. 534.202.900.000 - a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, citato in premessa - come indicato nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante della presente delibera. 2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali e' individuato il beneficiario finale. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte del soggetto responsabile dell'attuazione anche su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato. 3. Per l'attuazione del regolamento CEE n. 1094/88 (set-aside), restano confermate le modalita' determinate dalla delibera CIPE del 12 settembre 1989, modalita' che si estendono anche al regolamento CEE n. 2328/91, titoli VII e VIII. All'attuazione dei regolamenti CEE numeri 1094/88 limitatamente al set-aside con forestazione, 458/80, 270/79, 2052/88, 4256/88, art. 8, 1360/78 e 1035/72 si provvede sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 4. Il Fondo di rotazione interviene, limitatamente alla quota parte nazionale, per azioni cofinanziate dalla Unione europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti ma non cofinanziati, sia degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. Tuttavia, per i regolamenti CEE n. 270/79 e n. 458/80, concernenti, rispettivamente, la divulgazione agricola e la ristrutturazione dei vigneti, il Fondo di rotazione continua ad anticipare la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi. 5. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1994 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto. 6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali assicura i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione centrale interessata. Roma, 20 dicembre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1995 Registro 1 Bilancio, foglio n. 36