IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del CIPE e degli altri  Comitati  interministeriali  in  ordine  alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le  politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2081 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento (CEE) n.
2052/88,  relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento
della loro efficacia e all'attuazione  di  un  migliore  cordinamento
anche con gli strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2082 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento (CEE) n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei fondi strutturali;
  Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.  2085
in  data  20  luglio  1993, che ha modificato il regolamento (CEE) n.
4256  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  all'applicazione   del
regolamento  CEE  n.  2052/88  per  quanto riguarda il FEAOG, sezione
orientamento;
  Considerato che le regioni e  province  autonome  possono,  per  la
predisposizione  dei  propri  documenti di bilancio, fare riferimento
per le esigenze finanziarie non assicurate  da  risorse  proprie,  da
somministrazioni  pregresse  o  da  leggi  di  settore,  al  Fondo di
rotazione  di  cui  all'art.  5  della  citata  legge  n.   183/1987,
compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso;
  Vista  la  nota  n.  52805  del  23  novembre 1994, con la quale il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali  quantifica
tra  l'altro  l'ulteriore fabbisogno finanziario del settore agricolo
per l'anno 1994;
  Considerato  che  tale  fabbisogno  trova,  al  momento,   parziale
copertura  nelle  disponibilita'  del suddetto Fondo di rotazione per
l'anno 1994;
  Considerata l'opportunita'  di  procedere  in  via  prioritaria  al
finanziamento dei regolamenti CEE n. 866/90, 1094/88, 2328/91 (titoli
VII  e  VIII),  458/80,  270/79, 1973/92 nonche' di provvedere ad una
prima assegnazione, pari a L.  165.000.000.000, per l'attuazione  dei
regolamenti  CEE  numeri  2328/91  (L.  146.745.761.000), 1360/78 (L.
16.254.239.000) e 1035/72 (L. 2.000.000.000),  per  la  realizzazione
delle misure dell'obiettivo 5 a nelle regioni fuori obiettivo 1;
  Considerata  altresi', la necessita' di provvedere al finanziamento
della quota nazionale, pari a L. 12.500.000.000,  per  l'impiego  dei
divulgatori  agricoli operanti presso le regioni dell'obiettivo 1 per
L. 11.590.000.000, e per le  misure  di  assistenza  tecnica  di  cui
all'art. 8 del regolamento CEE n.  4256/88, per L. 1.000.000.000;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  correlare  l'intervento  del Fondo di
rotazione  per  l'obiettivo  5  a,  aree  fuori  obiettivo  1,   alle
percentuali stabilite per le zone degli obiettivi 1 e 5 b con proprie
delibere del 13 aprile 1994;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
  Considerato  che  per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3
della citata legge n.  183/1987,  possono  essere  finanziati,  dalle
competenti  autorita' solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio ed alla
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini dell'attuazione degli interventi  previsti  nel  settore
"Agricoltura",   per   l'anno   1994,   e'   disposto   un  ulteriore
finanziamento di L. 534.202.900.000 -  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo di rotazione, citato in premessa - come indicato nelle allegate
tabelle che costituiscono parte integrante della presente delibera.
  2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati
sulla  base  di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e,
per conoscenza, al Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali.   Tali   richieste   devono  essere  corredate  da  idonea
documentazione  da  cui  risulti  che   le   stesse   afferiscono   a
provvedimenti  d'impegno  per  i quali e' individuato il beneficiario
finale. Lo stato di avanzamento delle  azioni  viene  valutato  sulla
base  delle  informazioni  contabili  fatte  pervenire  al  Fondo  di
rotazione da parte del soggetto responsabile dell'attuazione anche su
supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato.
  3. Per l'attuazione del regolamento  CEE  n.  1094/88  (set-aside),
restano  confermate  le modalita' determinate dalla delibera CIPE del
12 settembre 1989, modalita' che si estendono  anche  al  regolamento
CEE n. 2328/91, titoli VII e VIII. All'attuazione dei regolamenti CEE
numeri  1094/88  limitatamente al set-aside con forestazione, 458/80,
270/79, 2052/88, 4256/88, art. 8, 1360/78 e 1035/72 si provvede sulla
base di apposite  richieste  trasmesse  al  Fondo  di  rotazione  dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  4. Il Fondo di rotazione interviene, limitatamente alla quota parte
nazionale,   per   azioni  cofinanziate  dalla  Unione  europea,  con
esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti ma  non  cofinanziati,
sia  degli  aiuti  eccedenti  i  limiti  ammessi  al  cofinanziamento
comunitario. Tuttavia, per i regolamenti CEE n. 270/79 e  n.  458/80,
concernenti,   rispettivamente,   la   divulgazione   agricola  e  la
ristrutturazione dei vigneti,  il  Fondo  di  rotazione  continua  ad
anticipare la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi.
  5.  Il  Fondo  di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli anni
successivi al 1994 e, comunque, fino a  quando  perdura  l'intervento
comunitario,  le  erogazioni  non  effettuate  nel corso del predetto
esercizio a favore degli aventi diritto.
  6. Il Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali
assicura  i  necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione
per  l'attuazione  delle  politiche   comunitarie   puo'   effettuare
ulteriori  controlli  avvalendosi  delle  strutture  della Ragioneria
generale  dello  Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione
centrale interessata.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
  Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1995
Registro 1 Bilancio, foglio n. 36