A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale AA.GG. e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica) Ai Presidenti delle giunte regionali e delle provincie autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle provincie (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'ANIACAP) All'ANCI All'UPI All'UNCEM All'Unioncamere All'ANIACAP Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1973 (ASI - Unioncamere - ENEA - ANAV - RAI - ICE - CONI - Ente EUR - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche) All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Alla scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) Alla Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli AA.GG. e del personale - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi Ai Ministri senza portafoglio e, p.c.: Alla Presidenza della Repubblica - Segretario generale La presente Direttiva mira a richiamare la responsabilita' dei Dirigenti delle Amministrazioni pubbliche alla sollecita osservanza, in materia di orario di servizio e di orario di lavoro, di quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al rispetto della normativa contrattuale. 1. - PREMESSA La materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche - ridefinita dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - assume particolare rilevanza nel processo di modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche, di apertura degli uffici al pubblico e di armonizzazione delle modalita' di erogazione dei servizi pubblici con le realta' prevalenti nei Paesi dell'Unione Europea. L'obiettivo della normativa e' rendere le attivita' delle Amministrazioni pubbliche, specialmente di quelle che erogano servizi, funzionali alle esigenze dei cittadini. L'organizzazione delle strutture va informata alle esigenze degli utenti dei servizi. Le prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici sono a loro volta funzionali alla erogazione dei servizi ai cittadini. Si spiega cosi' che, nell'organizzazione delle strutture, si debbano modellare l'orario degli uffici pubblici e, nel rispetto dell'orario contrattuale, l'orario di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sulle esigenze dell'utenza, di cui le strutture pubbliche, e, nel loro ambito, i Dirigenti responsabili, devono sapersi fare interpreti. Portando a compimento una sperimentazione gia' attuata in molti uffici pubblici in base alle precedenti normative, le nuove disposizioni in materia di orario di servizio, di orario di lavoro e di articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche danno puntuale e corretta "attuazione ai principi generali di cui al Titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni" e si armonizzano coerentemente con le finalita' perseguite da detto decreto legislativo in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro per realizzare una Pubblica Amministrazione che sia in grado di pervenire alla ottimizzazione delle risorse impiegate in modo da conseguire il miglior servizio da rendere ai cittadini ed alle imprese, in sintonia con l'evoluzione della realta' sociale ed indubbiamente piu' vicina ai modelli degli altri Paesi occidentali e, in particolare, dell'Unione Europea, nei quali da tempo e' praticata l'apertura degli uffici pubblici dal lunedi' al venerdi'. Si segnala, al riguardo, l'importanza che gli uffici pubblici in Italia siano organizzati in modo da poter dialogare con gli uffici pubblici italiani all'estero e con gli uffici degli altri Paesi europei, al fine di pervenire ad una effettiva omogeneizzazione dei rispettivi orari. Nell'espletamento dei compiti istituzionali e nella erogazione dei servizi, le Amministrazioni pubbliche, (e per esse i Dirigenti responsabili) avranno pertanto cura di improntare la loro azione - adeguando conseguentemente l'organizzazione del lavoro e le proprie strutture, anche con la migliore utilizzazione delle strumentazioni informatiche - all'obbiettivo di rendere piu' produttivi ed efficienti gli uffici pubblici anche in termini di raffrontabilita' e di competitivita' con i "corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' Europea", rafforzando in maniera significativa il processo di apertura della Pubblica Amministrazione nei confronti di un'utenza che travalica i confini nazionali per ricomprendere quanto meno i cittadini dell'Unione Europea. Il raggiungimento degli obiettivi potra' essere assicurato anche con una sapiente utilizzazione, da parte dei Dirigenti responsabili, di altri istituti vigenti, che consentono, con una maggiore flessibilita' della prestazione lavorativa che tenga conto anche delle esigenze degli impiegati, di adeguare l'organizzazione ai servizi erogati. Cosi', per esemplificare: l'articolazione dell'orario anche nelle ore pomeridiane impone di ridurre il ricorso al lavoro straordinario tanto da configurarlo istituto eccezionale; sara' possibile coordinare gli istituti di incentivazione del lavoro con le esigenze di articolazione dell'orario di servizio; sara' consigliabile fare ricorso - come si chiarira' - a forme di lavoro flessibile e, soprattutto, al lavoro part-time. Il lavoro a tempo parziale, in particolare, consente di venire incontro alle esigenze degli impiegati che, per giustificate ed apprezzabili ragioni personali, non possono far fronte all'obbligo di articolazione dell'orario di lavoro nelle ore pomeridiane; e anzi la particolare rispondenza dell'istituto del lavoro a tempo parziale alle esigenze poste dalla normativa in esame potrebbe indurre a considerare iniziative, anche di carattere normativo, che favoriscano il ricorso al part-time mediante una maggiore flessibilita' dell'ambito temporale di riferimento in cui esso puo' essere articolato e una diversa proporzione tra riduzione della prestazione e diminuzione della retribuzione. In conclusione, a seguito delle nuove disposizioni recate - in materia di orario di servizio, di orario di lavoro e di articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche - dall'articolo 22, commi 1/5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'attuale contesto di "omologazione con il settore privato" e di "omologazione a livello europeo" - come disegnato dal decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni -, per incidere con sempre maggiore determinazione nel processo di riforma in atto della P.A., occorre, in sostanza, che nelle Amministrazioni pubbliche l'orario di servizio e l'orario di lavoro settimanale vengano programmati ed articolati, con ogni urgenza, su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in modo da ampliare l'orario di servizio degli uffici pubblici e l'orario di apertura al pubblico per rispondere effettivamente e concretamente alle esigenze dell'utenza, la quale esprime bisogni in continua e rapida evoluzione. 2 - QUADRO NORMATIVO La legge 23 dicembre 1993, n. 724, citata, nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 22 apporta significative modifiche alla normativa in materia di orario di servizio, di orario di lavoro e di articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. L'articolo 22 della legge n. 724/1994, che abroga l'articolo 60 del D. L.vo n. 29/1993 (comma 5), dispone che nelle Amministrazioni pubbliche in indirizzo: comma 1: "l'orario di servizio.......si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al Titolo I del predetto decreto legislativo" n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Rispetto a tale nuova disciplina, lo stesso comma 1 precisa poi che "sono fatte salve in ogni caso: - le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuita' e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, - quelle delle istituzioni scolastiche, - nonche' quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi". comma 2: "L'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane". Rispetto a tale nuova disciplina, lo stesso comma 2 precisa poi che sono "fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1". comma 3: "L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro e' definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza". Lo stesso comma 3 precisa, inoltre, che "l'orario di lavoro, comunque articolato, e' accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato". In conseguenza delle nuove citate disposizioni riguardanti l'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi settimanali, il comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 724/1994 riduce "gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale.......del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997", disponendo che "le altre Amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario". Le principali disposizioni legislative in materia di orario di servizio e di orario di lavoro ed in materia di organizzazione sono riportate in allegato alla presente Direttiva (Allegato n.1). E' utile chiarire, altresi', il significato degli istituti in parola: a) Per "orario di servizio" si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalita' delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza. b) Per "orario di apertura al pubblico" si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza. c) Per "orario di lavoro" si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformita' all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. Si riporta in allegato un prospetto che riassume, prima della definizione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, le vigenti disposizioni che regolano la durata di lavoro settimanale ordinario per le diverse categorie di dipendenti pubblici (Allegato n.2). Ai fini dell'attuazione del nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento dei predetti obiettivi, si rende pertanto necessario che i Dirigenti Generali ed i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle disposizioni previste ai fini in parola dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 58, 58 bis, 59 e 61) provvedano a definire al piu' presto criteri organizzativi per una gestione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico dell'orario settimanale dia lavoro rispondenti ed attuativi delle nuove riportate disposizioni in materia, recate dall'articolo 22, commi 1-5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Si forniscono, allo scopo, le seguenti indicazioni nei termini previsti dalle richiamate disposizioni della legge n. 724/1994 e del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 2.1 - ORARIO DI SERVIZIO L'"orario di servizio" settimanale negli uffici pubblici deve essere articolato dai Dirigenti responsabili "su cinque giorni", assicurando il funzionamento degli uffici sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane. In riferimento ai "Principi Generali" contenuti nell'articolo 5, comma 1, lettera d), del D. L.vo n. 29/1993 ("Armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle Amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunita' Europea", nonche' con quelli del lavoro privato"), i cinque giorni settimanali dell'orario di servizio vanno dal lunedi' al venerdi'. Peraltro, come previsto nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 724/1994, l'esigenza di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture degli uffici pubblici puo' comportare un ulteriore ampliamento dell'orario di servizio, per il tempo necessario ai detti fini, negli indicati giorni lavorativi della settimana (dal lunedi' al venerdi') ed "anche nei giorni non lavorativi". 2.2 - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Nell'ambito dell'orario di servizio, i Dirigenti responsabili delle Amministrazioni pubbliche, dopo aver individuato gli uffici che hanno rapporti con il pubblico, dovranno quindi definire "l'orario di apertura al pubblico", prevedendo apposite fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell'utenza in ciascuno dei cinque giorni lavorativi settimanali (dal lunedi' al venerdi'), sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane. Apposite fasce orarie di accesso ai servizi dovranno essere previste "anche nei giorni non lavorativi" nelle fattispecie indicate nel paragrafo 2.7, che derogano alla nuova disciplina generale in materia. 2.3 - ORARIO DI LAVORO ORDINARIO Nel rispetto dell'obbligo dell'effettuazione del previsto orario ordinario di lavoro settimanale (orario d'obbligo contrattuale: cfr. Allegato n. 2), l'"orario di lavoro" settimanale deve essere articolato dai Dirigenti responsabili, in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio, nell'ambito delle tipologie indicate dai contratti nazionali e con le procedure di cui al successivo paragrafo 3. Per le indicate finalita' ed in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 22 della legge n. 724/1994, la durata giornaliera dell'orario ordinario di lavoro settimanale di ciascun dipendente deve essere articolata dai Dirigenti responsabili su cinque giorni, fino al completamento dell'orario d'obbligo di lavoro settimanale. Nell'ambito della indicata articolazione giornaliera dell'orario ordinario di lavoro settimanale e' indispensabile definire un'adeguata sospensione (non inferiore a 30 minuti), idonea a consentire il necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti, al fine di evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi eccessivamente usurante e dannoso per la salute. Si ritiene, inoltre, importante sottoporre all'attenzione dei Dirigenti responsabili la necessita' di definire la nuova articolazione dell'orario di lavoro settimanale - nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale e delle tipologie indicate dai contratti nazionali - utilizzando allo scopo, in maniera programmata ed in forma combinata, le diverse modalita' organizzative dell'orario di lavoro, quali: l'orario ordinario, l'orario flessibile, i turni, i recuperi dei permessi brevi e dei ritardi giustificati. Al riguardo si segnala anche la necessita' che, nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, siano opportunamente valutate, da parte dei Dirigenti responsabili, particolari specifiche esigenze espresse dal personale, che - per apprezzabili motivazioni adeguatamente documentate - puo' chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro. Tali esigenze potranno anche essere tenute in considerazione per consentire una piu' lunga durata della pausa giornaliera. In tale valutazione dovra' essere, in ogni caso, data priorita' ai "dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare" ed a quelli "impegnati in attivita' di volontariato", come previsto dall'articolo 7 del Decreto legislativo n. 29/1993, considerando adeguatamente le esigenze delle dipendenti con figli in tenera eta'. Le segnalate particolari esigenze espresse dal personale devono essere, ovviamente, compatibili e conciliabili, quanto piu' possibile, con le esigenze di servizio e con le connesse esigenze organizzative delle Amministrazioni pubbliche. Per le richiamate finalita' di pervenire ad un modello organizzativo fondato sui criteri di mobilita' e flessibilita', si sottolinea, altresi', la necessita' di utilizzare, in forma combinata con le indicate modalita' organizzative dell'orario di lavoro, anche altre forme di rapporto di lavoro, quale in particolare il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a tempo determinato, come disciplinate dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. Nella fase di prima attuazione della nuova normativa, i Dirigenti responsabili potranno tener conto dell'attuale situazione concernente i rientri pomeridiani per lavoro straordinario, in modo che, nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti, si possa assicurare un passaggio graduale alla nuova organizzazione. 2.4 - ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro. I Dirigenti responsabili delle Amministrazioni pubbliche - nel rispetto delle norme che disciplinano la materia per i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria - ricorreranno, quindi, alle prestazioni di lavoro straordinario strettamente necessarie, soltanto in presenza di effettive esigenze di servizio. Non e' consentita alcuna forma di forfettizzazione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Queste devono essere autorizzate dal Dirigente, devono essere effettivamente rese e documentate, e devono essere accertate a cura del Dirigente, che ne e' responsabile. Si ricorda, nuovamente, che il comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 724/1994 ha ridotto del 5%, per il secondo semestre del 1995 e per gli anni 1996 e 1997, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto "Ministeri" ed ha disposto che le altre Amministrazioni pubbliche" provvedano - contestualmente all'applicazione delle nuove disposizioni legislative in materia di orario di servizio e di orario di lavoro - alla "riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario". 2.5 - RECUPERO DEI PERMESSI BREVI E DEI RITARDI GIUSTIFICATI Per le evidenti connessioni con gli istituti riguardanti l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'orario di lavoro, si ritiene necessario richiamare alla attenzione dei Dirigenti la assoluta necessita' del puntuale rispetto della vigente normativa contrattuale in materia di permessi brevi fruiti dai dipendenti pubblici per esigenze personali. Nell'osservanza della indicata normativa contrattuale vigente, i Dirigenti responsabili, nel disporre il recupero dei predetti permessi brevi ed il recupero dei ritardi giustificati: - terranno conto, in via prioritaria, dell'organizzazione e delle esigenze del servizio; - individueranno le modalita' per l'effettuazione di tali recuperi; - indicheranno chiaramente le prestazioni da rendere. In via ordinaria, i periodi temporali da recuperare dovranno consistere, di norma, in gruppi di almeno tre ore, da prestarsi nelle ore pomeridiane. Per le assenze dal lavoro non giustificate, si procedera' invece - oltre che alle relative trattenute sulla retribuzione, su indicazione del Dirigente responsabile - alla attivazione, da parte del predetto Dirigente, delle procedure disciplinari previste dalle normative vigenti. 2.6 - FERIE Per le connessioni con gli istituti oggetto della presente Direttiva, si ritiene anche necessario segnalare all'attenzione dei Dirigenti che l'articolazione dell'orario di lavoro d'obbligo settimanale su cinque giornate lavorative, ovvero su sei giorni (nei casi in cui si dira' relativamente alle fattispecie derogatorie esaminate nel successivo paragrafo 2.7), comporta la fruizione, da parte dei dipendenti pubblici, di un diverso periodo di "ferie annuali". Al riguardo, si rinvia alla vigente normativa contrattuale in materia per tutti gli aspetti relativi all'istituto delle "ferie". 2.7 - PARTICOLARI ESIGENZE RISPETTO ALLA NUOVA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DELL'ORARIO DI LAVORO Rispetto alla nuova disciplina in materia di orario di servizio, di orario di lavoro e di articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro, e' stato gia' evidenziato in precedenza che i commi 1 e 2 dell'articolo 22 della legge n. 724/1994 si preoccupano di fare "salve in ogni caso ": A) - "le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuita' e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana"; B) - "quelle delle istituzioni scolastiche"; C) - nonche' quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi". Trattasi di tre particolari fattispecie che derogano alla nuova disciplina generale dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro in precedenza illustrata. Peraltro, le tre indicate fattispecie sono tra loro diverse e richiedono, per tale motivo, un separato esame. Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera A), trattasi in particolare dei servizi pubblici (quali ad esempio, l'ordine pubblico, l'assistenza sanitaria, ecc.), che, essendo indispensabili per natura e richiedendo necessariamente uno svolgimento continuativo per tutti i giorni della settimana (e quindi anche in quelli non lavorativi, e cioe' anche il sabato e la domenica), non consentono alcuna interruzione. Per tali servizi pubblici resta, quindi, ferma l'attuale organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro. Anche per le istituzioni scolastiche - fattispecie di cui alla lettera B) - resta ferma l'attuale organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro, il cui modello organizzativo potra' trovare idonee soluzioni di razionalizzazione in relazione ed in occasione della prossima riforma del sistema scolastico. Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera C), si e' gia' anticipato nel paragrafo 2.1 che l'esigenza di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture degli uffici pubblici puo' richiedere, rispetto all'orario di servizio definito con carattere di generalita', un ampliamento di tale orario nei giorni lavorativi della settimana (dal lunedi' al venerdi') ed "anche nei giorni non lavorativi" (il sabato, ovvero la domenica, ovvero ancora il sabato e la domenica). Per tale ultima fattispecie trattasi evidentemente di situazioni che, ove non fronteggiate, rischiano di ostacolare - in termini di efficacia, di efficienza e di produttivita' - la piena funzionalita' della struttura degli uffici pubblici nella erogazione delle prestazioni all'utenza. Per alcuni uffici tali situazioni potrebbero anche sussistere in permanenza, ma nella generalita' dei casi dette situazioni hanno tendenzialmente carattere temporaneo, riconducibili, ad esempio, ad esigenze di carattere occasionale, od anche stagionale, che comportano un incremento di attivita'. In conclusione, nella fattispecie di cui alla lettera C) i Dirigenti responsabili valuteranno le singole situazioni, definendo, in deroga all'orario di servizio determinato con carattere di generalita', "un ampliamento dell'orario di servizio", per il tempo necessario ad "assicurare comunque la funzionalita' delle strutture" nei giorni lavorativi della settimana ed "anche nei giorni non lavorativi" in precedenza indicati. 3. - DETERMINAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO E DELL'ORARIO DI LAVORO In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, in aderenza alle direttive dei Ministri, ovvero dei titolari del potere di rappresentanza per le Amministrazioni diverse da quelle statali, ed in armonia con le indicazioni contenute nella presente Direttiva, i Dirigenti Generali ed i Dirigenti responsabili provvederanno a definire l'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro, "avendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza". Quanto alla procedura da seguire per la predetta definizione, si sottolineano le disposizioni contenute nell'articolo 10, nell'articolo 16 (sulle funzioni di direzione dei Dirigenti Generali) e nell'articolo 17 (sulle funzioni di direzione dei Dirigenti) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, espressamente richiamate - unitamente ai "principi generali di cui al Titolo I" - nei citati commi 1 e 3 dell'articolo 22 della legge n.724/1994. L'articolo 16, comma 1, lettera d), seconda parte, del D. L.vo n. 29/1993 prevede che i Dirigenti Generali, nel determinare (informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale) "i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al Titolo I e le direttive dei Ministri", definiscono, "in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali" maggiormente rappresentative nella struttura di riferimento, "secondo le modalita' di cui all'articolo 10". L'articolo 17, comma 2, seconda parte, del D. L.vo n. 29/1993 stabilisce che i Dirigenti preposti agli Uffici periferici provvedono, tra l'altro, "all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico" - "tenendo conto della specifica realta' territoriale" e "fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142" - "nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro", previa informazione ed "eventuale esame con le organizzazioni sindacali" maggiormente rappresentative nella struttura di riferimento, "secondo le modalita' di cui all'articolo 10". Per l'incidenza sulla materia in questione necessita quindi fare riferimento - per la procedura da seguire, da parte dei Dirigenti responsabili, nella definizione dell'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro - alle disposizioni ed allo specifico procedimento disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 29/1993, concernente la "partecipazione sindacale", espressamente richiamato sia negli articoli 16 e 17 del D. L.vo n. 29/1993 che nel comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 724/1994. "Ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei Dirigenti", l'articolo 10 del D. L.vo n. 29/1993 disciplina il "diritto di informazione" in capo alle rappresentanze sindacali sulle materie riguardanti "la qualita' dell'ambiente di lavoro" e "le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro", in ordine alle quali le predette rappresentanze sindacali possono richiedere - nei casi previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 (tra i quali quello riguardante la problematica in argomento) - un "incontro per l'esame" delle predette materie. L' "eventuale esame..." "deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione" (ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza), decorsi i quali "le Amministrazioni pubbliche" (e per esse i Dirigenti responsabili) "assumono le proprie autonome determinazioni", che sono, quindi, definitive ed immediatamente operative. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 724/1994 - che espressamente richiamano le illustrate disposizioni del D. L.vo n. 29/1993 - stabiliscono un preciso quadro normativo in materia di orario di servizio, di orario di lavoro e di articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro, che comporta la definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale della durata massima dell'orario settimanale di lavoro (c. d. orario d'obbligo contrattuale) - in quanto tale fondamentale aspetto della prestazione lavorativa attiene specificatamente al sinallagma contrattuale prestazione/retribuzione, che caratterizza il rapporto di lavoro - e delle relative tipologie. Le illustrate disposizioni legislative assegnano, invece, ai Dirigenti generali ed ai Dirigenti la specifica competenza di definire, "nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale", l'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro, attivando il particolare procedimento della "partecipazione sindacale" disciplinato nel dettaglio dall'articolo 10 del D. L.vo n. 29/1993. In tale quadro normativo - che, come evidenziato, non richiede, per la materia dell'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro, un preventivo accordo collettivo con il sindacato, ma l'attivazione del particolare procedimento di "partecipazione sindacale" in precedenza illustrato - si ritiene, per altro, necessario richiamare all'attenzione dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti la opportunita' e l'importanza di intrattenere corrette e costruttive relazioni con il sindacato, nella considerazione che la correttezza delle relazioni sindacali agevola certamente il buon andamento dell'azione amministrativa. Si segnala, infine, all'attenzione dei Dirigenti il disposto dell'articolo 36, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - peraltro espressamente richiamato nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 - concernente, in ambito locale, l'armonizzazione degli orari anche degli uffici al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 36 della legge n. 142/1990 i Sindaci "nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale " sono competenti "a coordinare", nei rispettivi ambiti locali, "gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti". Per la realizzazione degli obiettivi e delle finalita' in precedenza illustrate i Dirigenti Generali ed i Dirigenti procedono con assoluta tempestivita' alla applicazione della normativa in argomento e delle indicazioni contenute nella presente Direttiva, al massimo entro 60 giorni, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, i modelli organizzativi adottati nella definizione dell'articolazione dell'orario di servizio dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro. 4. - PUBBLICITA' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Con l'obiettivo di realizzare e rafforzare in maniera significativa il processo di avvicinamento della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'utenza, si rende necessario che ogni ufficio pubblico dia adeguata pubblicita' , anche attraverso gli organi di informazione, degli orari di apertura al pubblico che saranno praticati nell'ufficio. Per gli uffici pubblici che erogano i piu' ricorrenti servizi di base (es. sanitario, anagrafico) potra' provvedersi anche con forma di pubblicita' capillare nel territorio (es. sui mezzi di trasporto). Nell'attivita' di informazione svolgono un ruolo particolare gli "Uffici per le relazioni con il pubblico", istituiti in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 29/1993. Si richiama, in proposito, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994. 5. - OSSERVANZA E CONTROLLO DEGLI ORARI DI LAVORO - RESPONSABILITA' L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti pubblici, anche del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla Amministrazione pubblica. L'ultima parte del comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 724/1994 precisa che l'orario di lavoro, comunque articolato, deve essere "accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato". In piu' occasioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica ha avuto modo di richiamare l'attenzione dei Dirigenti su tale importante aspetto, precisando i termini e le modalita' di detto controllo con apposite direttive-circolari (riportate nell'Allegato n. 3), che si richiamano e si confermano anche con la presente direttiva. Al controllo di tipo automatizzato delle presenze sono soggetti anche i dipendenti che effettuano prestazioni oltre l'orario ordinario di lavoro. Si ricorda che l'articolo 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", prevede che le Amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, "non possono ricorrere al lavoro straordinario" se presso di esse "non sono regolarmente operanti strumenti o proce- dure idonee all'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro". Si ritiene opportuno precisare che con la introduzione dei nuovi sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze, non si rendono piu' necessari i c.d. "fogli di presenza". Questi ultimi possono essere utilizzati, in via eccezionale e soltanto nei periodi in cui non funzionino i predetti sistemi automatizzati, a causa di riparazioni o per altri motivi tecnici. I sistemi automatizzati di rilevazione dell'orario di lavoro dovranno, quindi, essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente. Cio' comporta che ad ogni eventuale assenza, totale o parziale, dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue - oltre alla proporzionale, automatica riduzione della retribuzione - anche l'attivazione, da parte dei Dirigenti responsabili, delle procedure disciplinari previste dalla normativa vigente. I Dirigenti sono responsabili del controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente, sotto il profilo penale, disciplinare, contabile, nei termini definiti dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. - CONSIDERAZIONI FINALI Nel processo di riforma in atto della P.A., di cui si e' detto in Premessa, l'attuazione del nuovo modello organizzativo in materia di orario di servizio e di orario di lavoro disposto dai commi 1-5 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si inserisce in un quadro organizzativo piu' complessivo, che - nel coinvolgere, per i suoi riflessi, buona parte dell'organizzazione sociale - comporta, indubbiamente, notevoli e complessi problemi da risolvere. Per tali motivi i Dirigenti Generali ed i Dirigenti responsabili, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica e le Autorita' responsabili degli Enti locali nonche' i Comitati metropolitani e provinciali della Pubblica Amministrazione operanti presso le Prefetture, sono invitati, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad armonizzare con le realta' del vivere sociale nell'ambito delle rispettive aree di intervento il predetto nuovo modello organizzativo in materia di orario di servizio e di orario di lavoro. Nel promuovere e gestire l'intera operazione di rinnovamento della Pubblica Amministrazione occorre, infatti, utilizzare tutti gli apporti sinergici necessari, con una azione che sia in grado di incidere - oltre che sul piano tecnico - sul processo di maturazione culturale, in modo da concepire ed organizzare gli uffici pubblici effettivamente e concretamente al servizio dell'utenza. Nel sottolineare le disposizioni sulla responsabilita' dirigenziale, di cui ai citati articoli 20 e 59 del D.L.vo n. 29/1993, si invitano, in conclusione, i Dirigenti responsabili delle Amministrazioni pubbliche a voler procedere con ogni urgenza - nei tempi e con le modalita' in precedenza indicate e nell'ambito della rispettiva autonomia istituzionale ed ordinamentale - alle determinazioni di competenza riguardanti il nuovo orario di servizio e di lavoro, per realizzare gli obiettivi e le finalita' illustrate con la presente Direttiva, che assorbe e sostituisce le precedenti Direttive-Circolari finora emanate sulla materia in argomento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica. Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilita' delle singole Amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei Prefetti della Repubblica la necessita' di svolgere nella loro qualita' di Presidenti dei Comitati metropolitani e provinciali della Pubblica Amministrazione, una incisiva attivita' di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le Amministrazioni pubbliche provvedano - con le modalita' procedurali in precedenza indicate e nell'ambito della rispettiva autonomia istituzionale ed ordinamentale - a dare al piu' presto compiuta attuazione alle citate disposizioni dell'articolo 22, commi 1-5, della legge n. 724/1994 e del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le indicazioni contenute nella presente direttiva. I Ministeri, le Amministrazioni, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Provincie Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di portare la presente direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati, con la tempestivita' che il caso richiede e di sollecitare la piu' rapida attuazione della normativa in argomento. Il Ministro: FRATTINI Registrato alla Corte conti, l'11 marzo 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 118