A tutti i Ministeri -  Gabinetto  -
                                  Direzione    generale    AA.GG.   e
                                  personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                  Ai    Presidenti    delle    giunte
                                  regionali    e    delle   provincie
                                  autonome  (per   il   tramite   dei
                                  rappresentanti  e dei commissari di
                                  Governo)
                                  Alle provincie (per il tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Ai   comuni  (per  il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Alle  comunita'  montane  (per   il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle  unita'  sanitarie locali (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali (per il tramite  delle
                                  regioni)
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura    (per    il   tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli   istituti    autonomi    case
                                  popolari     (per     il    tramite
                                  dell'ANIACAP)
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
                                  All'UNCEM
                                  All'Unioncamere
                                  All'ANIACAP
                                  Alla  Conferenza   dei   presidenti
                                  delle  regioni  e  delle  provincie
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle aziende ed agli  enti  di  cui
                                  all'art.  73,  comma 5, del decreto
                                  legislativo  n.  29/1973   (ASI   -
                                  Unioncamere  -  ENEA - ANAV - RAI -
                                  ICE  -  CONI  -  Ente  EUR  -  Enti
                                  autonomi lirici e delle istituzioni
                                  concertistiche)
                                  All'Agenzia  per  la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (ARAN)
                                  Alla    scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione (S.S.P.A.)
                                  Alla  Autorita'  per  l'informatica
                                  nella    pubblica   amministrazione
                                  (AIPA)
                                  Alla Commissione  di  garanzia  per
                                  l'attuazione   della   legge  sullo
                                  sciopero
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  -  Segretario  generale -
                                  Ufficio      del      coordinamento
                                  amministrativo - Dipartimento degli
                                  AA.GG.    e    del    personale   -
                                  Dipartimento   per    gli    Affari
                                  giuridici e legislativi
                                  Ai Ministri senza portafoglio
                                  e, p.c.:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretario generale
    La presente Direttiva mira a richiamare  la  responsabilita'  dei
Dirigenti  delle Amministrazioni pubbliche alla sollecita osservanza,
in materia di orario di servizio e di orario  di  lavoro,  di  quanto
stabilito  dalla  legge  23  dicembre  1994,  n.   724, e dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' al rispetto della normativa contrattuale.
1. - PREMESSA
    La  materia  dell'orario  di servizio e dell'orario di lavoro dei
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche - ridefinita dall'articolo
22  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  recante  "Misure  di
razionalizzazione   della  finanza  pubblica"  -  assume  particolare
rilevanza  nel  processo  di  modernizzazione  delle  Amministrazioni
pubbliche,  di  apertura degli uffici al pubblico e di armonizzazione
delle modalita' di erogazione dei servizi  pubblici  con  le  realta'
prevalenti nei Paesi dell'Unione Europea.
    L'obiettivo   della  normativa  e'  rendere  le  attivita'  delle
Amministrazioni  pubbliche,  specialmente  di  quelle   che   erogano
servizi, funzionali alle esigenze dei cittadini.
    L'organizzazione delle strutture va informata alle esigenze degli
utenti dei servizi. Le prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici
sono   a  loro  volta  funzionali  alla  erogazione  dei  servizi  ai
cittadini. Si spiega cosi' che, nell'organizzazione delle  strutture,
si  debbano  modellare l'orario degli uffici pubblici e, nel rispetto
dell'orario contrattuale, l'orario di  lavoro  dei  dipendenti  delle
Amministrazioni  pubbliche  sulle  esigenze  dell'utenza,  di  cui le
strutture pubbliche, e, nel loro ambito,  i  Dirigenti  responsabili,
devono sapersi fare interpreti.
    Portando  a  compimento una sperimentazione gia' attuata in molti
uffici  pubblici  in  base  alle  precedenti  normative,   le   nuove
disposizioni  in materia di orario di servizio, di orario di lavoro e
di articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura  al
pubblico  e  dell'orario  di  lavoro  nelle Amministrazioni pubbliche
danno puntuale e corretta "attuazione ai principi generali di cui  al
Titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed integrazioni" e si armonizzano coerentemente con le
finalita' perseguite da  detto  decreto  legislativo  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporto di lavoro per realizzare una Pubblica
Amministrazione che sia in grado  di  pervenire  alla  ottimizzazione
delle  risorse impiegate in modo da conseguire il miglior servizio da
rendere ai cittadini ed alle imprese, in  sintonia  con  l'evoluzione
della  realta'  sociale ed indubbiamente piu' vicina ai modelli degli
altri Paesi occidentali e, in particolare, dell'Unione  Europea,  nei
quali  da  tempo  e'  praticata  l'apertura degli uffici pubblici dal
lunedi' al venerdi'.
    Si segnala, al riguardo, l'importanza che gli uffici pubblici  in
Italia  siano  organizzati  in modo da poter dialogare con gli uffici
pubblici italiani all'estero e  con  gli  uffici  degli  altri  Paesi
europei,  al  fine di pervenire ad una effettiva omogeneizzazione dei
rispettivi orari.
    Nell'espletamento dei compiti istituzionali  e  nella  erogazione
dei  servizi,  le  Amministrazioni pubbliche, (e per esse i Dirigenti
responsabili) avranno pertanto cura di improntare la  loro  azione  -
adeguando  conseguentemente  l'organizzazione del lavoro e le proprie
strutture,  anche  con la migliore utilizzazione delle strumentazioni
informatiche  -  all'obbiettivo  di  rendere   piu'   produttivi   ed
efficienti gli uffici pubblici anche in termini di raffrontabilita' e
di  competitivita'  con  i "corrispondenti uffici e servizi dei Paesi
della Comunita' Europea", rafforzando  in  maniera  significativa  il
processo  di apertura della Pubblica Amministrazione nei confronti di
un'utenza che travalica i confini nazionali per ricomprendere  quanto
meno i cittadini dell'Unione Europea.
    Il  raggiungimento degli obiettivi potra' essere assicurato anche
con una sapiente utilizzazione, da parte dei Dirigenti  responsabili,
di   altri   istituti  vigenti,  che  consentono,  con  una  maggiore
flessibilita' della prestazione  lavorativa  che  tenga  conto  anche
delle  esigenze  degli  impiegati,  di  adeguare  l'organizzazione ai
servizi erogati.
    Cosi', per esemplificare: l'articolazione dell'orario anche nelle
ore pomeridiane impone di ridurre il ricorso al lavoro  straordinario
tanto   da   configurarlo   istituto   eccezionale;  sara'  possibile
coordinare gli istituti di incentivazione del lavoro con le  esigenze
di  articolazione  dell'orario  di servizio; sara' consigliabile fare
ricorso - come si  chiarira'  -  a  forme  di  lavoro  flessibile  e,
soprattutto,  al  lavoro  part-time.  Il  lavoro a tempo parziale, in
particolare,  consente  di  venire  incontro  alle   esigenze   degli
impiegati  che,  per  giustificate ed apprezzabili ragioni personali,
non possono far fronte all'obbligo di  articolazione  dell'orario  di
lavoro  nelle  ore  pomeridiane;  e  anzi  la particolare rispondenza
dell'istituto del lavoro a tempo parziale alle esigenze  poste  dalla
normativa  in  esame potrebbe indurre a considerare iniziative, anche
di carattere normativo,  che  favoriscano  il  ricorso  al  part-time
mediante   una   maggiore   flessibilita'  dell'ambito  temporale  di
riferimento  in  cui  esso  puo'  essere  articolato  e  una  diversa
proporzione  tra  riduzione  della  prestazione  e  diminuzione della
retribuzione.
    In conclusione, a seguito delle nuove disposizioni  recate  -  in
materia di orario di servizio, di orario di lavoro e di articolazione
dell'orario  di  servizio,  dell'orario  di  apertura  al  pubblico e
dell'orario di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche - dall'articolo
22, commi 1/5, della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  nell'attuale
contesto  di "omologazione con il settore privato" e di "omologazione
a livello europeo"  -  come  disegnato  dal  decreto  legislativo  n.
29/1993,  e  successive modificazioni ed integrazioni -, per incidere
con sempre maggiore determinazione nel processo di  riforma  in  atto
della P.A., occorre, in sostanza, che nelle Amministrazioni pubbliche
l'orario  di  servizio  e  l'orario  di  lavoro  settimanale  vengano
programmati  ed  articolati,  con  ogni  urgenza,  su  cinque  giorni
settimanali,  anche  nelle  ore  pomeridiane,  in  modo  da  ampliare
l'orario di servizio degli uffici pubblici e l'orario di apertura  al
pubblico  per rispondere effettivamente e concretamente alle esigenze
dell'utenza,  la  quale  esprime  bisogni  in   continua   e   rapida
evoluzione.
2 - QUADRO NORMATIVO
    La legge 23 dicembre 1993, n. 724, citata, nei commi 1, 2, 3, 4 e
5  dell'articolo 22 apporta significative modifiche alla normativa in
materia di orario di servizio, di orario di lavoro e di articolazione
dell'orario di  servizio,  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  e
dell'orario   di   lavoro  nelle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
    L'articolo  22  della legge n. 724/1994, che abroga l'articolo 60
del D. L.vo n. 29/1993 (comma 5), dispone che  nelle  Amministrazioni
pubbliche in indirizzo:
comma  1:    "l'orario di servizio.......si articola su cinque giorni
          settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei
          principi generali di cui al Titolo I del  predetto  decreto
          legislativo"  n.  29/1993  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
          Rispetto a tale nuova disciplina, lo stesso comma 1 precisa
          poi che "sono fatte salve in ogni caso:
          - le particolari esigenze dei servizi pubblici da  erogarsi
            con  carattere  di  continuita'  e  che  richiedono orari
            continuativi o  prestazioni  per  tutti  i  giorni  della
            settimana,
          - quelle delle istituzioni scolastiche,
          -  nonche'  quelle derivanti dalla necessita' di assicurare
            comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici
            pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche
            nei giorni non lavorativi".
comma 2:   "L'orario settimanale  di  lavoro  ordinario,  nell'ambito
          dell'orario    d'obbligo    contrattuale,   e'   funzionale
          all'orario di servizio e  si  articola  su  cinque  giorni,
          anche nelle ore pomeridiane".
          Rispetto a tale nuova disciplina, lo stesso comma 2 precisa
          poi  che  sono  "fatte  salve  le  particolari esigenze dei
          servizi pubblici indicati nel comma 1".
comma 3:  "L'articolazione dell'orario di  servizio,  dell'orario  di
          apertura  al  pubblico e dell'orario di lavoro e' definita,
          con le procedure di cui all'articolo 10,  all'articolo  16,
          comma  1,  lettera  d),  ed  all'articolo  17, comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalita'
          e   gli   obiettivi  da  realizzare  e  le  prestazioni  da
          assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle
          esigenze dell'utenza".
          Lo stesso  comma  3  precisa,  inoltre,  che  "l'orario  di
          lavoro, comunque articolato, e' accertato mediante forme di
          controlli obiettivi e di tipo automatizzato".
    In   conseguenza  delle  nuove  citate  disposizioni  riguardanti
l'articolazione dell'orario di servizio su cinque  giorni  lavorativi
settimanali,  il  comma  4  dell'articolo  22 della legge n. 724/1994
riduce "gli stanziamenti ed i  fondi  comunque  utilizzati  nell'anno
1994  per  l'erogazione  del  compenso  per  lavoro  straordinario al
personale del comparto ministeriale.......del  5  per  cento  per  il
secondo  semestre  dell'anno  1995  e  per  gli  anni  1996  e 1997",
disponendo  che  "le  altre  Amministrazioni  pubbliche   provvedono,
contestualmente  all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti
commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario".
    Le  principali  disposizioni  legislative in materia di orario di
servizio e di orario di lavoro ed in materia di  organizzazione  sono
riportate in allegato alla presente Direttiva (Allegato n.1).
    E'  utile  chiarire,  altresi',  il significato degli istituti in
parola:
a)  Per  "orario  di  servizio"  si  intende  il  periodo  di   tempo
   giornaliero  necessario  per  assicurare  la  funzionalita'  delle
   strutture  degli  uffici  pubblici  e  l'erogazione  dei   servizi
   all'utenza.
b)  Per  "orario  di  apertura  al pubblico" si intende il periodo di
   tempo  giornaliero  che,  nell'ambito  dell'orario  di   servizio,
   costituisce  la  fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso
   ai servizi da parte dell'utenza.
c) Per "orario di lavoro" si intende il periodo di tempo  giornaliero
   durante    il   quale,   in   conformita'   all'orario   d'obbligo
   contrattuale,   ciascun   dipendente   assicura   la   prestazione
   lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
    Si  riporta  in  allegato  un prospetto che riassume, prima della
definizione dei nuovi contratti  collettivi  di  lavoro,  le  vigenti
disposizioni  che  regolano la durata di lavoro settimanale ordinario
per le diverse categorie di dipendenti pubblici (Allegato n.2).
    Ai  fini  dell'attuazione   del   nuovo   modello   organizzativo
finalizzato  al  raggiungimento  dei  predetti  obiettivi,  si  rende
pertanto  necessario  che  i  Dirigenti  Generali  ed  i   Dirigenti,
nell'ambito   delle  rispettive  attribuzioni  e  delle  disposizioni
previste ai fini in parola dal decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni (articoli 1, 2, 3,
4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 58, 58 bis, 59 e
61) provvedano a definire al piu' presto  criteri  organizzativi  per
una  gestione  dell'orario  di  servizio,  dell'orario di apertura al
pubblico dell'orario settimanale dia lavoro rispondenti ed  attuativi
delle  nuove  riportate disposizioni in materia, recate dall'articolo
22, commi 1-5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    Si forniscono, allo scopo, le seguenti  indicazioni  nei  termini
previsti dalle richiamate disposizioni della legge n.  724/1994 e del
decreto   legislativo   n.  29/1993  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
2.1 - ORARIO DI SERVIZIO
    L'"orario di servizio" settimanale  negli  uffici  pubblici  deve
essere  articolato  dai  Dirigenti  responsabili  "su cinque giorni",
assicurando   il   funzionamento   degli   uffici   sia   nelle   ore
antimeridiane, sia in quelle pomeridiane.
    In  riferimento ai "Principi Generali" contenuti nell'articolo 5,
comma 1, lettera d), del D. L.vo n.  29/1993  ("Armonizzazione  degli
orari  di  servizio,  di  apertura  degli  uffici  e di lavoro con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle Amministrazioni  pubbliche
dei  Paesi  della  Comunita'  Europea", nonche' con quelli del lavoro
privato"), i cinque giorni settimanali  dell'orario di servizio vanno
dal lunedi' al venerdi'.
    Peraltro,  come  previsto   nell'ultima   parte   del   comma   1
dell'articolo  22  della  legge n. 724/1994, l'esigenza di assicurare
comunque la funzionalita' delle strutture degli uffici pubblici  puo'
comportare  un  ulteriore ampliamento dell'orario di servizio, per il
tempo necessario ai detti  fini,  negli  indicati  giorni  lavorativi
della  settimana  (dal  lunedi' al venerdi') ed "anche nei giorni non
lavorativi".
2.2 - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
    Nell'ambito  dell'orario  di  servizio,  i Dirigenti responsabili
delle Amministrazioni pubbliche, dopo aver individuato gli uffici che
hanno rapporti con il pubblico, dovranno quindi definire "l'orario di
apertura al pubblico", prevedendo apposite fasce orarie di accesso ai
servizi da parte dell'utenza in ciascuno dei cinque giorni lavorativi
settimanali (dal lunedi' al venerdi'), sia nelle  ore  antimeridiane,
sia in quelle pomeridiane.
    Apposite  fasce  orarie  di  accesso  ai  servizi dovranno essere
previste "anche nei giorni non lavorativi" nelle fattispecie indicate
nel paragrafo 2.7, che derogano alla  nuova  disciplina  generale  in
materia.
2.3 - ORARIO DI LAVORO ORDINARIO
    Nel  rispetto dell'obbligo dell'effettuazione del previsto orario
ordinario di lavoro settimanale (orario d'obbligo contrattuale:  cfr.
Allegato   n.  2),  l'"orario  di  lavoro"  settimanale  deve  essere
articolato dai Dirigenti responsabili,  in  funzione  delle  esigenze
organizzative derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio,
nell'ambito delle tipologie indicate dai contratti nazionali e con le
procedure di cui al successivo paragrafo 3.
    Per  le  indicate finalita' ed in applicazione delle disposizioni
contenute nel comma 2 dell'articolo 22 della legge  n.  724/1994,  la
durata  giornaliera  dell'orario  ordinario  di lavoro settimanale di
ciascun dipendente deve essere articolata dai Dirigenti  responsabili
su  cinque  giorni,  fino  al  completamento dell'orario d'obbligo di
lavoro settimanale.
    Nell'ambito della indicata articolazione giornaliera  dell'orario
ordinario   di   lavoro   settimanale   e'   indispensabile  definire
un'adeguata  sospensione  (non  inferiore  a  30  minuti),  idonea  a
consentire  il necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei
dipendenti, al fine di evitare che  il  lavoro  troppo  prolungato  e
continuo  nel  corso della giornata diventi eccessivamente usurante e
dannoso per la salute.
    Si ritiene, inoltre,  importante  sottoporre  all'attenzione  dei
Dirigenti   responsabili   la   necessita'   di   definire  la  nuova
articolazione  dell'orario  di  lavoro  settimanale   -   nell'ambito
dell'orario  d'obbligo  contrattuale  e  delle tipologie indicate dai
contratti nazionali - utilizzando allo scopo, in maniera  programmata
ed in forma combinata, le diverse modalita' organizzative dell'orario
di lavoro, quali: l'orario ordinario, l'orario flessibile, i turni, i
recuperi dei permessi brevi e dei ritardi giustificati.
    Al  riguardo  si segnala anche la necessita' che, nel determinare
l'articolazione   dell'orario   di    lavoro    settimanale,    siano
opportunamente   valutate,   da  parte  dei  Dirigenti  responsabili,
particolari specifiche esigenze espresse dal  personale,  che  -  per
apprezzabili motivazioni adeguatamente documentate - puo' chiedere di
utilizzare  forme  flessibili  dell'orario  di  lavoro. Tali esigenze
potranno anche essere tenute in  considerazione  per  consentire  una
piu' lunga durata della pausa giornaliera.
    In  tale  valutazione dovra' essere, in ogni caso, data priorita'
ai "dipendenti in  situazioni  di  svantaggio  personale,  sociale  e
familiare" ed a quelli "impegnati in attivita' di volontariato", come
previsto   dall'articolo   7  del  Decreto  legislativo  n.  29/1993,
considerando  adeguatamente le esigenze delle dipendenti con figli in
tenera eta'.
    Le segnalate particolari esigenze espresse dal  personale  devono
essere,   ovviamente,   compatibili   e   conciliabili,  quanto  piu'
possibile, con le esigenze di servizio e  con  le  connesse  esigenze
organizzative delle Amministrazioni pubbliche.
    Per   le   richiamate   finalita'  di  pervenire  ad  un  modello
organizzativo fondato sui criteri di mobilita'  e  flessibilita',  si
sottolinea, altresi', la necessita' di utilizzare, in forma combinata
con  le indicate modalita' organizzative dell'orario di lavoro, anche
altre forme di rapporto di lavoro, quale in particolare il  lavoro  a
tempo  parziale  ed  il lavoro a tempo determinato, come disciplinate
dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
    Nella fase di prima attuazione della nuova normativa, i Dirigenti
responsabili potranno tener conto dell'attuale situazione concernente
i rientri pomeridiani per lavoro  straordinario,  in  modo  che,  nel
determinare  l'articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti, si
possa assicurare un passaggio graduale alla nuova organizzazione.
2.4 - ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO
    Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come strumento
ordinario di programmazione del lavoro.
    I Dirigenti responsabili delle Amministrazioni  pubbliche  -  nel
rispetto  delle  norme  che  disciplinano  la  materia  per i diversi
comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e  per  le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica dirigenziale e per la  dirigenza  medica  e  veterinaria  -
ricorreranno,   quindi,  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario
strettamente necessarie, soltanto in presenza di  effettive  esigenze
di servizio.
    Non   e'   consentita  alcuna  forma  di  forfettizzazione  della
retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Queste devono  essere
autorizzate  dal  Dirigente,  devono  essere  effettivamente  rese  e
documentate, e devono essere accertate a cura del Dirigente,  che  ne
e' responsabile.
    Si  ricorda,  nuovamente,  che  il comma 4 dell'articolo 22 della
legge n. 724/1994 ha ridotto del 5%, per il secondo semestre del 1995
e per gli anni 1996 e 1997, gli  stanziamenti  ed  i  fondi  comunque
utilizzati  nell'anno  1994  per l'erogazione del compenso per lavoro
straordinario al personale del comparto "Ministeri"  ed  ha  disposto
che  le altre Amministrazioni pubbliche" provvedano - contestualmente
all'applicazione delle nuove disposizioni legislative in  materia  di
orario  di  servizio  e  di  orario di lavoro - alla "riduzione delle
prestazioni di lavoro straordinario".
2.5 - RECUPERO DEI PERMESSI BREVI E DEI RITARDI GIUSTIFICATI
    Per le evidenti connessioni con gli istituti riguardanti l'orario
di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'orario  di  lavoro,
si  ritiene  necessario  richiamare  alla attenzione dei Dirigenti la
assoluta necessita' del puntuale  rispetto  della  vigente  normativa
contrattuale  in  materia  di  permessi  brevi  fruiti dai dipendenti
pubblici per esigenze personali.
    Nell'osservanza della indicata normativa contrattuale vigente,  i
Dirigenti   responsabili,  nel  disporre  il  recupero  dei  predetti
permessi brevi ed il recupero dei ritardi giustificati:
-  terranno  conto,  in  via prioritaria, dell'organizzazione e delle
  esigenze del servizio;
- individueranno le modalita' per l'effettuazione di tali recuperi;
- indicheranno chiaramente le prestazioni da rendere.
    In via ordinaria, i  periodi  temporali  da  recuperare  dovranno
consistere, di norma, in gruppi di almeno tre ore, da prestarsi nelle
ore pomeridiane.
    Per  le assenze dal lavoro non giustificate, si procedera' invece
-  oltre  che  alle  relative  trattenute  sulla   retribuzione,   su
indicazione  del  Dirigente responsabile - alla attivazione, da parte
del predetto Dirigente, delle procedure disciplinari  previste  dalle
normative vigenti.
2.6 - FERIE
    Per  le  connessioni  con  gli  istituti  oggetto  della presente
Direttiva, si ritiene anche necessario segnalare  all'attenzione  dei
Dirigenti   che   l'articolazione  dell'orario  di  lavoro  d'obbligo
settimanale su cinque giornate lavorative, ovvero su sei giorni  (nei
casi  in  cui  si  dira'  relativamente  alle fattispecie derogatorie
esaminate nel successivo paragrafo 2.7), comporta  la  fruizione,  da
parte  dei  dipendenti  pubblici,  di  un  diverso  periodo di "ferie
annuali".
    Al riguardo, si rinvia alla  vigente  normativa  contrattuale  in
materia per tutti gli aspetti relativi all'istituto delle "ferie".
2.7 - PARTICOLARI ESIGENZE RISPETTO ALLA NUOVA DISCIPLINA DELL'ORARIO
      DI SERVIZIO E DELL'ORARIO DI LAVORO
    Rispetto  alla nuova disciplina in materia di orario di servizio,
di orario di lavoro  e  di  articolazione  dell'orario  di  servizio,
dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro, e' stato
gia'  evidenziato  in  precedenza  che i commi 1 e 2 dell'articolo 22
della legge n. 724/1994 si preoccupano di fare "salve in ogni caso ":
A) - "le particolari esigenze dei servizi pubblici  da  erogarsi  con
     carattere  di  continuita' e che richiedono orari continuativi o
     prestazioni per tutti i giorni della settimana";
B) - "quelle delle istituzioni scolastiche";
C) - nonche' quelle derivanti dalla necessita' di assicurare comunque
     la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici con un
     ampliamento  dell'orario  di  servizio  anche  nei  giorni   non
     lavorativi".
    Trattasi  di  tre particolari fattispecie che derogano alla nuova
disciplina generale dell'orario di servizio e dell'orario  di  lavoro
in  precedenza illustrata. Peraltro, le tre indicate fattispecie sono
tra loro diverse e richiedono, per tale motivo, un separato esame.
    Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera  A),  trattasi
in  particolare  dei  servizi  pubblici  (quali  ad esempio, l'ordine
pubblico, l'assistenza sanitaria, ecc.), che, essendo  indispensabili
per natura e richiedendo necessariamente uno svolgimento continuativo
per  tutti  i  giorni  della  settimana (e quindi anche in quelli non
lavorativi, e cioe' anche il sabato e la  domenica),  non  consentono
alcuna interruzione.
    Per   tali   servizi  pubblici  resta,  quindi,  ferma  l'attuale
organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro.
    Anche per le istituzioni scolastiche - fattispecie  di  cui  alla
lettera  B)  -  resta  ferma  l'attuale organizzazione dell'orario di
servizio e dell'orario di lavoro, il cui modello organizzativo potra'
trovare idonee soluzioni di  razionalizzazione  in  relazione  ed  in
occasione della prossima riforma del sistema scolastico.
    Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera C), si e' gia'
anticipato nel paragrafo 2.1 che l'esigenza di assicurare comunque la
funzionalita'  delle strutture degli uffici pubblici puo' richiedere,
rispetto  all'orario  di   servizio   definito   con   carattere   di
generalita',  un  ampliamento  di  tale  orario nei giorni lavorativi
della settimana (dal lunedi' al venerdi') ed "anche  nei  giorni  non
lavorativi" (il sabato, ovvero la domenica, ovvero ancora il sabato e
la domenica).
    Per  tale ultima fattispecie trattasi evidentemente di situazioni
che, ove non fronteggiate, rischiano di ostacolare -  in  termini  di
efficacia,  di efficienza e di produttivita' - la piena funzionalita'
della  struttura  degli  uffici  pubblici  nella   erogazione   delle
prestazioni  all'utenza. Per alcuni uffici tali situazioni potrebbero
anche sussistere in permanenza, ma nella generalita' dei  casi  dette
situazioni hanno tendenzialmente carattere temporaneo, riconducibili,
ad   esempio,   ad   esigenze  di  carattere  occasionale,  od  anche
stagionale, che comportano un incremento di attivita'.
    In conclusione, nella  fattispecie  di  cui  alla  lettera  C)  i
Dirigenti  responsabili valuteranno le singole situazioni, definendo,
in  deroga  all'orario  di  servizio  determinato  con  carattere  di
generalita',  "un  ampliamento dell'orario di servizio", per il tempo
necessario ad "assicurare comunque la funzionalita' delle  strutture"
nei  giorni  lavorativi  della  settimana  ed  "anche  nei giorni non
lavorativi" in precedenza indicati.
3. - DETERMINAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO,
          DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO E DELL'ORARIO DI LAVORO
    In  attuazione  delle  disposizioni   contenute   nel   comma   3
dell'articolo  22  della  legge  23 dicembre 1994, n.724, in aderenza
alle direttive dei  Ministri,  ovvero  dei  titolari  del  potere  di
rappresentanza  per  le Amministrazioni diverse da quelle statali, ed
in armonia con le indicazioni contenute nella presente  Direttiva,  i
Dirigenti  Generali  ed  i  Dirigenti  responsabili  provvederanno  a
definire l'articolazione  dell'orario  di  servizio,  dell'orario  di
apertura  al  pubblico  e  dell'orario di lavoro, "avendo presenti le
finalita'  e  gli  obiettivi  da  realizzare  e  le  prestazioni   da
assicurare,  secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze
dell'utenza".
    Quanto alla procedura da seguire per la predetta definizione,  si
sottolineano    le    disposizioni    contenute   nell'articolo   10,
nell'articolo 16 (sulle funzioni di direzione dei Dirigenti Generali)
e nell'articolo 17 (sulle funzioni di direzione  dei  Dirigenti)  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  espressamente richiamate - unitamente ai "principi
generali di cui al Titolo I" - nei citati commi 1 e  3  dell'articolo
22 della legge n.724/1994.
    L'articolo  16,  comma 1, lettera d), seconda parte, del D.  L.vo
n.  29/1993  prevede  che  i  Dirigenti  Generali,  nel   determinare
(informandone     le     organizzazioni     sindacali    maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale)  "i   criteri   generali   di
organizzazione  degli uffici, secondo i principi di cui al Titolo I e
le direttive dei Ministri", definiscono, "in particolare, l'orario di
servizio  e  l'orario  di  apertura  al  pubblico  e  l'articolazione
dell'orario   contrattuale  di  lavoro  in  relazione  alle  esigenze
funzionali della struttura organizzativa cui  sono  preposti,  previo
eventuale   esame   con  le  organizzazioni  sindacali"  maggiormente
rappresentative nella struttura di riferimento, "secondo le modalita'
di cui all'articolo 10".
    L'articolo 17, comma 2, seconda parte, del D. L.vo  n.    29/1993
stabilisce   che   i   Dirigenti   preposti  agli  Uffici  periferici
provvedono, tra l'altro, "all'adeguamento dell'orario di  servizio  e
di  apertura  al  pubblico"  - "tenendo conto della specifica realta'
territoriale" e "fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della
legge  8    giugno  1990,  n.  142"  -   "nonche'   all'articolazione
dell'orario   contrattuale   di   lavoro",   previa  informazione  ed
"eventuale  esame  con  le  organizzazioni  sindacali"   maggiormente
rappresentative nella struttura di riferimento, "secondo le modalita'
di cui all'articolo 10".
    Per  l'incidenza sulla materia in questione necessita quindi fare
riferimento - per la procedura da seguire,  da  parte  dei  Dirigenti
responsabili,  nella  definizione  dell'articolazione  dell'orario di
servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro
- alle  disposizioni  ed  allo  specifico  procedimento  disciplinato
dall'articolo  10  del decreto legislativo n. 29/1993, concernente la
"partecipazione  sindacale",  espressamente  richiamato   sia   negli
articoli 16 e 17 del D. L.vo n. 29/1993 che nel comma 3 dell'articolo
22 della legge n. 724/1994.
    "Ferme   restando   l'autonoma  determinazione  definitiva  e  la
responsabilita' dei Dirigenti", l'articolo 10 del D. L.vo n.  29/1993
disciplina il "diritto di informazione" in capo  alle  rappresentanze
sindacali  sulle  materie  riguardanti  "la qualita' dell'ambiente di
lavoro" e "le misure inerenti alla gestione dei rapporti di  lavoro",
in  ordine  alle  quali  le predette rappresentanze sindacali possono
richiedere - nei casi previsti dal  decreto  legislativo  n.  29/1993
(tra  i  quali  quello riguardante la problematica in argomento) - un
"incontro  per  l'esame"  delle  predette  materie.   L'   "eventuale
esame..."  "deve  espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni
dalla ricezione dell'informazione"  (ovvero  entro  un  termine  piu'
breve  per  motivi  di  urgenza), decorsi i quali "le Amministrazioni
pubbliche" (e per esse i Dirigenti responsabili) "assumono le proprie
autonome   determinazioni",   che   sono,   quindi,   definitive   ed
immediatamente operative.
    Le  disposizioni  contenute  nel  comma  3 dell'articolo 22 della
legge n.  724/1994  -  che  espressamente  richiamano  le  illustrate
disposizioni  del D. L.vo n. 29/1993 - stabiliscono un preciso quadro
normativo in materia di orario di servizio, di orario di lavoro e  di
articolazione  dell'orario  di  servizio,  dell'orario di apertura al
pubblico e dell'orario di lavoro, che comporta la definizione in sede
di  contrattazione  collettiva   nazionale   della   durata   massima
dell'orario   settimanale   di   lavoro   (c.   d.  orario  d'obbligo
contrattuale) - in quanto tale fondamentale aspetto della prestazione
lavorativa  attiene  specificatamente  al   sinallagma   contrattuale
prestazione/retribuzione,  che caratterizza il rapporto di lavoro - e
delle relative tipologie.
    Le illustrate  disposizioni  legislative  assegnano,  invece,  ai
Dirigenti  generali  ed  ai  Dirigenti  la  specifica  competenza  di
definire,   "nell'ambito   dell'orario    d'obbligo    contrattuale",
l'articolazione  dell'orario  di servizio, dell'orario di apertura al
pubblico   e   dell'orario   di   lavoro,  attivando  il  particolare
procedimento  della  "partecipazione  sindacale"   disciplinato   nel
dettaglio dall'articolo 10 del D. L.vo n. 29/1993.
    In  tale  quadro normativo - che, come evidenziato, non richiede,
per  la   materia   dell'articolazione   dell'orario   di   servizio,
dell'orario  di  apertura  al  pubblico  e  dell'orario di lavoro, un
preventivo accordo collettivo con il sindacato, ma l'attivazione  del
particolare  procedimento di "partecipazione sindacale" in precedenza
illustrato  -  si   ritiene,   per   altro,   necessario   richiamare
all'attenzione dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti la opportunita'
e  l'importanza  di intrattenere corrette e costruttive relazioni con
il sindacato, nella considerazione che la correttezza delle relazioni
sindacali  agevola   certamente   il   buon   andamento   dell'azione
amministrativa.
    Si  segnala,  infine,  all'attenzione  dei  Dirigenti il disposto
dell'articolo 36, della legge  8  giugno  1990,  n.  142  -  peraltro
espressamente  richiamato  nell'articolo  17,  comma  2,  del decreto
legislativo   n.   29/1993   -   concernente,   in   ambito   locale,
l'armonizzazione degli orari anche degli uffici al fine di soddisfare
le  esigenze  dei cittadini. Ai sensi del comma 3 del citato articolo
36 della legge n. 142/1990 i Sindaci  "nell'ambito  della  disciplina
regionale  e  sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  Consiglio
Comunale " sono competenti  "a  coordinare",  nei  rispettivi  ambiti
locali,  "gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nonche' gli orari di apertura al  pubblico  degli  uffici  periferici
delle    Amministrazioni    pubbliche,   al   fine   di   armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli
utenti".
    Per  la  realizzazione  degli  obiettivi  e  delle  finalita'  in
precedenza  illustrate  i Dirigenti Generali ed i Dirigenti procedono
con assoluta  tempestivita'  alla  applicazione  della  normativa  in
argomento  e delle indicazioni contenute nella presente Direttiva, al
massimo entro 60 giorni, comunicando alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  i modelli
organizzativi   adottati   nella    definizione    dell'articolazione
dell'orario  di  servizio  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  e
dell'orario di lavoro.
4. - PUBBLICITA' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
    Con  l'obiettivo  di   realizzare   e   rafforzare   in   maniera
significativa   il   processo   di   avvicinamento   della   Pubblica
Amministrazione nei confronti dell'utenza, si  rende  necessario  che
ogni ufficio pubblico dia adeguata pubblicita' , anche attraverso gli
organi  di  informazione,  degli  orari  di  apertura al pubblico che
saranno praticati nell'ufficio. Per gli uffici pubblici che erogano i
piu' ricorrenti servizi di base (es.   sanitario, anagrafico)  potra'
provvedersi  anche  con forma di pubblicita' capillare nel territorio
(es. sui mezzi di trasporto).
    Nell'attivita' di informazione svolgono un ruolo particolare  gli
"Uffici  per  le  relazioni con il pubblico", istituiti in attuazione
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 29/1993.  Si richiama, in
proposito, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  11
ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 261 dell'8
novembre 1994.
5. - OSSERVANZA E CONTROLLO DEGLI ORARI DI LAVORO - RESPONSABILITA'
    L'osservanza  dell'orario  di  lavoro  costituisce un obbligo dei
dipendenti pubblici, anche del personale con qualifica  dirigenziale,
quale   elemento   essenziale   della  prestazione  retribuita  dalla
Amministrazione pubblica.
    L'ultima parte del  comma  3  dell'articolo  22  della  legge  n.
724/1994  precisa  che  l'orario di lavoro, comunque articolato, deve
essere "accertato mediante forme di controlli  obiettivi  e  di  tipo
automatizzato".
    In    piu'    occasioni   la   Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri/Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  avuto  modo  di
richiamare  l'attenzione  dei  Dirigenti  su tale importante aspetto,
precisando i termini e le modalita' di detto controllo  con  apposite
direttive-circolari (riportate nell'Allegato n. 3), che si richiamano
e si confermano anche con la presente direttiva.
    Al  controllo  di tipo automatizzato delle presenze sono soggetti
anche  i  dipendenti  che  effettuano  prestazioni   oltre   l'orario
ordinario  di  lavoro.  Si  ricorda  che  l'articolo 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in  materia  di  finanza
pubblica",   prevede  che  le  Amministrazioni  pubbliche,  anche  ad
ordinamento autonomo, "non possono ricorrere al lavoro straordinario"
se presso di esse "non sono regolarmente operanti strumenti o  proce-
dure idonee all'accertamento della effettiva durata della prestazione
di lavoro".
    Si  ritiene opportuno precisare che con la introduzione dei nuovi
sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze, non  si  rendono
piu'  necessari  i  c.d.  "fogli  di presenza". Questi ultimi possono
essere utilizzati, in via eccezionale e soltanto nei periodi  in  cui
non   funzionino   i  predetti  sistemi  automatizzati,  a  causa  di
riparazioni o per altri motivi tecnici.
    I sistemi automatizzati  di  rilevazione  dell'orario  di  lavoro
dovranno,  quindi,  essere utilizzati per determinare direttamente la
retribuzione principale  e  quella  accessoria,  da  corrispondere  a
ciascun  dipendente.  Cio'  comporta  che  ad ogni eventuale assenza,
totale o parziale, dal posto di  lavoro  (che  non  sia  giustificata
dalla   vigente   normativa   in   materia)  consegue  -  oltre  alla
proporzionale,  automatica  riduzione  della  retribuzione  -   anche
l'attivazione,  da  parte dei Dirigenti responsabili, delle procedure
disciplinari previste dalla normativa vigente.
    I  Dirigenti  sono  responsabili  del  controllo  dell'osservanza
dell'orario  di  lavoro  da  parte del personale dipendente, sotto il
profilo penale, disciplinare, contabile, nei termini  definiti  dagli
articoli  20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo n.  29/1993,
e successive modificazioni ed integrazioni.
6. - CONSIDERAZIONI FINALI
    Nel processo di riforma in atto della P.A., di cui si e' detto in
Premessa, l'attuazione del nuovo modello organizzativo in materia  di
orario  di  servizio  e  di  orario  di lavoro disposto dai commi 1-5
dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n.  724, si  inserisce
in  un  quadro organizzativo piu' complessivo, che - nel coinvolgere,
per i  suoi  riflessi,  buona  parte  dell'organizzazione  sociale  -
comporta, indubbiamente, notevoli e complessi problemi da risolvere.
    Per tali motivi i Dirigenti Generali ed i Dirigenti responsabili,
i  Commissari  di Governo, i Prefetti della Repubblica e le Autorita'
responsabili degli Enti locali nonche'  i  Comitati  metropolitani  e
provinciali   della   Pubblica  Amministrazione  operanti  presso  le
Prefetture, sono invitati, ciascuno per quanto di competenza, a porre
in essere ogni utile iniziativa finalizzata  ad  armonizzare  con  le
realta'  del  vivere  sociale  nell'ambito  delle  rispettive aree di
intervento il predetto nuovo  modello  organizzativo  in  materia  di
orario di servizio e di orario di lavoro.
    Nel  promuovere  e  gestire  l'intera  operazione di rinnovamento
della Pubblica Amministrazione occorre, infatti, utilizzare tutti gli
apporti sinergici necessari, con una  azione  che  sia  in  grado  di
incidere  - oltre che sul piano tecnico - sul processo di maturazione
culturale, in modo da concepire ed organizzare  gli  uffici  pubblici
effettivamente e concretamente al servizio dell'utenza.
    Nel    sottolineare   le   disposizioni   sulla   responsabilita'
dirigenziale, di cui ai  citati  articoli  20  e  59  del  D.L.vo  n.
29/1993,  si invitano, in conclusione, i Dirigenti responsabili delle
Amministrazioni pubbliche a voler procedere con ogni  urgenza  -  nei
tempi  e  con le modalita' in precedenza indicate e nell'ambito della
rispettiva  autonomia   istituzionale   ed   ordinamentale   -   alle
determinazioni  di competenza riguardanti il nuovo orario di servizio
e di lavoro, per realizzare gli obiettivi e le  finalita'  illustrate
con  la  presente  Direttiva, che assorbe e sostituisce le precedenti
Direttive-Circolari finora emanate sulla materia in  argomento  dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri/Dipartimento della Funzione
Pubblica.
    Ferme  restando  le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita'  delle  singole Amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione  dei  Prefetti  della  Repubblica  la  necessita'   di
svolgere nella loro qualita' di Presidenti dei Comitati metropolitani
e  provinciali della Pubblica Amministrazione, una incisiva attivita'
di  coordinamento  e  di  impulso,  in  modo  che  nell'ambito  della
provincia di competenza le Amministrazioni pubbliche provvedano - con
le  modalita'  procedurali in precedenza indicate e nell'ambito della
rispettiva autonomia istituzionale ed ordinamentale - a dare al  piu'
presto compiuta attuazione alle citate disposizioni dell'articolo 22,
commi  1-5,  della  legge  n.  724/1994  e del decreto legislativo n.
29/1993  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  secondo  le
indicazioni contenute nella presente direttiva.
    I  Ministeri,  le  Amministrazioni, le Associazioni, le Unioni, i
Presidenti delle Giunte  Regionali  e  delle  Provincie  Autonome,  i
Commissari  di  Governo  ed i Prefetti della Repubblica sono pregati,
ciascuno nel proprio ambito di competenza,  di  portare  la  presente
direttiva  a  conoscenza  degli  enti  e  degli organismi vigilati od
associati, con la tempestivita' che il caso richiede e di sollecitare
la piu' rapida attuazione della normativa in argomento.
                                                Il Ministro: FRATTINI
Registrato alla Corte conti, l'11 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 118