IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito del Tesoro, di  durata  non  superiore  a  dodici  anni,  con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visti  gli  articoli  10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.  75,
recante   disposizioni   in  materia  di  imposte  sui  redditi,  sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione,  di  termini  per  la
definizione  agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
derivanti  da  depositi  e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributarie;
  Visto il decreto-legge  24  luglio  1993,  n.  252,  reiterato,  da
ultimo,  con  decreto-legge  23 maggio 1994, n. 307, convertito nella
legge 22 luglio 1994, n. 457, ed in  particolare  l'art.  2,  con  il
quale,  all'art.  11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un  ulteriore  comma  (2-bis)  in
forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
   la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti  di  cui  e'  stato chiesto il rimborso, ai sensi del secondo
comma del citato art. 11, e'  destinata  all'estinzione,  secondo  le
disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge
n.   16/1993,   dei   crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusti tra
il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti  che  hanno
evidenziato  una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno
1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli  interessi
risulti  complessivamente,  per  i  menzionati periodi di imposta, di
ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;
   gli interessi relativi a ciascun credito devono  essere  computati
fino  al  31  dicembre  1993  e  che il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base
delle  richieste  presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;
   l'amministrazione finanziaria procede all'estinzione  dell'ottanta
per  cento  dei  crediti  indicati nelle dichiarazioni e dei relativi
interessi;  in  caso  di  notifica   di   avviso   di   accertamento,
l'amministrazione  finanziara  procede  al  rimborso della differenza
risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore
somma accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse  ridotte
al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine
delle  operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre
1993;
   con decreti del Ministro del tesoro, dovranno  essere  determinate
le   caratteristiche,   le   modalita',   ivi   compresa   la  misura
dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  101155  del  25  settembre   1993,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993 con
il  quale,  onde  consentire  agli  aventi  diritto   di   richiedere
l'estinzione  dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di
titoli  di  debito  pubblico,  si  e'   provveduto   a   fissare   le
caratteristiche dei titoli medesimi;
  Visti  i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state
disposte emissioni di certificati  di  credito  del  Tesoro  per  gli
importi  di  seguito  indicati,  ad estinzione dei crediti d'imposta,
come previsto dalla citata normativa:
   decreto ministeriale n. 101131 del 25 settembre  1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993; emissione di
CCT per nominali  L.  1.619.081.000.000,  ad  estinzione  di  crediti
d'imposta per L.  1.619.080.416.000;
   decreto  ministeriale  n.  397077  del 14 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994; emissione di CCT
per  nominali  lire  1.024.192.000.000,  ad  estinzione  di   crediti
d'imposta per L.  1.024.187.806.000;
  decreto  ministeriale n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994;  emissione  di  CCT  per
nominali lire 101.872.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per
L. 101.871.744.000;
    decreto  ministeriale  n.  397733  del  6 maggio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994; emissione di  CCT
per  nominali  L.  29.021.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta
per L. 29.020.609.000;
   decreto ministeriale n. 398118  del  19  luglio  1994,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1994; emissione di CCT
per nominali L. 147.440.000.000, ad estinzione di  crediti  d'imposta
per L. 147.439.802.000;
  Vista  la  lettera  in  data 8 marzo 1995 con la quale il Ministero
delle  finanze  ha  comunicato  che  la  societa'  Italstat   S.p.a.,
incorporata dalla Iritecna S.p.a., titolare di crediti di imposta per
le  annualita'  1988  e 1990, superiori a L. 50.000.000.000 e con una
perdita di bilancio nell'esercizio 1991, ha diritto al  rimborso  dei
crediti di imposta costituito dal credito vantato (L. 54.714.455.000)
oltre gli interessi (L.  7.179.255.000) per un importo complessivo di
L.  61.893.710.000  come  da  apposito prospetto allegato al presente
decreto e che la liquidazione del credito viene effettuata  al  100%,
dal  momento  che  e'  ormai  scaduto il termine del 30 novembre 1993
entro il quale avrebbe dovuto essere liquidata una prima  quota  pari
all'80%;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra  per  l'importo,  debitamente  arrotondato,  di  complessive L.
61.894.000.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e per le finalita' di cui al
decreto-legge 23 maggio 1994,  n.  307,  convertito  nella  legge  22
luglio  1994,  n.  457,  e'  disposta  un'emissione di certificati di
credito  del  Tesoro  al  portatore  per  l'importo  di  nominali  L.
61.894.000.000 alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni e quattro mesi;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  9,50%  annuo,  pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.