IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante
disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di
credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,
recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributarie;
Visto il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, reiterato, da
ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella
legge 22 luglio 1994, n. 457, ed in particolare l'art. 2, con il
quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-bis) in
forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del secondo
comma del citato art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le
disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge
n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusti tra
il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno
evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno
1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi
risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di
ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;
gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati
fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1 gennaio 1994;
l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base
delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;
l'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta
per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi
interessi; in caso di notifica di avviso di accertamento,
l'amministrazione finanziara procede al rimborso della differenza
risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore
somma accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte
al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine
delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre
1993;
con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate
le caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura
dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993 con
il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere
l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di
titoli di debito pubblico, si e' provveduto a fissare le
caratteristiche dei titoli medesimi;
Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state
disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli
importi di seguito indicati, ad estinzione dei crediti d'imposta,
come previsto dalla citata normativa:
decreto ministeriale n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993; emissione di
CCT per nominali L. 1.619.081.000.000, ad estinzione di crediti
d'imposta per L. 1.619.080.416.000;
decreto ministeriale n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994; emissione di CCT
per nominali lire 1.024.192.000.000, ad estinzione di crediti
d'imposta per L. 1.024.187.806.000;
decreto ministeriale n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994; emissione di CCT per
nominali lire 101.872.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per
L. 101.871.744.000;
decreto ministeriale n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994; emissione di CCT
per nominali L. 29.021.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta
per L. 29.020.609.000;
decreto ministeriale n. 398118 del 19 luglio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1994; emissione di CCT
per nominali L. 147.440.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta
per L. 147.439.802.000;
Vista la lettera in data 8 marzo 1995 con la quale il Ministero
delle finanze ha comunicato che la societa' Italstat S.p.a.,
incorporata dalla Iritecna S.p.a., titolare di crediti di imposta per
le annualita' 1988 e 1990, superiori a L. 50.000.000.000 e con una
perdita di bilancio nell'esercizio 1991, ha diritto al rimborso dei
crediti di imposta costituito dal credito vantato (L. 54.714.455.000)
oltre gli interessi (L. 7.179.255.000) per un importo complessivo di
L. 61.893.710.000 come da apposito prospetto allegato al presente
decreto e che la liquidazione del credito viene effettuata al 100%,
dal momento che e' ormai scaduto il termine del 30 novembre 1993
entro il quale avrebbe dovuto essere liquidata una prima quota pari
all'80%;
Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L.
61.894.000.000;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui al
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22
luglio 1994, n. 457, e' disposta un'emissione di certificati di
credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L.
61.894.000.000 alle seguenti condizioni:
durata: cinque anni e quattro mesi;
godimento: 1 gennaio 1994;
prezzo d'emissione: alla pari;
tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 1999.