IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto l'art. 6 della legge 2 dicembre  1991,  n.  390,  riguardante
l'istituzione  della  Consulta  nazionale  per  il diritto agli studi
universitari ed, in particolare,  il  comma  quarto  che  demanda  ad
apposito  regolamento  ministeriale la disciplina delle modalita' per
l'elezione dei rappresentanti  delle  universita'  e  degli  studenti
nonche' per il funzionamento della Consulta stessa;
  Visto  l'art.  3, titolo II, del regolamento in data 4 ottobre 1994
che demanda al Ministro il compito di indire, con propria  ordinanza,
le  elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle universita' in
seno  alla  Consulta   nazionale   per   il   diritto   allo   studio
universitario;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  In  prima  applicazione  dell'art.  6  della legge n. 390/1991 sono
indette per il giorno 30 maggio 1995 presso  ciascuna  universita'  e
istituto universitario le elezioni per la designazione delle seguenti
componenti  della  Consulta  nazionale  per  il  diritto  agli  studi
universitari:
    a) cinque rappresentanti delle universita';
   b) cinque rappresentanti degli studenti.
  Dette votazioni hanno inizio alle ore 9 e termine alle ore 20.
          AVVERTENZA:
             Il  regolamento  del  4  ottobre  1994,  indicato  nelle
          premesse, e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale
          alla pag. 23.