IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, riguardante l'istituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed, in particolare, il comma quarto che demanda ad apposito regolamento ministeriale la disciplina delle modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti nonche' per il funzionamento della Consulta stessa; Visto l'art. 3, titolo II, del regolamento in data 4 ottobre 1994 che demanda al Ministro il compito di indire, con propria ordinanza, le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle universita' in seno alla Consulta nazionale per il diritto allo studio universitario; Ordina: Art. 1. In prima applicazione dell'art. 6 della legge n. 390/1991 sono indette per il giorno 30 maggio 1995 presso ciascuna universita' e istituto universitario le elezioni per la designazione delle seguenti componenti della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari: a) cinque rappresentanti delle universita'; b) cinque rappresentanti degli studenti. Dette votazioni hanno inizio alle ore 9 e termine alle ore 20. AVVERTENZA: Il regolamento del 4 ottobre 1994, indicato nelle premesse, e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.