IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 16 febbraio 1995, n. 35, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (nel seguito legge), recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Visti in particolare gli articoli. 2, 3 e 3-ter della legge, che prevedono: un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi su finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, commerciali, di servizi - comprese quelle turistico alberghiere - nonche' alle imprese artigiane che siano state dichiarate danneggiate; una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge n. 1142/1966 e dalla legge n. 1068/1964; Visto il comma 9 dell'art. 2 della legge, in base al quale le condizioni e le modalita' di intervento del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a. sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, che ha stabilito tali condizioni e modalita' di intervento; Considerata la necessita' di emanare nuove disposizioni sostitutive di quelle contenute nel citato decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995 a seguito delle modifiche apportate al testo legislativo in sede di conversione; Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome assunta in data 2 marzo 1995 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge; Decreta: Art. 1. Imprese industriali, commerciali e di servizi 1. Sono ammesse agli interventi agevolativi previsti dall'art. 2 della legge le imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistico alberghiere, aventi sede nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 che abbiano subito danni a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 2. Le imprese interessate a fruire delle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 2, della legge presentano alla banca dalla quale intendono ottenere il finanziamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante l'impresa danneggiata, nella quale risulti lo stato di danneggiato e sia quantificata la spesa per il ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, comunque entro il limite del valore dei beni danneggiati, inteso come costo di sostituzione dei medesimi, nonche' per la ricostituzione delle scorte. La dichiarazione deve contenere un piano di investimento corredato dei preventivi di spesa. 3. Nel rispetto della destinazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, i finanziamenti di ripristino migliorativo possono essere diretti all'ampliamento o ammodernamento di immobili ovvero al potenziamento tecnologico di attrezzature. Puo' essere finanziato l'acquisto di macchinari usati, purche' non obsoleti e in piena efficienza. 4. I soggetti danneggiati definiscono contrattualmente con la banca l'importo del finanziamento, la durata e il periodo di preammortamento, tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 3, della legge. Il contratto indica altresi' il tasso fisso nominale annuo applicato dalla banca. 5. La durata del finanziamento non puo' eccedere i dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento finalizzato all'acquisto di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. 6. I finanziamenti possono essere concessi dalle banche in misura non superiore al 95% del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75% della spesa eccedente fino a 3 miliardi e in misura non superiore al 50% per l'ulteriore eccedenza. 7. Il tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche non puo' eccedere il rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti a imposta (RENDISTATO), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula del contratto, maggiorato di un punto percentuale. 8. Il contratto puo' prevedere che l'erogazione del finanziamento sia subordinata all'ottenimento dell'agevolazione. 9. La banca trasmette il contratto al Mediocredito centrale S.p.a. con allegata la documentazione indicata al comma 2. 10. Verificata la completezza della documentazione raccolta, il Mediocredito centrale S.p.a. delibera, entro li termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, la concessione del contributo tenendo conto dell'ordine di ricevimento della documentazione. Contestualmente il Mediocredito centrale S.p.a. accorda, ove richiesta, la garanzia del Fondo centrale di garanzia prevista dall'art. 2, commi 7 e 8, della legge. La delibera di concessione dell'agevolazione e della copertura del Fondo e' trasmessa alla banca che ne da' notizia al beneficiario. 11. Sino alla costituzione presso il Mediocredito centrale S.p.a. dell'apposito Comitato per la gestione delle agevolazioni, il consiglio di amministrazione del Mediocredito stesso indica gli organi delegati a deliberare la concessione dei contributi, tenendo conto del carattere di urgenza che tale deliberazione riveste. 12. Ottenuta la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte della presentazione da parte del danneggiato: dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata dalla camera di commercio, industria ed artigianato competente per territorio; di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa. L'utilizzo del finanziamento e' consentito entro il periodo di preammortamento, che decorre dalla data di prima erogazione. La banca comunica al Mediocredito centrale S.p.a. le erogazioni effettuate. 13. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti e' pari al 3% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde al beneficiario, per il tramite della banca che eroga il finanziamento stesso, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca e la rata calcolata al tasso del 3%. Nel periodo di preammortamento il contributo e' pari all'intero onere per interessi. Le banche trasmettono per conto del beneficiario del finanziamento al Mediocredito centrale S.p.a., almeno trenta giorni prima della scadenza di ciascuna rata, una specifica richiesta di erogazione del contributo. Le banche compensano su richiesta del beneficiario il contributo in conto interessi ad esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti in base al contratto di cui al comma 4. 14. Entro il termine del periodo di preammortamento l'impresa danneggiata presenta alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti la spesa sostenuta, unitamente a una relazione del beneficiario del contributo dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. La banca trasmette la documentazione e la relazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.a. 15. Il Mediocredito centrale S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito all'art. 3.