IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                E CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  16  febbraio  1995, n. 35, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (nel seguito
legge), recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle  zone
colpite  dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
  Visti in particolare gli articoli. 2, 3 e 3-ter  della  legge,  che
prevedono:
   un  contributo  dello  Stato  per  il pagamento degli interessi su
finanziamenti  concessi   dalle   banche   a   imprese   industriali,
commerciali,  di  servizi  -  comprese quelle turistico alberghiere -
nonche'  alle  imprese   artigiane   che   siano   state   dichiarate
danneggiate;
   una  specifica  copertura  dei rischi di credito connessi con tali
finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti  dalla
legge n. 1142/1966 e dalla legge n. 1068/1964;
  Visto  il  comma  9  dell'art.  2  della legge, in base al quale le
condizioni e le modalita' di  intervento  del  Mediocredito  centrale
S.p.a.  e  della  Cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane -
Artigiancassa S.p.a. sono stabilite, ove non gia'  disciplinate,  con
decreto   del  Ministro  del  tesoro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'11 gennaio 1995, che ha
stabilito tali condizioni e modalita' di intervento;
  Considerata la necessita' di emanare nuove disposizioni sostitutive
di quelle contenute  nel  citato  decreto  interministeriale  dell'11
gennaio 1995 a seguito delle modifiche apportate al testo legislativo
in sede di conversione;
  Vista  la  deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome  assunta  in  data  2
marzo 1995 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Imprese industriali, commerciali e di servizi
  1.  Sono  ammesse  agli interventi agevolativi previsti dall'art. 2
della  legge  le  imprese  industriali,  commerciali  e  di  servizi,
comprese  quelle  turistico  alberghiere,  aventi sede nel territorio
delle regioni individuate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri del 10 novembre 1994 che abbiano subito danni a seguito
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi  alluvionali
della prima decade del mese di novembre 1994.
  2.  Le  imprese  interessate  a  fruire delle agevolazioni previste
dall'art. 2, comma 2, della legge presentano alla banca  dalla  quale
intendono  ottenere il finanziamento una dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio,  rilasciata  dal   legale   rappresentante   l'impresa
danneggiata,  nella  quale  risulti  lo  stato  di  danneggiato e sia
quantificata la spesa per  il  ripristino  anche  migliorativo  degli
impianti  e  delle  strutture aziendali, comunque entro il limite del
valore dei beni danneggiati, inteso come costo  di  sostituzione  dei
medesimi,   nonche'   per   la   ricostituzione   delle   scorte.  La
dichiarazione deve contenere un piano di investimento  corredato  dei
preventivi di spesa.
  3.  Nel  rispetto della destinazione prevista dall'art. 2, comma 3,
della legge,  i  finanziamenti  di  ripristino  migliorativo  possono
essere diretti all'ampliamento o ammodernamento di immobili ovvero al
potenziamento  tecnologico  di  attrezzature.  Puo' essere finanziato
l'acquisto di macchinari usati,  purche'  non  obsoleti  e  in  piena
efficienza.
  4. I soggetti danneggiati definiscono contrattualmente con la banca
l'importo   del   finanziamento,   la   durata   e   il   periodo  di
preammortamento, tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 2, comma
3, della legge. Il contratto indica altresi' il tasso fisso  nominale
annuo applicato dalla banca.
  5.  La  durata  del  finanziamento  non  puo' eccedere i dieci anni
comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni e di
un  periodo  massimo  di  rimborso  di  otto  anni.   Nel   caso   di
finanziamento finalizzato all'acquisto di sole scorte la durata dello
stesso  non  puo'  superare  i sei anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento massimo di  un  anno  e  di  un  periodo  massimo  di
rimborso di cinque anni.
  6.  I  finanziamenti possono essere concessi dalle banche in misura
non superiore al 95% del primo  miliardo  di  spesa,  in  misura  non
superiore  al 75% della spesa eccedente fino a 3 miliardi e in misura
non superiore al 50% per l'ulteriore eccedenza.
  7. Il tasso fisso nominale annuo praticato dalle  banche  non  puo'
eccedere  il  rendimento  medio lordo del campione di titoli pubblici
soggetti a  imposta  (RENDISTATO),  rilevato  dalla  Banca  d'Italia,
relativo   al  mese  precedente  quello  di  stipula  del  contratto,
maggiorato di un punto percentuale.
  8. Il contratto puo' prevedere che l'erogazione  del  finanziamento
sia subordinata all'ottenimento dell'agevolazione.
  9.  La banca trasmette il contratto al Mediocredito centrale S.p.a.
con allegata la documentazione indicata al comma 2.
  10. Verificata la completezza  della  documentazione  raccolta,  il
Mediocredito  centrale  S.p.a.  delibera,  entro  li termine di dieci
giorni  lavorativi   dal   ricevimento   della   documentazione,   la
concessione  del  contributo tenendo conto dell'ordine di ricevimento
della documentazione. Contestualmente il Mediocredito centrale S.p.a.
accorda, ove richiesta, la garanzia del Fondo  centrale  di  garanzia
prevista  dall'art.  2,  commi  7  e  8,  della legge. La delibera di
concessione  dell'agevolazione  e  della  copertura  del   Fondo   e'
trasmessa alla banca che ne da' notizia al beneficiario.
  11.  Sino  alla costituzione presso il Mediocredito centrale S.p.a.
dell'apposito  Comitato  per  la  gestione  delle  agevolazioni,   il
consiglio  di  amministrazione  del  Mediocredito  stesso  indica gli
organi delegati a deliberare la concessione dei  contributi,  tenendo
conto del carattere di urgenza che tale deliberazione riveste.
  12.  Ottenuta la delibera, la banca eroga il finanziamento a fronte
della presentazione da parte del danneggiato:
   dell'attestazione di impresa danneggiata rilasciata  dalla  camera
di commercio, industria ed artigianato competente per territorio;
   di documentazione idonea ad attestare gli impegni di spesa.
  L'utilizzo  del  finanziamento  e'  consentito  entro il periodo di
preammortamento, che decorre dalla data di prima erogazione. La banca
comunica al Mediocredito centrale S.p.a. le erogazioni effettuate.
  13. Il tasso di interesse a carico delle imprese  beneficiarie  dei
finanziamenti  e'  pari  al 3% nominale annuo posticipato a decorrere
dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del  finanziamento.   Il
Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde  al  beneficiario, per il
tramite della banca che eroga il finanziamento stesso, un  contributo
agli  interessi  pari  alla  differenza  tra  la rata di ammortamento
calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla  banca  e  la
rata  calcolata  al  tasso  del 3%. Nel periodo di preammortamento il
contributo  e'  pari  all'intero  onere  per  interessi.  Le   banche
trasmettono   per   conto   del  beneficiario  del  finanziamento  al
Mediocredito  centrale  S.p.a.,  almeno  trenta  giorni  prima  della
scadenza  di ciascuna rata, una specifica richiesta di erogazione del
contributo. Le banche compensano su  richiesta  del  beneficiario  il
contributo  in  conto  interessi  ad esso destinato con gli interessi
dallo stesso dovuti in base al contratto di cui al comma 4.
  14. Entro il  termine  del  periodo  di  preammortamento  l'impresa
danneggiata  presenta  alla  banca  finanziatrice  le fatture o altra
idonea documentazione che attesti la spesa  sostenuta,  unitamente  a
una  relazione  del  beneficiario  del contributo dalla quale risulti
l'utilizzo  del  finanziamento  ottenuto.    La  banca  trasmette  la
documentazione  e  la  relazione  ricevuta  al  Mediocredito centrale
S.p.a.
  15.   Il   Mediocredito   centrale   S.p.a.,   sulla   base   della
documentazione  di  spesa  e  della  relazione,  effettua controlli a
campione sui soggetti che hanno beneficiato del  contributo  volti  a
verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo,
secondo quanto stabilito all'art. 3.