IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 16 febbraio 1995, n. 35, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (nel seguito legge), recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Visti, in particolare, gli articoli 3-bis e 3-ter della legge, che prevedono l'assegnazione alle imprese industriali, commerciali, di servizi - comprese quelle turistico alberghiere - nonche' alle imprese artigiane, un contributo pari al 20% dei danni subiti da beni mobili e immobili per un massimo di 200 milioni per ciascuna impresa; Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995 con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge, sono state stabilite le condizioni e le modalita' di intervento del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.a., per la concessione dei contributi agli interessati; Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome assunta in data 2 marzo 1995 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge e in particolare l'art. 3, comma 5, il quale prevede che le condizioni e le modalita' di attuazione dell'art. 3-bis della legge sono determinate con decreto del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Alla gestione dei contributi previsti dall'art. 3-bis della legge provvedono il Mediocredito centrale S.p.a. e l'Artigiancassa S.p.a., ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza. La somma di lire 100 miliardi prevista dal citato art. 3-bis e' ripartita in ragione di lire 75 miliardi al Mediocredito centrale S.p.a. e di lire 25 miliardi all'Artigiancassa S.p.a.