IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 16 febbraio 1995, n.  35,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (nel seguito
legge),  recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone
colpite dalle eccezionali  avversita'  atmosferiche  e  dagli  eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
  Visti,  in particolare, gli articoli 3-bis e 3-ter della legge, che
prevedono l'assegnazione alle imprese  industriali,  commerciali,  di
servizi  -  comprese  quelle  turistico  alberghiere  -  nonche' alle
imprese artigiane, un contributo pari al 20% dei danni subiti da beni
mobili e immobili per un massimo di 200 milioni per ciascuna impresa;
  Visto il decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  in  data  23  marzo  1995  con il quale ai sensi
dell'art. 2, comma 9, della legge, sono state stabilite le condizioni
e le modalita' di intervento del Mediocredito centrale S.p.a. e della
Cassa per il credito alle imprese artigiane -  Artigiancassa  S.p.a.,
per la concessione dei contributi agli interessati;
  Vista  la  deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome  assunta  in  data  2
marzo  1995  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  della  legge  e  in
particolare l'art. 3, comma 5, il quale prevede che le  condizioni  e
le   modalita'   di  attuazione  dell'art.  3-bis  della  legge  sono
determinate con decreto del Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla gestione dei contributi previsti dall'art. 3-bis  della  legge
provvedono  il Mediocredito centrale S.p.a. e l'Artigiancassa S.p.a.,
ciascuno per gli interventi di rispettiva  competenza.  La  somma  di
lire  100  miliardi  prevista  dal  citato art. 3-bis e' ripartita in
ragione di lire 75 miliardi al Mediocredito centrale S.p.a. e di lire
25 miliardi all'Artigiancassa S.p.a.