IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui ai sopra citati decreti
legislativi n. 398/1990 e n. 504/1992 si  applicano  le  disposizioni
previste   per  l'imposta  erariale  di  trascrizione  relative  alla
corresponsione  all'Automobile  club  d'Italia  ed   alle   eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n.  692,  nonche'  dall'art.  1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti  rispettivamente  in sessanta giorni per gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto  all'art.
2  della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498  convertito
con  modificazioni  nella  legge  28  luglio  1961, n. 770, nel testo
modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576,  e  sostituito  dalla
legge  25  ottobre  1985,  n. 592, contenente norme sulla proroga dei
termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al  pubblico
registro automobilistico;
  Viste  le  note  con  le quali le competenti procure generali della
Repubblica hanno segnalato  il  mancato  funzionamento  dei  seguenti
uffici  del  pubblico  registro  automobilistico  nei  giorni e per i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini previsti per la liquidazione, riscossione,  contabilizzazione
e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:
   P.R.A.  di  Forli'  in data 12 novembre 1994 per la partecipazione
del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;
   P.R.A. di Como in data 14 febbraio 1995 (dalle ore 8 alle ore  11)
per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;
   P.R.A. di Livorno in data 18 febbraio 1995 (dalle
ore 11 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale
ad assemblea sindacale;
                              Decreta:
  Per  i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o
irregolare funzionamento dei seguenti uffici  del  pubblico  registro
automobilistico nei giorni a fianco indicati:
   P.R.A. di Forli' in data 12 novembre 1994;
   P.R.A. di Como in data 14 febbraio 1995;
   P.R.A. di Livorno in data 18 febbraio 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 aprile 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS