IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   in   materia  di  collocamento,  di  previdenza  e  di
interventi a sostegno del reddito;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e  del  bilancio  e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
     Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili
  1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili,
con priorita' per i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5, il
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma  4  e,  in  attesa  della revisione della disciplina sui lavori
socialmente  utili,  a  questi ultimi trova applicazione la normativa
previgente  a  quella  recata  dall'articolo  14 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n. 451, integrata ai sensi del comma 2. La commissione
regionale   per  l'impiego  e,  per  i  progetti  interregionali,  la
commissione  centrale  per  l'impiego,  provvedono,  anche attraverso
apposite  sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti
giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato.
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti
norme  dell'articolo  14  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
comma  1,  relativamente  ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai
soggetti  utilizzabili  nei  progetti;  comma  3, come modificato dal
comma  3  del  presente articolo; comma 4; comma 7; comma 8; comma 9,
lettera  f),  per la parte in cui si prevede la corrispondenza tra la
capacita'  dei  lavoratori  e i requisiti professionali richiesti per
l'attuazione  del  progetto e si consente che, per i progetti redatti
nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area,
l'assegnazione   avvenga   limitatamente   a   gruppi  di  lavoratori
espressamente individuati nel progetto medesimo.
  3.  All'articolo  14, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale importo puo'
non  essere  dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un
numero  di  ore  ridotto  proporzionale  alla  misura del trattamento
previdenziale o sussidio spettante".
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il finanziamento
dei  piani  per  l'inserimento  professionale  dei  giovani  privi di
occupazione  di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  il  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, e' incrementato di lire 129
miliardi per l'anno 1995. Nell'ambito delle disponibilita' un importo
non  inferiore al sessanta per cento e' ripartito a livello regionale
in   relazione  al  numero  dei  lavoratori  di  cui  al  comma  5  e
all'articolo   5   e  le  relative  risorse  sono  impegnate  per  il
finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
  5.  Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3,
4  e  5,  nei  cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 ovvero
cessino  entro  il  31  maggio  1995  i  trattamenti  di integrazione
salariale,  di  mobilita' ovvero di disoccupazione speciale e che non
abbiano  piu'  titolo  a  fruire  per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) dell'articolo unico
della  legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1,
comma  5,  del  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente ai
periodi  di  loro  utilizzazione in lavori socialmente utili e per un
massimo  di  dodici  mesi.  Il  sussidio  e'  a  carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate
alle finalita' di cui al medesimo comma.
  6.  Fino  al  31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano  utilizzati  in  lavori  socialmente  utili  e'  corrisposto un
sussidio fissato:
    a)  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella
misura  del  70  per  cento  dell'ultimo  trattamento di integrazione
salariale,  di  mobilita'  ovvero  di disoccupazione speciale fruito;
tale  misura non puo' essere comunque superiore all'importo derivante
dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
    b)  per  il  periodo  dal  1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella
misura  del  64  per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30
per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
  7.  Per  il sussidio di cui al comma 5 e per quello di cui al comma
6,  trovano  applicazione le disposizioni in materia di indennita' di
mobilita'  e  di  mobilita', ivi compresi l'iscrizione nelle liste di
mobilita',  la  cancellazione dalle stesse e il diritto di precedenza
nell'assunzione,    rispettivamente,    previsti   dall'articolo   6,
dall'articolo  9  e  dall'articolo  8, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.
  8.  Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla
data  del  31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti
nei  cui  confronti siano cessati o cessino entro il 31 maggio 1995 i
trattamenti  di  integrazione  salariale  o di mobilita', ai medesimi
soggetti  compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento
del progetto e comunque non oltre il 31 maggio 1995.
  9. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui
all'articolo  59  della  legge  29  aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei lavori socialmente utili di
cui  all'articolo  14  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
non  trova  applicazione  quanto  previsto  dall'articolo 4, comma 2,
della  legge  8 agosto 1991, n. 274. Per i disoccupati utilizzati nei
cantieri scuola e lavoro continua a trovare applicazione l'articolo 2
della  legge  6  agosto  1975,  n.  418, e successive modificazioni e
integrazioni.
  10.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
valutato  in  lire 342 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto sul capitolo
6856  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro per il
medesimo  anno,  all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.