IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare la
sistemazione  del personale degli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto  entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della
normativa  in  materia  di  rilevazione  dei  carichi  di lavoro e di
assunzione  di  personale  per  gli  enti  locali  che non versino in
situazioni  strutturalmente deficitarie, nonche' di dettare norme per
il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri  per  la funzione pubblica e gli affari
regionali e dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
  1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31
dicembre  1993  e  che  abbiano  ottenuto  entro  il 31 dicembre 1994
l'approvazione  dal  Ministro  dell'interno  dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni previste
dall'articolo  25  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   24  aprile  1989,  n.  144,  e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  marzo  1993, n. 68, per quanto
riguarda  il  personale  eccedente  rispetto  ai  parametri fissati e
compreso  nelle  graduatorie  di  cui  allo  stesso  articolo  21 del
decreto-legge n. 8 del 1993.
  2.  Per  gli  enti  locali  che hanno deliberato o delibereranno lo
stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si
applica   la  disposizione  prevista  dall'articolo  16  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  3.  Il  contributo  una  tantum  per  il  rimborso  del trattamento
economico  del  personale posto in mobilita', a carico della quota di
fondo  perequativo  appositamente accantonato, previsto dall'articolo
15,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto
1993,  n.  378,  compete  all'ente  locale  dissestato  anche  per il
personale   che   l'ente   stesso  intende  riammettere  in  organico
avvalendosi  della  facolta'  di  cui  all'articolo  25, comma 5, del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  e  fino  alla  data  della
riammissione stessa.
  4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la
corresponsione   del   trattamento  economico  di  base  annuo  lordo
spettante  al  personale  degli  enti  locali  in  stato  di dissesto
finanziario, posto in mobilita', sono anticipati alla fine di ciascun
anno  e  nella  misura  del  90 per cento dal Ministero dell'interno,
prima  dell'emanazione  del provvedimento di mobilita' da parte della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione
e'  effettuata  sulla  base  di  apposita  certificazione firmata dal
legale  rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e,
ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa e' posta a carico della
quota  accantonata  del  fondo  ordinario  ai sensi dell'articolo 35,
comma  6,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504. Il
Ministero   dell'interno   approva   con   decreto  lo  schema  della
certificazione.
  5.  Le  disposizioni  del comma 4 si applicano agli enti locali che
hanno  dichiarato  il  dissesto  entro  il  31 dicembre 1993 ed hanno
ottenuto,  entro  il  31  dicembre  1994, l'approvazione da parte del
Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.