IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  proroga  di  termini a favore dei soggetti
residenti  nelle  zone  colpite dagli eventi alluvionali del novembre
1994  e  disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Proroga di termini a favore dei soggetti residenti
          nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  24  novembre 1994, n. 646,
convertito.  con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  2, primo e secondo periodo, le parole: "30 aprile
1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    b)  nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995", "5 maggio 1995" e "5
giugno  1995"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle parole: "31
ottobre 1995", "5 novembre 1995" e "5 dicembre 1995";
    c)  nel comma 6 le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle
seguenti:  "31  ottobre  1995"  e le parole da: "i medesimi soggetti"
fino  alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi
soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni
effettuate,  registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995
al  31  ottobre  1995  ed  al relativo versamento entro il 5 dicembre
1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33,
terzo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.";
    d)  nel  comma  7, primo periodo, dopo le parole: "quattro mesi;"
sono  inserite  le  seguenti:  "e  comunque  non oltre il 30 novembre
1995;";
    e)  nel  comma  11, le parole: "Il versamento delle somme dovute"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il versamento delle somme dovute
entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi
6  e  7  e  delle  somme  relative  all'imposta  sul  valore aggiunto
limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995";
    f) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: "20 dicembre 1994"
sono  sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995". 2. Le disposizioni
del  comma  1,  lettera  d),  non  si  applicano  ai  soggetti che si
avvalgono   del   differimento   di  termini  previsto  dall'articolo
12-quinquies  del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
  3.  Le  disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24
novembre  1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio  1995,  n.  22, devono intendersi riferite anche al personale
militare   ed   equiparato   comunque   in   servizio  nei  territori
interessati.