Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 9  novembre  1993  all'8  novembre
1994,  della ditta S.p.a. S.P.E. Societa' pubblicita' editoriali, con
sede in Bologna.
   Parere comitato tecnico: seduta del 1 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  20  settembre 1993 con effetto dal 9
novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. S.P.E. Societa'  pubblicita'  editoriali,  con  sede  in
Bologna,  unita'  site nelle regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio,
Marche, Lombardia, Sicilia, Toscana e Umbria, per il  periodo  dal  9
novembre 1993 all'8 maggio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 9
novembre 1993;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  gennaio  1994  al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Marchetti autogru, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza.
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3  gennaio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Marchetti autogru, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per  il
periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 luglio 1994 con decorrenza 3
luglio 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  gennaio  1994  al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Grissin Bon, con sede in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) e unita' di
S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal  3  gennaio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Grissin Bon, con sede in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) e unita' di
S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 luglio 1994 al
2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto  1994  con  decorrenza  3
luglio 1992;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2  gennaio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Acciaierie San Marco, con sede in Bologna e unita' di Brescia e Loreo
(Rovigo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  5  agosto  1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Acciaierie San Marco, con sede in Bologna e unita' di Brescia e Loreo
(Rovigo), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994  con  decorrenza  3
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvata la proroga  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 gennaio 1995,
della ditta  S.p.a.  Seleco,  con  sede  in  Pordenone  e  unita'  di
Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  1  febbraio  1993  con  effetto  dal  6
gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita'  di  Campoformido
(Udine),  None  (Torino)  e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo
dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto  1994  con  decorrenza  6
luglio 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 26 aprile 1994 al 25  aprile  1995,  della  ditta  S.r.l.
Edilgori precompressi, con sede in Terni e unita' di Orte (Viterbo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  5  agosto  1994 con effetto dal 26 aprile 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Edilgori  precompressi, con sede in Terni e unita' di Orte (Viterbo),
per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 26
ottobre 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  giugno  1993 al 19 giugno 1994, della ditta Ferrari
Poerio,  con  sede  in  Piombino  (Livorno)  e  unita'  di   Piombino
(Livorno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta Ferrari Poerio, con sede in Piombino (Livorno)
e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 20 giugno 1993  al
19 dicembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 20
giugno 1993;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 20 giugno  1993,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta Ferrari Poerio,
con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per il
periodo dal 24 febbraio 1994 al 19 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 marzo  1994  con  decorrenza  20
dicembre 1993.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 17 gennaio 1994 al 27 giugno  1994,  della  ditta  S.p.a.
Baioni,  con  sede  in Monte Porzio (Pesaro) e unita' di Monte Porzio
(Pesaro).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Baioni,  con  sede  in Monte Porzio
(Pesaro) e unita' di Monte Porzio (Pesaro), per  il  periodo  dal  17
gennaio 1994 al 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza
17 gennaio 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16082/1 del 7 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  5  agosto 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia,
per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 10
luglio 1994;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  21  marzo  1994  al  20  marzo  1995, della ditta Egidi
Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ferentino
(Frosnone), Folignano (Ascoli Piceno),  Grottaferrata  (Roma),  Massa
d'Albe  (L'Aquila),  Passo Cordone (Pescara) e Porto d'Ascoli (Ascoli
Piceno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli
Piceno) e unita' di Ferentino (Frosinone), Folignano (Ascoli Piceno),
Grottaferrata   (Roma),   Massa   d'Albe  (L'Aquila),  Passo  Cordone
(Pescara) e Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), per  il  periodo  dal  21
marzo 1994 al 20 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 21
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata l'ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta Egidi Domenico, con
sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ferentino  (Frosinone),
Folignano   (Ascoli   Piceno),  Grottaferrata  (Roma),  Massa  d'Albe
(L'Aquila), Passo Cordone (Pescara) e Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno),
per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza  21
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,   e'
autorizzata  l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
30 novembre 1994 con effetto dal 22  novembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Liri petroli,
con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), Roma
e Bari, per il periodo dal 4 agosto 1994 al 21 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1994  con  decorrenza  22
maggio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
Maggioli ufficio, con sede in Rimini (Forli').
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Maggioli ufficio, con sede in Rimini
(Forli') e unita' di Rimini (Forli'), per il periodo dall'8  febbraio
1994 al 7 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza
8 febbraio 1994;
    11)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dall'8  febbraio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta
S.p.a. Maggioli ufficio, con sede in Rimini,  (Forli')  e  unita'  di
Rimini  (Forli'),  per  il  periodo  dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  agosto  1994 con decorrenza 8
agosto 1994;
    12) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  aprile  1994  al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a.
Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita'
di Ascoli Piceno, Forli'  del  Sannio  (Isernia),  Magenta  (Milano),
Miranda  (Isernia),  Napoli,  Pedrengo  (Bergamo),  S.  Benedetto del
Tronto (Ascoli Piceno) e uffici di Folignano (Ascoli Piceno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Rozzi  Costantino & C., con sede in
Folignano (Ascoli Piceno) e  unita'  di  Ascoli  Piceno,  Forli'  del
Sannio   (Isernia),  Magenta  (Milano),  Miranda  (Isernia),  Napoli,
Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e  uffici
di Folignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17
ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 18
aprile 1994;
    13)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 aprile 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Rozzi
Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno)  e  unita'  di
Ascoli Piceno, Forli' del Sannio (Isernia), Magenta (Milano), Miranda
(Isernia),  Napoli,  Pedrengo  (Bergamo),  S.  Benedetto  del  Tronto
(Ascoli Piceno) e uffici di Folignano (Ascoli Piceno), per il periodo
dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 18
ottobre 1994;
    14) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.r.l.
Elettrosistemi, con sede in  Sestri  Levante  (Genova)  e  unita'  di
Sestri Levante (Genova).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l.  Elettrosistemi,  con  sede  in  Sestri
Levante  (Genova) e unita' di Sestri Levante (Genova), per il periodo
dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1993 con decorrenza 15
novembre 1993;
   15) a seguito dell'approvazione del programma aziendale per  crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 15 novembre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.r.l.
Elettrosistemi,  con  sede  in  Sestri  Levante  (Genova) e unita' di
Sestri Levante (Genova), per il periodo dal  15  maggio  1994  al  14
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 15
maggio 1994;
    16) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  7  marzo 1994 al 6 marzo 1995, della S.p.a. Laboratorio
farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia  (Roma)  e  unita'  di
Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Laboratorio farmaco biologico  Crosara,
con  sede  in  Pomezia  (Roma),  per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994  con  decorrenza  7
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17)  a  seguito  dell'approvazione  del   programma   per   crisi
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  gia' disposta con effetto dal 7 marzo 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Laboratorio  farmaco  biologico  Crosara, con sede in Pomezia (Roma),
per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con  decorrenza  7
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  7  marzo  1994  al  6  marzo  1995,  della ditta S.r.l.
CO.PR.EA., con sede in Frosinone e unita' di Frosinone.
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  CO.PR.EA., con sede in Frosinone, e
unita' di Frosinone, per il periodo dal 7 marzo 1994 al  6  settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    19) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  3  gennaio  1994  al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
S.C.A.C. - Cementi armati centrifugati, con sede in Milano  e  unita'
di Fano (Pesaro).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Cementi  armati  centrifugati,
con  sede  in Milano e unita' di Fano (Pesaro), per il periodo dal 19
febbraio 1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 26 febbraio 1994 con decorrenza 3
gennaio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
   20) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata  l'ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 19 febbraio 1994, in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. -
Cementi armati centrifugati, con sede in  Milano  e  unita'  di  Fano
(Pesaro) per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 agosto 1994 con decorrenza 3
luglio 1994;
    21) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  giugno  1994  al  31 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Sevel Campania (Gruppo Fiat), con sede in Pomigliano d'Arco  (Napoli)
e unita' di Pomigliano d'Arco (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sevel Campania (Gruppo Fiat), con  sede
in  Pomigliano d'Arco (Napoli) e unita' di Pomigliano d'Arco (Napoli)
per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza
1 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  marzo  1995  al  1  marzo  1995,  della ditta S.p.a.
Decalift, con sede in Benevento e unita' di c/o cantiere di  Montalto
di Castro (Viterbo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Decalift,  con  sede  in  Benevento  e
unita'  di  c/o  cantiere  di  Montalto  di  Castro (Viterbo), per il
periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7  marzo  1994  con  decorrenza  2
marzo 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3  marzo  1994  al  2  marzo  1995,  della  ditta  S.r.l.
I.M.A.L.,  con  sede  in  Montalto  di  Castro (Viterbo) e unita' c/o
cantiere di Montalto di Castro (Viterbo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  I.M.A.L.,  con  sede in Montalto di
Castro (Viterbo), e unita' di c/o  cantiere  di  Montalto  di  Castro
(Viterbo), per il periodo dal 3 marzo 1994 al 2 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  7  marzo 1994 con decorrenza 3
marzo 1994;
    3) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al periodo dal 4 gennaio 1994 al 4 giugno 1994,
della ditta S.r.l. ABB Maint, con sede in Legnano (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 17 marzo 1994 con effetto dal 4 gennaio
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  ABB  Maint,  con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano
(Milano) gia' Bergamo, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 4  giugno
1994.
   Istanza  aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 4
gennaio 1994;
    4) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 giugno 1995, della ditta
S.p.a.  Fiat  Auto,  con  sede  in  Torino  e  unita'  nazionali  con
esclusione di Pomigliano d'Arco.
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Fiat auto, con sede in
Torino,  unita'  nazionali,  con  esclusione  di  Pomigliano   d'Arco
(Napoli), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 28
giugno 1994;
    5) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  28 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino  e  unita'  di  Pomigliano
d'Arco (Napoli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat  auto,  con  sede  in
Torino  e  solo  per  l'unita'  di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il
periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con  decorrenza  28
giugno 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 28 giugno 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Fiat auto, con sede in Torino  e  solo  per  l'unita'  di  Pomigliano
d'Arco  (Napoli),  per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 31 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con  decorrenza  27
dicembre 1994;
    7)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 27 dicembre 1993 al  30  aprile  1995,  della
ditta  S.r.l.  Tini  industria  laterizi, con sede in Roma e unita' e
uffici di Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Tini industria laterizi,
con sede in Roma e unita' e uffici di Roma, per  il  periodo  dal  27
dicembre 1993 al 26 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 27
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al  30  novembre  1993,  della
ditta S.p.a. Bimac, ora Simer, con sede in Rovereto (Trento) e unita'
di Rovereto (Trento).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bimac, ora Simer, con sede
in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento),  per  il  periodo
dal 4 ottobre 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 4
ottobre 1993;
    2) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1995, della ditta
S.p.a.  Simer,  che  dal 1 dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con
sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Simer, che dal 1 dicembre
1993 ha incorporato la Bimac, con sede in Rovereto (Trento) e  unita'
di  Rovereto  (Trento), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile
1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con  decorrenza  4
ottobre 1993;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre 1993,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Simer, che dal 1 dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con  sede  in
Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4
aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11  maggio 1994 con decorrenza 4
aprile 1994;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  13  giugno  1994  al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a.
Iemsa, con sede  in  Aprilia  (Latina)  e  cantiere  presso  centrale
Montalto di Castro (Viterbo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Iemsa, con sede in Aprilia  (Latina)  e
cantiere presso centrale Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo
dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  luglio 1994 con decorrenza 13
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  16 agosto 1993 al 31 dicembre
1994, della ditta S.p.a. Fidenza vetroarredo, con sede in  Firenze  e
unita' di Firenze.
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 febbraio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 16  agosto
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Fidenza vetroarredo, con sede in Firenze e unita' di  Firenze,
per il periodo dal 16 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza
16 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto  1994,
della  ditta S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in
Bolzano e unita' di Bolzano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto
1991,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede  in  Bolzano  e
unita'  di  Bolzano, per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio
1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza
24 agosto 1993;
    3) a seguito dell'approvazione della proroga del programma
per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,
e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  26  giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e unita' di
Bolzano, per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 marzo 1994 con decorrenza 24
febbraio 1994;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del
28 dicembre 1994, e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto  dal  1  marzo
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana
(Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca),  per  il  periodo
dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza
21 agosto 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 19 aprile 1993 al 18  aprile  1994,  della  ditta  S.p.a.
Colorificio toscano, con sede in Roma e unita' di Pisa.
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Colorificio toscano, con sede in Roma e
unita' di Pisa, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con  decorrenza  19
aprile 1993;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 19 aprile 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Colorificio
toscano, con sede in Roma e unita' di Pisa, per  il  periodo  dal  19
novembre 1993 al 21 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 19
ottobre 1993.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    7)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio  1996,  della
ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unita' di Trento,
Roma, Casalnuovo (Napoli) e Funo C. (Bologna).
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grundig italiana, con sede
in Trento e unita' di Trento, Roma, Casalnuovo  (Napoli)  e  Funo  C.
(Bologna), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 28
febbraio 1994.
   Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:
    8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  28  febbraio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Grundig italiana, con sede in Trento e unita' di Trento, Roma,
Casalnuovo (Napoli) e Funo C. (Bologna), per il periodo dal 28 agosto
1994 al 27 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1994 con  decorrenza  28
agosto 1994;
   Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  predetto   trattamento   con
esclusione dello stabilimento di Funo C. (Bologna).
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995, della ditta  S.n.c.
C.I.T.  di Angelotti Luigi e figli, con sede in Massa (Massa Carrara)
e unita' di Massa (Massa Carrara).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e figli, con
sede in Massa (Massa Carrara), e unita' di Massa (Massa Carrara), per
il periodo dal 23 febbraio 1994 al 24 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 23
febbraio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce  i  decreti
ministeriali  n.  16088/8  del  7  novembre  1994 e n. 16438/6 del 28
dicembre 1994;
    10)   a   seguito    dell'approvazione    del    programma    per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  7  novembre  1994  con  effetto  dal  1
gennaio  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Anemone, con sede in Pistoia e unita'  di  San  Giuliano
Terme  (Pistoia),  per  il  periodo  dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994  con  decorrenza  1
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 9 febbraio 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 15 febbraio 1994 al  14  febbraio  1995,
della  ditta  S.p.a.  Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino
(Firenze) e  unita'  di  Barberino  del  Mugello  (Firenze)  e  Sesto
Fiorentino (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 19 settembre 1994  con  effetto  dal  15
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta   S.p.a.  Edison  giocattoli,  con  sede  in  Sesto  Fiorentino
(Firenze) e  unita'  di  Barberino  del  Mugello  (Firenze)  e  Sesto
Fiorentino  (Firenze),  per  il  periodo  dal  14  agosto  1994 al 14
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con  decorrenza  14
agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.